Limitazione scorrimento graduatorie idonei concorso agenzia entrate



Novità sul momento di entrata in vigore della norma “taglia idonei” per i concorsi pubblici.



Ci sono novità giurisprudenziali in materia di norma “taglia idonei” che sinteticamente prevede quanto segue: il numero degli idonei, dopo l’ultimo candidato vincitore, non sia superiore al 20% dei posti messi a concorso.
Il TAR Lazio-Roma, sezione II-ter, con la sentenza 2 aprile 2024, n. 6389, ha temporaneamente risolto la questione della corretta applicazione delle modifiche apportate all’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001, succedutesi in un limitato arco temporale, a mezzo, dapprima, dell’art. 1-bis del d.l. 44/2023 (convertito in legge 74/2023) e poi dell’art. 28-ter. del d.l. 75/2023 (convertito in legge 112/2023).
In sintesi, cosa prevedono l'articolo1-bis del d.l. 44/2023 (convertito in legge 74/2023) e poi dell’art. 28-ter. del d.l. 75/2023 (convertito in legge 112/2023)?

Art. 1-bis, n. 2) d.l. 44/2023


1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 35: … 2) al comma 5-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo”.

Art. 28-ter, comma 1, lettera c). d.l. 75/2023


c) all’articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo.
La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma”
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Un concorso pubblico bandito in vigenza della prima modifica resta disciplinato dalle norme vigenti alla pubblicazione del bando, richiamate nel bando di concorso oppure deve prevalere la seconda modifica in vigore al momento dell’approvazione della graduatoria? Secondo il TAR Lazio la seconda modifica dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001 (art. 28-ter del d.l. 75/2023) si raccorda con la prima modifica (art. 1-bis, del d.l. 44/2023), pertanto la normativa introdotta con il d.l. 44/2023 sul “taglia idonei”, esplicherà i suoi effetti innovativi per l'ordinamento dei concorsi pubblici, soltanto a decorrere dalle procedure concorsuali indette successivamente.
A fondamento della decisione del TAR abbiamo l'interpretazione letterale del comma 2, dell’art. 28-ter, d l. 75/2023, in base al quale “2. Le disposizioni dell’articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” ovvero dal 17 agosto 2023”.

 

Egr. avvocato, sono un giovane laureato in scienze giuridiche, ho partecipato all'ultimo concorso dell'agenzia delle entrate, su base territoriale, nella Regione Lombardia, laddove i posti messi a concorso da funzionari per l'attività tributaria erano 900.
Abbiamo 900 vincitori e 245 idonei.
Mi sono classificato in posizione 928, pertanto non sono un vincitore di concorso, ma la mia domanda è la seguente: in considerazione della norma taglia idonei nei concorsi pubblici e della conseguente limitazione numerica all'utilizzo di graduatorie, posso essere considerato un idoneo “scorribile” in un secondo momento, quindi suscettibile di assunzione per scorrimento da parte dell'agenzia delle entrate?
A gennaio 2024 uscirà la graduatoria definitiva; i vincitori saranno assunti entro Pasqua 2024, vorrei essere assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, entro la fine del 2024.
Il mio auspicio è fattibile?

RISPOSTA

Sì, confermo; anche se non sei un vincitore, sei comunque un idoneo suscettibile di assunzione per scorrimento di graduatoria, alla luce della normativa in vigore al momento della pubblicazione del bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità per l’area funzionari, per attività tributaria (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023).
E' probabile che tu possa essere assunto entro la fine del 2024, a seguito di scorrimento della graduatoria relativa alla regione Lombardia.
L'applicazione della normativa in vigore al momento della pubblicazione del bando di concorso (24 luglio 2023) e l'irrilevanza delle successive modifiche normative, sono evidenziate nell'avviso dell'agenzia delle entrate del 15 dicembre 2023.

Alla data della pubblicazione del bando (24 luglio 2023) era in vigore l’art. 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, così come convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 che aveva integrato il comma 5 ter del richiamato art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con la seguente previsione: “Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi”.
Tale formulazione è stata espressamente richiamata al punto 7.4 del bando di concorso dell'agenzia delle entrate.

Soltanto con successiva legge 10 agosto 2023, n. 112, di conversione con modificazioni del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, è stato modificato l’art. 35, comma 5-ter, nei termini che seguono: “nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”.
L’art. 28 ter, comma 2, del medesimo decreto-legge come convertito ha specificato che "Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Pertanto, secondo l'avviso dell'agenzia delle entrate del 15 dicembre 2023, dopo la proclamazione dei vincitori del concorso in numero pari ai posti messi a bando (nel tuo caso 900 posti messi a concorso per la Regione Lombardia), verranno considerati idonei i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi, più i pari merito nell’ultima posizione.

Facciamo un esempio concreto, alla luce della normativa in vigore nel luglio 2023, ossia al momento della pubblicazione del bando di concorso.

Regione Lombardia – Agenzia delle entrate

Posti messi a concorso: 900

Vincitori al termine delle prove concorsuali: 900

Idonei: 245

Idonei suscettibili di assunzione per scorrimento graduatoria: 20% di 245 = 49 (più gli eventuali pari merito nell’ultima posizione “scorribile”)

Idonei non suscettibili di assunzione per scorrimento graduatoria: 196

L'ultimo idoneo non vincitore suscettibile di essere assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, è l'idoneo posizionato in graduatoria alla posizione numero 949 (più gli eventuali pari merito nell’ultima posizione “scorribile”, ossia la posizione 949 in graduatoria).

Se fosse risultata applicabile la normativa sopravvenuta alla pubblicazione del bando di concorso da funzionari tributari dell'agenzia delle entrate, avremmo avuto la seguente situazione, molto più favorevole per gli idonei non vincitori:

Regione Lombardia – Agenzia delle entrate

Posti messi a concorso: 900

Vincitori al termine delle prove concorsuali: 900

Idonei: 245

Idonei suscettibili di assunzione per scorrimento graduatoria: 20% di 900 = 180

Idonei non suscettibili di assunzione per scorrimento graduatoria: 65

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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