Requisiti anagrafici e contributivi per la pensione





Egr. avvocato, vorrei capire quali sono i requisiti anagrafici e contributivi per andare in pensione nel 2023 e nel 2024.
Mi riferisco alla pensione di vecchiaia nonché alle varie tipologie di pensione anticipata che ancora sono vigenti nel nostro ordinamento.

RISPOSTA

Sperando di fare cosa gradita, ho riassunto i requisiti anagrafici e contributi della pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e delle altre forme di pensione anticipata ancora in vigore, distinguendo tra i lavoratori aderenti al sistema retributivo misto ed i lavoratori aderenti al contributivo.
A disposizione per chiarimenti.

Pensione di vecchiaia

*la colonna a sinistra riguarda i requisiti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31/12/1995
*la colonna a destra riguarda i requisiti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 01/01/1996

Lavoratori del sistema retributivo – misto (con anzianità contributiva al 31/12/1995) lavoratori del sistema contributivo (lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 01/01/1996)
-67 anni di età anagrafica
-Almeno 20 anni di contributi
-67 anni di età anagrafica
-Almeno 20 anni di contributi
-L’importo della pensione deve risultare superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale; per il 2023 l’importo soglia è di 754,09 euro
ECCEZIONI

-I lavoratori dipendenti riconosciuti all’INPS invalidi in misura pari o superiore all’80% raggiungono il requisito anagrafico al compimento di 56 anni di età per le donne o al compimento di 61 anni di età nel caso di uomini

-I lavoratori addetti alle attività gravose o faticose e pesanti, con almeno 30 anni di contribuzione, e con il requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi.
In assenza del requisito del raggiungimento dell'importo soglia

-requisito anagrafico, per il biennio 2023-2024, pari a 71 anni di età con almeno cinque anni di contribuzione effettiva

ovvero

-nelle gestioni obbligatorie, volontarie e da riscatto con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall’importo della pensione
DEROGA REQUISITO DI CONTRIBUZIONE

Contribuzione pari a 15 anni per

-lavoratori dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di anzianità contributiva;
-lavoratori dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992;
-lavoratori dipendenti con un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni che risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare.
DEROGA

-lavoratore appartenente al sistema contributivo, o nel caso di iscrizione alla Gestione Separata INPS, con 64 anni di età, 20 anni di contribuzione effettiva e una pensione pari ad almeno 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

-anticipo del requisito anagrafico per la lavoratrice madre di quattro mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi, oppure richiesta di applicazione di un coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica posseduta alla decorrenza della pensione, maggiorata di un anno, in caso di uno o due figli, di due anni in caso di tre o più figli.



Pensione anticipata (pensione di anzianità prima dell'età per la pensione di vecchiaia)

*la colonna a sinistra riguarda i requisiti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31/12/1995
*la colonna a destra riguarda i requisiti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 01/01/1996

Sistema retributivo – misto Sistema contributivo
Possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi, pari a 2.175 settimane, se donne, 42 anni e 10 mesi, pari a 2.227 settimane, se uomini.
In base alle norme vigenti, tale requisito in vigore dal 1° gennaio 2016 è previsto fino al 31 dicembre 2026.
Per i lavoratori con contribuzione dal 01/01/1996,
-requisito anagrafico di 64 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che siano presenti anche i seguenti requisiti:
- almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione della contribuzione figurativa);
- ammontare della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Per il 2021 l’importo soglia rivalutato è di 1.288,78 euro (460,28 x 2,8).


*L'attività di lavoro dipendente deve cessare
*L'attività di lavoro autonomo può continuare anche dopo il collocamento a riposo

Altre forme di pensione anticipata
Pensione anticipata flessibile

Pensione anticipata flessibile Lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel corso del 2023, un’età anagrafica di almeno 62 anni con un’anzianità contributiva di almeno 41 anni
A chi non spetta: Non spetta agli appartenenti alle Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.


Pensione anticipata opzione donna
La pensione anticipata opzione donna (calcolata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo) spetta:
1)alle donne lavoratrici, che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato i requisiti di anzianità contributiva pari o superiore almeno a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni
2)alle donne con 58 anni di età e almeno 35 anni di contribuzione, con la maturazione di questi requisiti entro il 31 dicembre 2022.

I tre casi di riduzione del requisito anagrafico sono:
1)il requisito anagrafico viene ridotto di un anno per ciascun figlio, con il limite massimo di due anni.
2)la riduzione massima di due anni si applica anche in favore delle lavoratrici dipendenti o lavoratrici licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale anche in assenza di figli.
3)donne caregivers, per i soggetti invalidi almeno al 74%, dipendenti o licenziate.

Pensione anticipata per i lavoratori precoci
Spetta ai lavoratori che prima dei 19 anni di età abbiano almeno un anno di contribuzione, al conseguimento di 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2026, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Sono considerati lavoratori precoci in presenza delle seguenti situazioni:
1)stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale.
2)invalidità superiore o uguale al 74%.
3)soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
4)soggetti che abbiano svolto attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
5)lavoratori con attività lavorativa gravosa per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa.

Pensione per addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
Si tratta dei lavoratori addetti per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva, a una lavorazione particolarmente faticosa e pesante

TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI
1) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti:
- “Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo;
- “Lavori nelle cave”: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- “Lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento;
- “Lavori in cassoni ad aria compressa”
- “Lavori svolti dai palombari”
- “Lavori ad alte temperature”: ovvero mansioni
che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- “Lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- “Lavori espletati in spazi ristretti” e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi e simili;
- “Lavori di asportazione dell’amianto”.
2) lavoratori impegnati in mansioni notturne a turni e/o per l’intero anno addetti alla cosiddetta linea catena;
3) lavoratori impiegati come conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Queste tabelle saranno utili per capire se potete accedere ad una forma pensionistica negli anni a venire.
Cordiali saluti.

Fonti: