Presupposti monetizzazione ferie cessazione rapporto di lavoro dirigente pubblica amministrazione





Egr. avvocato, sono un Dirigente di un ente comunale, assunto con una procedura paraconcorsuale, ai sensi dell'articolo 110, I comma, del decreto legislativo n. 267/2000, con contratto a termine triennale, che non ha potuto usufruire delle ferie maturate nel corso degli anni 2022 e 2023, per esigenze di servizio.
Quali sono i casi in cui il dirigente pubblico oppure il pubblico funzionario con una posizione apicale all'interno del suo ufficio, può chiedere la monetizzazione delle ferie, al termine del rapporto di lavoro, sia esso avvenuto per dimissioni, licenziamento, collocamento a riposo oppure più semplicemente per cessazione dell'incarico dirigenziale a termine?
Le chiedo pertanto quali sono i principi normativi e giurisprudenziali relativi alla monetizzazione delle ferie del dirigente della Pubblica Amministrazione.

RISPOSTA

I principi relativi alla legittima monetizzazione delle ferie del Dirigente pubblico, sono ben evidenziati dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione sezione lavoro del 27 novembre 2023, n. 32830.
La monetizzazione delle ferie non è la regola, giacché la normativa prevede che il diritto alle ferie del lavoratore dipendente sia irrinunciabile, alla luce dell’articolo 10, secondo comma, del decreto legislativo 66/2003: il diritto alle ferie «non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro».
In generale, il Dirigente che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non ha usufruito delle ferie, ha diritto ad un’indennità sostitutiva, tranne che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo (Corte di Cassazione 2 luglio 2020, n. 13613).
Il datore di lavoro deve dimostrare di avere messo il proprio dipendente nelle condizioni di usufruire del diritto alle ferie, nel seguente modo:
E' necessario:
a) che il lavoratore sia invitato formalmente, a fruire delle ferie e, nel contempo, informato, in modo accurato ed in tempo utile, che se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento;
b) l’onere di assicurarsi dell’esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite, non può essere lasciato alla buona volontà del dipendente, essendo in capo al datore di lavoro;
c) l’onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali ha diritto.
d)la Corte costituzionale ha sancito la legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 8, del decreto legge 95/2012 (convertito in legge 135/2012): il mancato godimento delle ferie deve essere incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la capacità organizzativa del datore di lavoro, nel senso che quest’ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dall'art. 36, comma 3 della Costituzione.
e)secondo le sentenze della Cassazione nn. 13613/2020 e 18140/2022, “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento”. f)anche in presenza di un potere di autodeterminazione delle ferie da parte del Dirigente, per chiedere legittimamente la monetizzazione delle ferie al termine del rapporto di lavoro, il Dirigente dovrà esibire al Tribunale del lavoro una richiesta di ferie regolarmente presentata al Sindaco oppure al Segretario Generale, ma negata dai vertici dell’amministrazione.
Il rigetto della richiesta di ferie del Dirigente, per motivi di servizio, da parte dei vertici dell'amministrazione è una prova sufficiente per dimostrare in sede processuale, l’inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

avvocatogratis.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca