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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Permessi studio diritto alle 150 ore studente scuola quadriennale di psicoterapia





Vi richiedo una consulenza nell'ambito del Diritto del Lavoro / Permessi Studio
In una realtà lavorativa privata (CCNL Commercio) sussistono le condizioni organizzative per accordare le 150 ore di permessi per il Diritto allo studio.
La richiesta è quella di utilizzare le 150 ore per la frequenza dei Corsi e del Tirocinio formativo presso una Scuola di specializzazione in Psicoterapia.
Nella fattispecie trattasi di scuola quadriennale di psicoterapia riconosciuta dal MIUR (rintracciabile in Scuole di Specializzazione in Psicoterapia - Ricerca Istituti in Italia – MIUR) con D.D. 12/10/2007 - G.U. n. 248 del 24/10/2007 che prevede:
- monte ore annuo complessivo di 500 ore di formazione (incluso il tirocinio)
- una prova di esame annua
- il rilascio del titolo professionale di Psicoterapeuta al termine del percorso.
Vi è incertezza circa l'applicabilità dei permessi studio (150 ore) al caso di specie: la tipologia di Scuola non sembra essere inclusa in quelle citate nel CCNL di riferimento (Art. 171).

RISPOSTA

L'articolo 171 CCNL Commercio si riferisce ai seguenti corsi di studio: “corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute”.



Anche se la tipologia di scuola non sembra esplicitamente menzionata nel CCNL, può ritenersi normativamente applicabile ai fini dell'erogazione delle 150 ore di permessi studio come richiesto?

RISPOSTA

Sebbene si tratti di una scuola di specializzazione riconosciuta dal MIUR, non stiamo parlando di un corso di studi promosso da un'Università pubblica o privata, ma da un soggetto non rientrante nell'ordinamento giuridico universitario (in genere queste scuole sono organizzate da Consorzi costituiti da Enti pubblici, anche di natura territoriale), abilitato secondo quanto previsto dal DM n. 509/1998.
Il riconoscimento del corso di studi, da parte del MIUR, avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 56/1989:
Art. 3 della legge n. 56/1989. Esercizio dell'attività psicoterapeutica.
1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.

Sebbene il corso di specializzazione sia riconosciuto dal MIUR, l'istituto che lo organizza non è un'università pubblica né un'università privata legalmente riconosciuta.
Al dipendente non spettano le 150 ore, a causa della natura giuridica del soggetto che organizza la scuola di specializzazione quadriennale di psicoterapia (generalmente un Consorzio tra Ente pubblici, territoriali oppure non territoriali).



L'applicabilità vale anche per l'Art. 154, con riferimento alla prova di esame prevista dalla Scuola, prevedendo "...ulteriori 5 giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione"?

RISPOSTA

Hai invece diritto a questi ulteriori 5 giorni retribuiti per le prove d'esame, giacché questi permessi spettano a tutti gli studenti lavoratori (non soltanto agli studenti universitari), in riferimento all'articolo 10 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970): “i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali”.
Sei infatti uno studente di una scuola di specializzazione abilitata al rilascio di titoli di studio legali, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 509/1998: hai pienamente diritto di usufruire di questi permessi studio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
  • LEGGE 18 febbraio 1989, n. 56 Ordinamento della professione di psicologo.
  • DECRETO 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 

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