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AGGIORNAMENTO L'attuale validità della graduatoria di un concorso è biennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5 ter del D.Lgs. 165/2001. A seguito del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25 (art. 3 comma 1 lett. d) numero 3 e art. 4 comma 9) “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche Amministrazioni”, le graduatorie dei concorsi degli enti locali hanno invece una durata di tre anni dalla data di pubblicazione e non più di due anni dalla data di approvazione, in linea con l'articolo 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. |
1 - Il vincitore di un concorso pubblico che rinuncia alla firma del contratto di lavoro non è escluso dalla graduatoria
Egr. avvocato, in considerazione di un vuoto normativo e della recente giurisprudenza amministrativa, il vincitore di un concorso pubblico che rinuncia alla firma del contratto di lavoro è escluso dalla graduatoria?
Ho partecipato ad un concorso presso un Comune per 2 posti da funzionario - istruttore direttivo tecnico, avendo il titolo di studio della laurea in ingegneria edile.
Il concorso era per due posti full time e mi sono classificato primo in graduatoria.
Sono stato convocato per la firma del contratto di lavoro per il prossimo gennaio 2024 e nella pec di convocazione è scritto che in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, sarò dichiarato decaduto?
Ma decaduto … da cosa?
Depennato dalla graduatoria dove mi sono classificato al primo posto e quindi vincitore di concorso, oppure dalla costituzione del rapporto di lavoro che mi viene proposto con effetti dal prossimo 2 gennaio?
Non ho intenzione di accettare l'assunzione per motivi personali e pertanto ritengo di non dovermi presentarmi per la firma del contratto individuale di lavoro, tuttavia vorrei capire se questa mia rinuncia alla sottoscrizione del contratto di lavoro comporterà in automatico anche la cancellazione dalla graduatoria.
Resto in attesa di riscontro.
Distinti saluti.
RISPOSTA
Recentemente anche il TAR Campania, sentenza n. 7033 del 2023 ha confermato, sulla stessa linea giurisprudenziale della precedente sentenza del TAR Abruzzo 125 del 2022 che il vincitore di un concorso pubblico che rinuncia alla firma del contratto di lavoro non è escluso dalla graduatoria, a condizione che il bando di concorso sia ambiguo relativamente a questo particolare aspetto, e naturalmente in assenza di una normativa di segno contrario (non soltanto la normativa nazionale che al momento non c'è, ma anche la normativa contenuta nel regolamento comunale per i concorsi pubblici oppure nel regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi).
In presenza di questi due presupposti (bando di concorso ambiguo sul punto e assenza di una norma di legge oppure contenuta in un regolamento comunale), il vincitore di concorso che rinuncia all'assunzione
-non può essere depennato dalla graduatoria
-non può essere dichiarato decaduto dalla graduatoria
-deve essere interpellato nuovamente nel caso in cui il Comune intende nuovamente attingere a questa graduatoria, entro il termine di validità biennale della stessa, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter del T.U. sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001)
-in ossequio all'articolo 1326 del codice civile, la rinuncia del vincitore deve intendersi come inefficacia rispetto alla proposta di firma di quello specifico contratto di lavoro, senza alcuna preclusione rispetto ad eventuali successive proposte assunzionali a seguito di attingimento – scorrimento della graduatoria
-non gli si può impedire di fregiarsi di un titolo valutabile anche in altri concorsi pubblici, come quello di vincitore di concorso che, in caso di cancellazione dalla graduatoria del vincitore, non sarebbe più dimostrabile “per tabulas”
-non gli si può impedire di essere assunto presso un Comune diverso da quello che ha espletato il concorso pubblico, in caso di successiva richiesta di utilizzo della graduatoria per uno scorrimento
A seguito della tua rinuncia, il Comune assumerà il secondo in graduatoria (vincitore del concorso a due posti) ed il terzo in graduatoria, ossia il primo degli idonei.
Se in futuro il Comune vorrà assumere altri funzionari tecnici, dovrà interpellare nuovamente il primo in graduatoria e soltanto in caso di una sua ulteriore rinuncia, convocare per la firma del contratto il terzo in graduatoria, ossia il secondo degli idonei. La chiamata successiva partirà sempre dal primo in graduatoria che ha rinunciato alla sola firma del contratto di lavoro, ma non alla permanenza in graduatoria.
In caso di depennamento dalla graduatoria, a seguito della tua rinuncia alla firma del contratto di lavoro, ti consiglio di procedere con ricorso al TAR.
È competente il TAR e non il Tribunale del lavoro, perché il rapporto di lavoro non ha avuto ancora origine e soprattutto perché l'interesse giuridico, concreto e attuale azionato dal ricorrente è l'interesse alla permanenza in graduatoria.
In materia di impugnazione del provvedimento amministrativo di cancellazione dalla graduatoria, sarà competente il TAR ai sensi dell'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001:
“4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
Secondo il TAR Abruzzo sentenza n. 125 del 2022, la misura della cancellazione dalla graduatoria del vincitore che rinuncia alla firma del contratto di lavoro, una volta convocato dalla Pubblica Amministrazione, è illegittima in quanto “atipica”.
Cosa significa misura atipica per il TAR Abruzzo?
Significa che non è prevista né dal bando di concorso né dalla legge.
Anzi l'ordinamento giuridico prevede una norma speciale per i docenti della scuola pubblica che, senza giustificato motivo, non si presentano per la sottoscrizione del contratto di lavoro, una volta convocati. Si tratta dell'articolo 1 comma 109 lettera a) della legge n. 107/2017: “La rinuncia all'assunzione nonché' la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito”.
Questa norma speciale si applica soltanto ai docenti pubblici, in ossequio al noto brocardo giuridico “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” … dove la legge volle parlò, dove non volle tacque! Se il legislatore avesse voluto estendere questa norma speciale a tutto il pubblico impiego, non avrebbe dovuto fare altro che approvare una normativa di carattere generale … ma non lo ha mai fatto, almeno fino ad oggi!
Secondo il TAR Campania sentenza n. 7033 del 2023, la misura della cancellazione dalla graduatoria non è soltanto atipica ma sproporzionata, in ragione dell'interesse del vincitore a permanere nella stessa, anche se ha rinunciato alla sottoscrizione del contratto di lavoro, per motivi personali, familiari, lavorativi, di salute etc etc …
È evidente che considerare non soltanto atipica ma sproporzionata la misura della cancellazione dalla graduatoria del vincitore rinunciatario, è un rafforzamento del principio giurisprudenziale già contenuto nella precedente sentenza del TAR Abruzzo n. 125/2022.
Vorrei far notare che questa giurisprudenza potrebbe essere utilizzata impropriamente per finalità illecite, nonostante un'apparente e formale legittimità.
Facciamo allora un esempio di utilizzo illegale, anzi penalmente rilevante di questa linea di indirizzo del giudice amministrativo.
Il Comune Alfa bandisce un concorso da 1 posto di istruttore amministrativo part time al 30%.
Considerato che si tratta di un part time al 30% partecipano pochissimi candidati.
Il primo in graduatoria, ossia il vincitore, convocato per la sottoscrizione del contratto di lavoro part time al 30% rinuncia alla firma del contratto, ma rimane in graduatoria.
Il secondo in graduatoria viene pertanto assunto con un contratto part time al 30%.
L'anno successivo, lo stesso Comune, nel piano delle assunzioni contenuto nel PIAO, decide di assumere 1 istruttore amministrativo full time, ossia a tempo pieno.
Convoca per la sottoscrizione del contratto di lavoro sempre il primo in graduatoria, il quale un anno prima, aveva rinunciato al part time al 30%, previsto dal bando di concorso.
Il primo in graduatoria, in precedenza rinunciatario, si ritrova con un contratto di lavoro full time (36 ore settimanali), un anno dopo la sua rinuncia al part time al 30% …
Tutto formalmente regolare, peccato che il primo in graduatoria sia un amico nonché elettore del sindaco con il quale ha architettato questo illecito marchingegno per scoraggiare la partecipazione di massa al concorso, con previsione di un part time al 30%, salvo poi rinunciare al contratto di lavoro part time, con la consapevolezza che ci sarebbe stato, un anno dopo, un'altra chiamata questa volta per un contratto a tempo pieno!
E' proprio vero che fatta la legge, trovato l'inganno …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Fac simile Ricorso al tar contro la cancellazione della graduatoria concorso
Egr. avvocato, sono risultata vincitrice di un concorso da funzionario amministrativo presso la Regione Lazio.
Ho chiesto di lavorare presso le sedi di Roma o Latina, per motivi familiari (figlio minore e padre con riconoscimento ex lege 104/1992 da assistere), tuttavia mi è stata assegnata la sede di Rieti. Ho rinunciato all'assunzione presso la sede di Rieti, precisando che era mio interesse restare in graduatoria, nel caso in cui si fossero liberati posti a Roma o Latina, sempre entro l'arco temporale di validità della graduatoria.
Successivamente, a seguito della rinuncia di altri vincitori, si sono liberati posti sia a Roma che a Latina, tuttavia la Regione Lazio, anziché interpellarmi nuovamente, ha chiesto di scorrere una graduatoria della Regione Abruzzo, per il profilo differente di funzionario amministrativo-contabile. Chiedo di predisporre un ricorso al TAR Lazio, per impugnare lo scorrimento illegittimo di questi tre idonei in graduatoria della Regione Abruzzo e soprattutto la mia illegittima cancellazione dalla graduatoria del concorso bandito dalla Regione Lazio.
RISPOSTA
Di seguito il ricorso al TAR Lazio, con istanza cautelare, alla luce delle recenti sentenza del TAR Campania e del TAR Abruzzo, favorevoli alle tue ragioni, finalizzato ad annullare la tua illegittima cancellazione dalla graduatoria del concorso bandito dalla Regione Lazio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
la dott.ssa xxxxxxxxx (CF: xxxxxxxxx) residente in Roma, rappresentata e difesa in virtù di procura da considerarsi in calce al presente atto dall’Avv. Giuseppe Bruno e con domicilio telematico eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore: xxxxxx@yyyyyyyy.legalmail.it. ricorrente Contro: Regione Lazio in persona del legale rappresentante p.t. resistente nei confronti: degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 23 posti, di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva D1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo-contabile, bandito dalla Regione Abruzzo; per l’annullamento, previa sospensione del provvedimento, di estremi sconosciuti, con cui è stato autorizzata/disposta l’assegnazione in favore degli idonei della graduatoria del concorso “per la copertura di 23 posti di personale non dirigenziale, istruttore amministrativo - contabile, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva D1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo-contabile, della Regione Abruzzo, dei posti rimasti vacanti a seguito del primo interpello del concorso da 15 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva D1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui quello di cancellazione della ricorrente dalla graduatoria di detto concorso da funzionario amministrativo, con richiesta di remissione in termini per la notifica del ricorso ai controinteressati 1. La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva D1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, bandito dalla Regione Lazio.
Il fumus boni iuris di fondatezza del presente ricorso ci pare evidente. Altrettanto certo è il grave ed irreparabile pregiudizio che discende dagli atti impugnati, perché al danno collegato alla mancata assunzione, si associa quello connesso all'impossibilità di una piena reintegrazione in forma specifica del danno conseguente alla perdita di professionalità legata alla mancata prestazione del servizio, non è risarcibile per equivalente. Allo stato non vi è certezza dell’esistenza di controinteressati, non risultando che vi siano soggetti che hanno effettuato la scelta di assumere servizio presso uno dei posti liberi esistenti presso le sedi di Roma e Latina. istanza ex art. 52 c.p.a. Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alla luce di quanto sin qui detto, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler individuare le forme speciali di notificazione del presente ricorso, idonee garantire il contraddittorio ed in tale prospettiva si formula istanza ex art. 116 c.p.a. finalizzata ad ottenere la condanna della Regione Lazio alla ostensione dei dati e degli atti necessari, ed a valle si chiede ex art. 37 c.p.a. La remissione in termini per la notifica ai controinteressati che saranno individuati. Per tutti tali motivi e con espressa riserva di integrazione ed ampliamento l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti impugnati, con espressa richiesta di ascolto in sede di delibazione dell’istanza cautelare. |
Il presente ricorso è soggetto a CU nella misura di € 325,00.
3 - Ricorso al TAR contro cancellazione idoneo dalla graduatoria concorso agenzia forestale regionale
Buongiorno Avvocato, Mi chiamo xxxxxxx e da settimane cerco di capire un problema che mi si è verificato in materia di concorsi pubblici.
Schematicamente elencherò il susseguirsi degli eventi:
1) Agenzia Forestale Regionale AFOR Umbria - bandisce concorso per 6 istruttori amministrativi Geometri
2) il sottoscritto risulta idoneo al n° 56
3) la graduatoria laore viene ceduta ad altri enti, tra cui il comune di Perugia,
4) partecipo alla manifestazione di interesse bandita dal Comune di Perugia e vengo assunto a tempo indeterminato
5) dopo 11 mesi mi dimetto a causa della tipologia di lavoro a cui mi avevano destinato ad eseguire
6) L'AFOR Umbria ha continuato a chiamare ed è arrivata alla mia posizione
7)Ho parlato con la dirigente del Personale AFOR Umbria e mi ha detto che sono stato depennato e che non potevo essere reintegrato nella graduatoria
8) ho chiesto un riferimento normativo che fondasse quel mio depennamento dalla graduatoria.
Risposta: "non lo sappiamo, questa è la prassi"
RISPOSTA
La prassi dell'ente comunale o regionale non è fonte del diritto.
Spesso il funzionario pubblico giustifica le sue decisioni con un banale “abbiamo sempre fatto così..”
Questa amara constatazione non può essere sufficiente per motivare un provvedimento amministrativo di cancellazione dalla graduatoria!
Sarebbe più opportuno domandarsi qual è l'orientamento della recente giurisprudenza amministrativa: recentemente anche il TAR Campania, sentenza n. 7033 del 2023 ha confermato, sulla stessa linea giurisprudenziale della precedente sentenza del TAR Abruzzo 125 del 2022 che il vincitore di un concorso pubblico che rinuncia alla firma del contratto di lavoro non deve essere cancellato dalla graduatoria.
Se analizzo tutti i documenti in mio possesso: convenzione tra agenzia AFOR Umbria e Comune di Perugia, la delibera del consiglio comunale con la quale adottano la convenzione, la manifestazione di interessa pubblicata dal comune, la mia accettazione alla manifestazione di interesse del comune di Perugia, la determina di assunzione del comune di Perugia, il contratto di assunzione a tempo indeterminato, non vi è alcuna traccia con la quale si annuncia allo scrivente che in caso di assunzione avrebbe perso il diritto alla permanenza nella graduatoria AFOR Umbria.
RISPOSTA
Si configurano esattamente i presupposti di cui alle suddette sentenze del TAR Campania e del TAR Abruzzo.
Ho chiesto delucidazioni anche all'ufficio personale del Comune di Perugia: l'impiegata sostiene che solitamente includono nel contratto una clausola con la quale l'utente assunto è consapevole che con l'assunzione perde il diritto alla permanenza in graduatoria.
RISPOSTA
Peccato che questa clausola contrattuale non sia stata inserita nel tuo contratto individuale di lavoro e non ce la possiamo inventare adesso …
Certa di aver inserito la summenzionata clausola anche nel mio contratto, è andata a leggerlo e si è resa conto che con il personale assunto da AFOR Umbria non hanno inserito alcuna clausola.
RISPOSTA
Il provvedimento amministrativo con il quale sei stato cancellato dalla graduatoria deve essere impugnato con ricorso al TAR Umbria.
Immagino che un dirigente dell'agenzia regionale ti abbia comunicato a mezzo pec, l'illegittimo depennamento dalla graduatoria concorsuale.
In sostanza nessuno mi ha mai informato che accettando avrei perso il diritto e tantomeno io non ho mai firmato alcun documento che presupponesse tale circostanza.
Secondo lei ho il diritto di essere reintegrato in graduatoria AFOR Umbria?
Grazie per la disponibilità
RISPOSTA
Certamente sì, alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa.
Ti consiglio di procedere con ricorso al TAR Umbria entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto che si intende impugnare, ossia il provvedimento di cancellazione della graduatoria, con la seguente motivazioni di diritto:
“Violazione e falsa applicazione del bando di concorso e della Convenzione tra Ente pubblici per l'utilizzo della graduatoria concorsuale. Sviamento”.
Nel ricorso farai riferimento non soltanto alla recente sentenza del TAR Campania, ma anche alla sentenza 12/04/22 n. 125 della I sezione di L’Aquila del TAR Abruzzo, che ha chiarito come la cancellazione dalla graduatoria “… ha conseguenze pregiudizievoli per l’interesse della ricorrente perché fa conseguire alla sua rinuncia all’assunzione l’impedimento all’accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria ….” e sia illegittima quando -come nel caso - “...né la legge, né il bando di concorso la prevedono come conseguenza della rinuncia all’assunzione – come invece è espressamente stabilito in altri comparti del pubblico impiego - art. 1, comma 109, lettera a) legge n. 107/2015 -, che disciplina l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente …” con la conseguenza che se decadenza può esservi, la stessa è necessariamente limitata alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, “...non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l’amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere…”.
Attualmente in materia non si è ancora pronunciata l'Adunanza Plenaria della Corte dei Conti, pertanto non me la sento di garantirti che vincerai il contenzioso al 100%; tuttavia è altamente probabile che il TAR Umbria si collochi sulla stessa linea dei due TAR Abruzzo e Campania.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1326 del codice civile
- LEGGE 12 luglio 2017, n. 107 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.
- LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
