Valutazione titoli di studio concorso attribuzione punteggio al candidato
Egr. avvocato, ho partecipato ad un concorso da funzionario amministrativo presso il mio Comune di residenza.
Sono un giovane laureato in giurisprudenza, avendo conseguito sia la laurea triennale in scienze giuridiche che quella magistrale della durata di due anni.
Il bando del concorso da funzionario amministrativo prevedeva l'attribuzione del punteggio per i titoli di studio conseguiti dal candidato.
La relativa clausola del bando di concorso prevedeva l’attribuzione di 5 punti “per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale”.
Mi hanno attribuito il punteggio di 5 anziché di 10, considerando la laurea magistrale in giurisprudenza, assorbente rispetto alla laurea triennale in scienze giuridiche.
È corretta la valutazione dei titoli fatta dalla commissione esaminatrice oppure la clausola del bando di concorso deve essere interpretata letteralmente nel senso che per ciascuno dei titoli di laurea posseduti dal candidato deve essere attribuito il punteggio pari a 5?
Oppure la laurea magistrale deve considerarsi un completamento di quella triennale e pertanto assorbente ai fini del punteggio?
Secondo la giurisprudenza amministrativa, nel dubbio circa l'interpretazione delle clausole del bando di concorso, deve prevalere l'interpretazione letterale, dovendo escludere qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’incertezza obiettiva del loro significato letterale (Consiglio di Stato, sezione V, 29 novembre 2019, n. 8167).
Questa clausola del bando di concorso deve essere interpretata letteralmente nel senso che per ciascuno dei titoli di laurea posseduti dal candidato deve essere attribuito il punteggio pari a 5, pertanto ti deve essere attribuito il punteggio 5 per la laurea triennale in scienze giuridiche più il punteggio 5 per la laurea magistrale biennale in giurisprudenza.
Si tratta anche dell'interpretazione più rispondente ad un criterio logico, giacché diversamente opinando, si attribuirebbe il medesimo punteggio a chi ha conseguito esclusivamente la laurea magistrale ed a chi, invece, oltre alla laurea magistrale, ha proseguito negli studi, conseguendo anche una laurea specialistica.
È quanto deciso dal Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza del 11 dicembre 2023, n. 10674, anche in considerazione di quanto previsto dal d.m. (decreto ministeriale) 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei), all’art. 3, recante “Titoli e corsi di studio”, commi 4 e 5:
“Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali”; “Il corso di laurea specialistica ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici”;
L’art. 8 invece distingue la “Durata normale dei corsi di studio”, prevedendo tre anni per i corsi di laurea ed “ulteriori due anni dopo la laurea” per i corsi di laurea specialistica.
Queste norme sono state confermate nel successivo d.m. (decreto ministeriale) 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica), nei commi 4 e 6 dell’art. 3, nei commi 1 e 2 dell’art. 6 e nell’art. 8.
Sono proprio i decreti ministeriali, i referenti normativi della suddetta sentenza del Consiglio di Stato.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
- DECRETO 3 novembre 1999, n. 509 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.