Dal 2024 l'assegno di inclusione ed il Supporto per la formazione e il lavoro sostituiscono il reddito di cittadinanza





Egr. avvocato, dal primo gennaio 2024, il reddito di cittadinanza è stato sostituito dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL dal primo settembre 2023) e dall'assegno di inclusione (ADI dal primo gennaio 2024).
Di cosa si tratta?
Quali sono i requisiti per avere diritto al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) ed all'Assegno di inclusione (ADI)?
Come si determina la soglia di reddito per l'accesso alle due misure?
Sono misure compatibili con lo svolgimento di altre attività lavorative?
Grazie avvocato.

RISPOSTA

Il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” ha disciplinato due misure che sostituiscono il Reddito di Cittadinanza: il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l’Assegno di inclusione (ADI).

Il SFL riguarda la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro. I requisiti per avere diritto al SFL sono i seguenti:

a)essere singoli componenti di nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI;

b)essere componenti di nuclei familiari, che percepiscono l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive del lavoro.

L’Assegno di inclusione (ADI) è un sostegno destinato a coloro che hanno aderito a un percorso personalizzato di ricerca lavorativa.

Quali sono i requisiti per l'assegno di inclusione?

Essere uno dei componenti di nuclei familiari nei quali almeno un componente versi in almeno una delle seguenti condizioni:
a) abbia una disabilità, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159;
b) sia minorenne;
c) abbia almeno sessanta anni di età;
d) sia in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Pubblica Amministrazione.

Ma non solo, il richiedente l’ADI deve essere, alternativamente:
a) cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b) cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
c) cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
d) cittadino titolare dello status di protezione internazionale o dello status di apolide.
e) essere, al momento della presentazione della domanda, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Quali sono invece i requisiti reddituali del nucleo famigliare del richiedente?
Devono essere sussistenti TUTTI i seguenti requisiti patrimoniali e reddituali, risultanti da un ISEE in corso di validità:
a)un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;
b)un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI;
c)un valore del patrimonio immobiliare, ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
d)un valore del patrimonio mobiliare, non superiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo). I massimali sono incrementati in caso di presenza di componente del nucleo in condizione di disabilità.
e)Il richiedente non deve essere intestatario di auto di grossa cilindrata (1600 cc), né di moto di grossa cilindrata (250 cc), né deve avere sottoposto a misure cautelari – misure di prevenzione.
f)Attenzione alle dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti la richiesta dell'assegno da parte del richiedente oppure di un componente del suo nucleo familiare ! Sono ostative alla concessione dell'assegno di inclusione, tranne che si tratti di dimissioni per giusta causa.

Durante il periodo di percezione dell'assegno, è possibile svolgere un’attività di lavoro dipendente o autonomo, a condizione che il reddito percepito dal nucleo non superi i valori soglia previsti dalla legge.
L'assegno di inclusione è compatibile anche con la percezione di altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, fermo restando l'invalicabile limite dell'ISEE.
Come chiedere l'ISEE aggiornato al momento della domanda per l'assegno di inclusione? Si chiede tramite DSU oppure rivolgendoti personalmente ad un CAF.

Con il termine DSU si intende la Dichiarazione Sostitutiva Unica, un atto in cui il cittadino riporta i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali propri e del nucleo familiare di cui il richiedente fa parte; la dichiarazione è propedeutica al calcolo e l’ottenimento dell’ISEE.
Il messaggio n. 96 del 13 gennaio 2020 dell’INPS fornisce agli utenti le istruzioni sulle modalità di accesso e di precompilazione della DSU; viene ivi altresì chiarito come la stessa venga poi acquisita per la formazione dell’ISEE on line. La novità, in continuità con il progetto di digitalizzazione, è data principalmente dal fatto che i cittadini potranno agevolmente ottenere l’ISEE senza doversi presentare fisicamente presso l’Ente e senza dover reperire la documentazione che è già in possesso dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
È possibile accedere alla DSU precompilata e ottenere l’ISEE telematicamente non solo conferendo apposita delega ai CAF ma anche direttamente: basta infatti essere in possesso delle funzionalità per accedere al portale MYINPS. Sono considerati mezzi idonei all’autenticazione:

● le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell’Istituto (PIN);
● l’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione digitale;
● la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
● la Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
A cui si aggiungeranno prossimamente anche:
● le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia (attenzione: tale sistema di autenticazione non è ancora disponibile in questa prima fase di sperimentazione).
Una volta autenticato con le credenziali possedute, al cittadino basterà recarsi nella sezione “prestazioni e servizi”, scendere nel menù a tendina sino a “tutti i servizi” e infine cliccare su “ISEE precompilato”. Per aiutare i richiedenti, l’INPS ha anche pubblicato nella sezione “Come fare?”, tre diversi tutorial con le istruzioni da seguire fase per fase per portare a termine con successo la nuova procedura.

La composizione del nucleo familiare è quella attuale al momento della presentazione della DSU per l'ottenimento dell'ISEE.
Regole diverse per il patrimonio mobiliare ed immobiliare ai fini ISEE.

Il messaggio INPS n. 96 dedica un intero paragrafo, il numero 5, alla modifica introdotta con il messaggio n. 3418 del 20 settembre 2019: l’anno di riferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare ai fini ISEE a partire dal 1° gennaio 2020, non sarà più l’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ma il secondo anno precedente alla presentazione della stessa.

Di fatto fino all’anno 2019, tutti i soggetti che intendevano presentare dichiarazione ISEE, si trovavano di fronte alla difficoltà di dover predisporre la documentazione necessaria sulla base di tre diverse annualità:
● redditi riferiti ai due anni precedenti alla presentazione della domanda;
● patrimonio e giacenza media dei saldi bancarie e della situazione residua di eventuali mutui, al 31 dicembre dell’anno precedente;
● situazione dei beni mobili e immobili alla data di presentazione della domanda.

Il Decreto Crescita ha uniformato l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU.

Quindi, dal 2020, i redditi e i patrimoni della dichiarazione “sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente” all’anno di presentazione della richiesta; viene così superato il D.Lgs. n. 147 del 2017 che faceva riferimento all’anno precedente rispetto all’anno di presentazione della richiesta; pertanto i dati attualmente richiesti sono:
● redditi riferiti ai due anni precedenti alla presentazione della domanda;
● patrimonio e giacenza media dei saldi bancarie al 31 dicembre di due anni precedenti alla presentazione della domanda;
● situazione dei beni mobili e immobili alla data di presentazione della domanda.
Si allinea quindi la situazione dei redditi di riferimento per il calcolo del valore ISEE e la situazione patrimoniale della famiglia. A titolo di semplificazione riportiamo un esempio:

Ti consiglio di recarti all'ufficio postale per avere gratuitamente uno SPID di secondo livello per entrare nel portale INPS sia per ottenere l'ISEE che per chiedere successivamente l'assegno di inclusione.

A disposizione per chiarimenti.

Fonti:

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