Quando è possibile ricevere l’indennità di disoccupazione in caso di risoluzione consensuale
Gentile Avvocato,
Mi permetto di contattarLa per richiedere una consulenza legale in merito a una proposta di conciliazione lavorativa che mi è stata avanzata dalla mia azienda, xxxxx yyyyy (XX).
Immagino che si tratti di un'azienda con più di 15 dipendenti.
Vorrei fornirLe un quadro dettagliato della mia situazione lavorativa:
Sono stato assunto come consulente di direzione aziendale presso XX, iniziando con uno stage a febbraio 2016 e successivamente confermato con un contratto a tempo indeterminato a giugno dello stesso anno. Ad oggi ricopro la posizione di Senior Consultant.
Ho un Contratto Collettivo settore Commercio Terziario con un reddito annuo lordo di 33.000 euro (Livello 1), suddiviso in 14 mensilità, e quest'anno ho ricevuto un bonus welfare di 1.500 euro. Da febbraio 2016 fino a febbraio 2023, ho lavorato regolarmente (pianificato regolarmente su progetti di consulenza), ad eccezione di brevi periodi senza progetti assegnati.
Sei stato assunto con un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Nell'ultimo anno, tuttavia, non mi sono stati affidati progetti congrui alle mie competenze. Di conseguenza non sono stato allocato per 10 mesi.
Ai sensi dell'articolo 2103 II comma del codice civile, “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale”.
L'azienda, al fine di evitare il tuo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dovrà assegnarti a mansioni anche appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale.
Recentemente, il dipartimento Risorse Umane mi ha proposto una conciliazione per lasciare il mio posto di lavoro, offrendomi 19.000 euro, corrispondenti a otto mensilità e una parte di transattiva che andrà da 300 a 1000 euro. Questa offerta è stata presentata come base di partenza per una trattativa.
Mi sembra molto poco, considerato che in caso di dimissioni volontarie del dipendente, incentivate da una buona uscita, il dipendente perderebbe il diritto alla NASPI.
La NASpI può essere erogata per un massimo di 24 mesi, e i periodi contributivi già utilizzati per altre prestazioni di disoccupazione negli anni precedenti non possono essere considerati nel calcolo della nuova NASpI.
L’importo della NASpI viene stabilito ogni anno in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie, e viene comunicato annualmente dall’INPS tramite apposita circolare, che stabilisce l’importo massimo dell’indennità e la retribuzione di riferimento. Per il 2023, come si legge nella comunicazione INPS 14 del 3 febbraio, l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.470,99 euro, mentre “la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI” è pari a 1.352,19 euro.
Sin dall’introduzione della NASpI, l’importo risultante dal calcolo sulla posizione contributiva del lavoratore è oggetto di un meccanismo di riduzione graduale, o décalage, per cui l’importo dell’assegno diminuisce ogni mese del 3%.
La NASPI si riduce a partire dal sesto mese.
Per la precisione la riduzione del trattamento scatta:
-a partire dal sesto mese, per i lavoratori al di sotto dei 55 anni;
-dall’ottavo mese, per i lavoratori che hanno compiuto 55 anni.
Paradossalmente sarebbe preferibile farsi licenziare e decidere di non impugnare il licenziamento!
A tal proposito, avrei bisogno di chiarimenti su alcuni punti prima di procedere con il secondo incontro con le risorse umane:
1.Quante mensilità posso realisticamente chiedere in questa conciliazione, considerando la proposta iniziale dell'azienda e i miei otto anni di servizio?
Un importo non inferiore a quello che ti spetterebbe in due anni di NASPI.
Ti consiglio di fare una controproposta pari a 30.000 euro.
Oppure puoi farti licenziare per giustificato motivo oggettivo, impugnare extra-giudizialmente il licenziamento, con raccomandata a/r, per poi rinunciare a ricorrere al tribunale del lavoro, a seguito di una proposta transattiva pari a 19.000 euro!
2.In caso di accettazione della conciliazione, avrei diritto a percepire la disoccupazione?
No.
Solo in due casi è possibile ricevere l’indennità di disoccupazione in caso di risoluzione consensuale:
1. la risoluzione consensuale avvenuta al termine della procedura obbligatoria di conciliazione, prevista per i lavoratori a tutele reale (per le aziende con più di 15 dipendenti), ai sensi dell’articolo 7, della Legge 604 del 1966;
2. la risoluzione consensuale derivata da un accordo dovuto ad un iniziale rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede distante più di 50 km dalla propria residenza, o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
Esistono clausole specifiche da includere nell'accordo per poter accedere alla Naspi?
Il vecchio trucco di farsi licenziare, minacciare con lettera raccomandata a/r di impugnare il licenziamento con ricorso al giudice del lavoro, salvo poi “casualmente” rinunciare ad adire le vie legali, in cambio di una proposta transattiva pari a 19.000 euro.
3.Considerando i dettagli forniti, come valuta la mia posizione contrattuale rispetto alla mia società?
Hanno l'obbligo di modificare le tue mansioni, onde evitare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Considerato che il tuo datore di lavoro non è la salumeria del paesello accanto … il licenziamento sarebbe ingiustificabile!
Non è credibile il fatto che tu non possa essere collocato a svolgere mansioni differenti da quelle contrattualmente previste fino ad oggi.
Anche di livello inferiore, pur di salvare il posto di lavoro!
4.Nel caso in cui non si raggiunga un accordo e l'azienda proceda con un licenziamento, come potrebbe essere valutato tale comportamento in sede giudiziaria?
Hai ragione da vendere!
Come potrebbe, ragionevolmente, un'azienda come la tua, sostenere dinanzi al giudice del lavoro, l'impossibilità di ricollocarti ad altre mansioni, anche di livello inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale (è ovvio che l'impiegato continuerà a fare l'impiegato e non l'operaio... ).
Non è il salumiere con tre dipendenti … è la xxxxx yyyyy!
Sono disponibile a fornire ulteriori dettagli o documentazione necessaria per una Sua completa valutazione della situazione. La ringrazio anticipatamente per la Sua attenzione e rimango in attesa di un Suo riscontro per discutere i passaggi successivi.
Cordiali saluti
Resto a disposizione per esaminare la documentazione e per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2103 del codice civile