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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Secondo lavoro dipendente pubblico attività on-line di vendita prodotti digitali
Buonasera, sono un lavoratore dipendente ora in congedo straordinario con la legge 104 per assistere un genitore.
RISPOSTA
Immagino che tu sia un dipendente pubblico.
Vorrei iniziare un'attività on-line di vendita prodotti digitali, affiliazioni e self publishing e quindi aprire una partita iva e ricevere pagamenti senza licenziarmi.
RISPOSTA
Non è possibile, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 che rinvia all'articolo 60 del DPR n. 3 del 1957.
Art. 53 testo unico pubblico impiego. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
Ecco cosa prevede l'articolo 60 del DPR n. 3 del 1957: “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, ne alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”.
Attenzione, non puoi esercitare il commercio, quindi non puoi fare questa attività di vendita on-line.
Secondo l'ordinanza n. 6637 del 09.03.2020 della Corte di Cassazione, per il pubblico dipendente l'incompatibilità del suo impiego con altro rapporto di lavoro è configurabile anche se lo stesso si trova in aspettativa.
So che l'Inps vieta nel mio caso il secondo lavoro
RISPOSTA
Confermo
Vorrei chiedere se tale divieto vale solo se il secondo lavoro è da dipendente. Nel mio caso, svolgerei la mia attività nei ritagli di tempo, non togliendone all'assistenza del genitore e con partita iva sarebbe un lavoro autonomo.
Cordiali saluti
RISPOSTA
Assolutamente no.
Il divieto riguarda anche l'attività di commercio che, per definizione giuridica, è un'attività autonoma ed imprenditoriale.
Escludo che tu possa realizzare questo tuo progetto professionale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Ordinanza n. 6637 del 09.03.2020 della Corte di Cassazione
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.