Riserve obbligatorie di posti nei concorsi pubblici
Egr. avvocato, dopo l'entrata in vigore del nuovo articolo 5 del DPR 487/1994, a seguito delle modifiche del d.p.r. 16 giugno 2023, n. 82, quali sono le riserve obbligatorie che caratterizzano i concorsi e per quali percentuali % di posti messi a concorso?
Il principio base delle riserve di posti è contenuto nell'art. 5, comma 1, del d.p.r. 3/1957: “Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”, come confermato dall'art. 7, comma 2, della legge 68/1999, dall'art. 1014, comma 1, del d.lgs. 66/20107 e dall’art. 5, comma 1, del d.p.r. 487/1994.
La quota d'obbligo in favore delle categorie protette (ad esempio, i disabili) di cui alla legge 68/1999, è certamente prevalente rispetto alle altre, tant'è che secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, direttiva n. 1/2019: “Nei concorsi pubblici ad un solo posto, ferma restando la partecipazione aperta a tutti, il posto unico bandito rimane riservato al disabile che risulti idoneo, atteso l’obbligo di copertura della quota”.
Tanto premesso, quali sono le riserve obbligatorie in caso di concorso pubblico?
a) Riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate | Persino il posto unico bandito a concorso, rimane riservato al disabile risultato idoneo, in ragione dell’obbligo di copertura della quota |
b) Riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 | La riserva di posti si sviluppa nel tempo e le varie frazioni di posto si sommano una dopo l’altra fino ad ottenere un posto intero |
c) Riserva di posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017, introdotta dal d.l. 44/2023, convertito in legge 74/2023 | La riserva di posti si sviluppa nel tempo e le varie frazioni di posto si sommano una dopo l’altra fino ad ottenere un posto intero |
Oltre ai disabili, quali sono le categorie protette di cui alla riserva di posti della legge n. 68/1999?
la Legge n. 68/99 stabilisce che possono accedere al collocamento mirato:
• invalidi civili: persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
• invalidi del lavoro: persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%
• persone non vedenti (colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione o con deficit del campo visivo previsti dalla l. n. 138/2001) o non udenti (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata)
• invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio con minorazioni comprese tra la prima e l’ottava categoria descritte nelle tabelle annesse al “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”
Vi sono inoltre tre categorie di persone appartenenti alle liste speciali non vedenti:
• Centralinisti telefonici non vedenti
• Terapisti della riabilitazione non vedenti
La Legge 68/99 si applica inoltre ad "altre categorie protette" (L.68/99, art.18, co. 2; DPR 333/00; L.407/98; L.244/07).
Nello specifico possono iscriversi al collocamento mirato anche se occupati:
• orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di deceduti causa lavoro. I decessi devono aver dato luogo ad una rendita Inail (l’alternatività è da considerarsi con esclusivo riferimento alla condizione di occupato, nel senso che se il coniuge superstite e l’orfano sono entrambi occupati scatta l’alternatività mentre se uno dei due è disoccupato possono iscriversi entrambi)
• vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere
• coniugi e figli superstiti delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere in alternativa all’avente diritto a titolo principale
• fratelli e sorelle qualora unici superstiti di vittime del dovere e del terrorismo e criminalità organizzata solo se conviventi e a carico
• testimoni di giustizia (art. 7 del D.L. 101/13 convertito con modificazioni dalla L. 125/13, D.M. 204/14)
• orfani disastro Hotel Rigopiano (L. 12/2019)
• medici, operatori sanitari, infermieri, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari, lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19 e loro coniugi e figli superstiti, fratelli e sorelle qualora unici superstiti solo se conviventi e a carico, in alternativa all’avente diritto a titolo principale
Possono invece iscriversi al Collocamento mirato solo se disoccupati:
• orfani e vedovi del servizio
• orfani e vedovi di guerra
• orfani e vedovi equiparati con genitore o coniuge riconosciuto grande invalido per motivi di lavoro, di servizio o di guerra beneficiari di pensione privilegiata di 1° categoria. I figli ed il coniuge delle persone riconosciute grandi invalide per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi solo se, al momento della morte del genitore oppure al momento in cui lo stesso è stato riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, erano minorenni o di età inferiore a 26 anni se studenti universitari a carico.
• orfani per crimini domestici (art. 6 della L. 4/18)
• profughi italiani rimpatriati
• care leavers (D.L. 34/20 e Nota Min. Lavoro 683/21)
• Altre categorie protette ai sensi di specifiche norme di legge
Possono accedere al Collocamento mirato anche i cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti in Italia che rientrino in una delle precedenti categorie.
Quali sono le riserve previste dal codice dell'ordinamento militare?
L’articolo 1014 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 prevede le seguenti riserve:
a) il 30% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il 20% dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale
Sono incluse anche le assunzioni a tempo determinato.
ATTENZIONE: Non è necessario che sia effettivamente assunto un candidato beneficiario della riserva in favore dei militari volontari, essendo sufficiente la previsione della riserva nel bando di concorso. In tal caso, l'obbligo della riserva risulta soddisfatto anche se tra gli idonei in graduatoria non c'è nessun militare volontario.
Chi sono invece i beneficiari della nuova riserva di cui all'articolo 18 comma 4 del d.lgs. 40/2017?
La suddetta norma prevede quanto segue: “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”.
La quota per gli operatori volontari del servizio civile si aggiunte alla quota per i militari congedati.
Per avvalersi delle suddette riserve, il candidato dovrà indicare di averne titolo nella domanda di partecipazione al concorso.
Il Consiglio di Stato ha escluso il soccorso istruttorio in favore del candidato avente diritto alla riserva di posti che tuttavia, non ha indicato nulla nella domanda di partecipazione al concorso pubblico.
Mi riferisco alla recente sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 11 ottobre 2023, n. 8864: “Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, in tema di procedure concorsuali per l’assunzione di pubblici dipendenti, l’amministrazione non può valutare titoli che, seppure sussistenti, non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione ad un pubblico concorso. (…) La soluzione si impone non solo sulla base del tenore letterale dell’art. 16, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (secondo cui l’amministrazione procedente valuta i titoli preferenziali o i titoli di riserva nella nomina quando questi siano stati «già indicati nella domanda» di ammissione al concorso), ma anche per il convergere di ulteriori considerazioni; è stato sottolineato, infatti, che l’indicazione dei titoli in un momento successivo alla presentazione della domanda, e quindi quando il termine di presentazione sia scaduto, implicherebbe non tanto una regolarizzazione quanto un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati.”
Cosa dovrà fare il candidato che ha dichiarato nella domanda di concorso, di avere diritto ad una delle riserve di posti obbligatorie per legge, una volta che avrà superato la prova orale, ossia l'esame finale della selezione? Secondo l'articolo 16 comma 1 del DPR 487/1994, l'Amministrazione Pubblica che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n. 40 Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.
- DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
- DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.