1 - Progressioni verticali in deroga e procedura comparativa per dipendente comune
Egregio Avvocato, le scrivo per chiedere un suo parere sulla procedura disciplinata dal nuovo CCNL Enti Locali in materia di progressione verticale in deroga.
Sono una dipendente inquadrata in categoria C, con anzianità di servizio pari a tre anni, responsabile del servizio finanziario con posizione organizzativa.
Possiedo il titolo di studio previsto per l'ingresso all'esterno per la categoria D (sono laureata in Giurisprudenza vecchio ordinamento; ho conseguito anche la Laurea triennale in Consulenza del Lavoro con annessa abilitazione professionale ed iscrizione all'albo; un master universitario di II° livello e la Scuola di Specializzazione biennale in diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione).
I miei titoli di studio mi consentono di accedere alla categoria D con anzianità di tre anni? Grazie per la collaborazione
Non hai diritto di partecipare alla progressione verticale in deroga, prevista dall'ultimo contratto collettivo, in via transitoria, per i dipendenti degli enti locali.
Hai diritto invece di partecipare alla progressione verticale a regime, prevista dall'articolo 52 bis del testo unico pubblico impiego (procedura comparativa ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165 del 2001).
Leggiamo allora i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 52 del testo unico pubblico impiego:
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Attenzione: per ogni C con laurea che diventa D, tramite la progressione verticale a regime, deve essere assunto un D dall'esterno, tramite concorso pubblico.
Oltre alla laurea, occorre la valutazione positiva della performance individuale, per almeno tre anni, nonché l'assenza di provvedimenti disciplinari per eguale periodo.
Attenzione quindi, perché tu potresti partecipare alla progressione verticale ordinaria a regime, ma non alla progressione verticale in deroga, non avendo 5 anni di esperienza acquisita.
Quale tipo di procedura ha bandito il tuo ente comunale di appartenenza?
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Due progressioni verticali in due anni consecutivi nella pubblica amministrazione
Salve, avevo un quesito in merito alle progressioni verticali.
RISPOSTA
Progressioni verticali in deroga, alle quali possono partecipare anche coloro che non hanno il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno al profilo, oppure progressioni verticali a regime di cui all'articolo 52 comma 1 bis del decreto legislativo n. 165/2001?
“Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno”.
Ecco invece il referente normativo relativo alle progressioni verticali in deroga, sino al 31 dicembre 2025:
L’art. 13, c. 6 del CCNL Funzioni Locali dispone sinteticamente quanto segue:
“6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.”
Il successivo comma 7 elenca tassativamente i tre criteri di valutazione per i candidati:
1. l’esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;
2. il titolo di studio posseduto;
3. le competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (ad es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.
A ciascun criterio non può essere attribuito un peso inferiore al 20% di quello complessivo.
In caso di progressioni verticali in deroga, il regolamento comunale può prevedere un colloquio, al fine di accertare le competenze professionali.
Lavoro presso un ente locale, sono inquadrato in categorie B3, pur svolgendo mansione superiore, nello specifico mi occupo del Suap.
RISPOSTA
Fondamentalmente segui l'istruttoria per la pratiche SUAP, come se fossi un istruttore ex categoria C.
Visto che l'amministrazione è intenzionata a fare le progressioni verticali entro il 31.12.2025, è possibile avanzare di 2 livelli in due anni consecutivi?
RISPOSTA
No.
Facciamo un esempio: anno 2024, progressione da B a C.
Anno 2025?
Progressione da C a D?
Non è oggettivamente possibile!
Ti mancherebbero tre anni di esperienza maturata nella categoria C, per fare il salto in D, con la progressione ordinaria a regime.
Ti mancherebbero i necessari anni di esperienza nella categoria C, per fare il salto in D, anche in caso di progressione verticale in deroga, nonostante il tuo titolo accademico di laurea.
Da B a D?
RISPOSTA
Sebbene non ci sia la regola espressa prevista per le progressioni orizzontali, del “fermo” di due o tre anni (come da contratto collettivo decentrato integratico), per coloro che ne hanno appena beneficiato, nel tuo caso, una volta passato in C, non avresti i requisiti di anzianità necessari per fare il salto in D, nell'anno successivo (2025).
Ho sia il diploma di maturità classica che laurea triennale in scienze politiche.
Resto in attesa di eventuale soluzione su come fare eventualmente.
Grazie
RISPOSTA
Mi dispiace, ma nonostante i tuoi titoli di studio, il doppio salto in due anni, non è realizzabile, per carenza dei requisiti di anzianità, una volta divenuto C (istruttore).
Saresti un C con pochi mesi di anzianità nel ruolo di istruttore, laddove occorrono anni, per passare a D (funzionario).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.