Aspettativa dirigente medico per gravi e documentati motivi di famiglia





Buongiorno, sono un dirigente medico assunto a tempo indeterminato da meno di due anni, vincitore da alcuni mesi di una mobilità verso un'altra azienda sanitaria.
L'azienda di appartenenza darà il nullaosta previo reintegro del personale, motivando la decisione con un generico "carenza di organico".
Purtroppo è stato riscontrato in questi mesi a mio padre un problema di salute importante per cui è stato recentemente sottoposto ad un intervento chirurgico e dovrà seguire trattamenti. Visto che lavoro lontano da casa stavo valutando l'idea di avanzare una richiesta di aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari (mio padre è comunque attualmente autonomo e vive con mia madre), motivando la richiesta anche con il disagio che mi crea la lontananza da casa e la difficoltà nell'organizzare le attività personali (visto che i turni di lavoro sono spesso comunicati con limitatissimo preavviso e i turni di reperibilità mi impediscono spesso di spostarmi).
In riferimento a ciò, vi pongo questi quesiti:
1. la richiesta di aspettativa non retribuita così motivata può essere a vostro parere negata?
2. Io sono assunto con contratto di lavoro non esclusivo, potrei eventualmente nel periodo di aspettativa fare ambulatorio LP esterno (extramoenia) per due / max tre pomeriggi (comunque non in giorni e orari in cui avrei avuto attività in ospedale)?
3. durante il periodo di aspettativa l'eventuale assunzione di nuovo personale potrebbe dare diritto alla mia mobilità, che è condizionata da nuove assunzioni? Grazie

RISPOSTA

Rispondo nell'ordine alle tue domande:
1.Si tratta dell'aspettativa di cui al comma 8 lettera b) dell'articolo 10 del CCNL Dirigenza medica del 10/02/2004:
“8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:
… c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo”.
Ottenere questa aspettativa, in presenza dei presupposti di fatto, è un diritto del dirigente medico, pertanto non può essere negata dal datore di lavoro.
Quali sono allora i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278?
Per gravi motivi si intendono:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
Art. 10. Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lett. c).
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 del CCNL 5 dicembre 1996 e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dirigente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996.
8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 15 e segg. del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della Unione europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l’ aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell’aspettativa di cui al comma 8, lett. b), è esonerato dal preavviso purchè manifesti per iscritto la propria volontà 15 gg prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell’ipotesi di cui alla lett. a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda.
10. Il presente articolo sostituisce l’art. 19 del CCNL 8 giugno 2000 dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Si conferma la disapplicazione dell’art. 47 del D.P.R. 761/1979.
2. Durante il periodo di aspettativa non puoi svolgere altre attività professionali.
Lo svolgimento di altre attività professionali smentirebbe di fatto la gravità dei motivi per cui chiedi l'aspettativa.
In concreto, se puoi fare attività professionale, significa che la situazione non è poi tanto grave …

3. Confermo. Durante il periodo di aspettativa, l'eventuale assunzione di nuovo personale potrebbe perfezionare il tuo diritto alla mobilità, essendo condizionata dalle nuove assunzioni.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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