Diritto conservazione posto di lavoro durante la prova infermiere ancora in prova





Gentilissimi,
Sono un infermiere vincitore di concorso in un ospedale statale che sta completando i 4 mesi di prova, sono risultato vincitore anche in un successivo concorso sempre presso ospedale statale in altra città dove vorrei trasferirmi. La normativa cosa prevede in proposito?

RISPOSTA

L'articolo 40 comma 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro, durante il periodo di prova, presso l'ospedale di altra città:
9. Il dipendente con il quale venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato nell’area, profilo professionale, differenziale economico di professionalità ed eventuale assegno ad personam in godimento nell’Azienda o ente di provenienza”.



Posso richiedere congedo per fare periodo di prova nel secondo ospedale e poi alla fine decidere, conservando dunque posto nel primo ospedale, in caso di esito negativo secondo periodo prova?

RISPOSTA

Sì, certo, ma non si tratta di un congedo né di aspettativa, ma dovrai rassegnare dimissioni con diritto alla conservazione del posto, in caso di mancato superamento del periodo di prova.



O devo dimettermi?

RISPOSTA

Dovrai rassegnare dimissioni con diritto alla conservazione del posto, in caso di mancato superamento del periodo di prova.
Non devi chiedere l'aspettativa non retribuita per la stessa durata del periodo di prova, come avveniva in passato, in ragione di quanto ribadito dall'ARAN:
CSAN112 - Qual è la corretta applicazione dell’istituto della conservazione del posto prevista dall’art. 40, comma 9 del CCNL comparto sanità 2019-2021 (Periodo di prova)?
Si tratta di dimissioni condizionate al superamento del periodo di prova.



È vero che il periodo di prova può essere sospeso solo per motivi ben indicati dalla norma (malattia, maternità) non per motivi personali (come la Prova superata presso altro ente)?

RISPOSTA

E' vero, come previsto dal comma 3 dell'articolo 40 del CCNL: “Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, gravi patologie e terapie salvavita e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di assenza per malattia, gravi patologie e terapie salvavita il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova”.



È vero che il congedo può essere rilasciato solo per lavoratori a tempo indeterminato e durante la prova non lo si è?

RISPOSTA

Non si tratta di un congedo, ma di dimissioni con diritto alla conservazione del posto di lavoro, in caso di mancato superamento del periodo di prova presso il nuovo ospedale.



C'è una modulistica? Sia per congedo che per chiedere dimissioni, in quest'ultimo caso ci sono termini per preavviso?

RISPOSTA

Alcuni contratti collettivi prevedono che il diritto alla conservazione del posto di lavoro spetti soltanto ai dipendenti non in prova.
Il tuo contratto collettivo non fa alcuna differenza tra dipendenti in prova e dipendenti che hanno superato il periodo di prova: entrambi hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro durante il nuovo periodo di prova.
Non posso sapere invece se il tuo ospedale ha adottato una modulistica specifica, non credo …
Non devi rispettare alcun preavviso, a condizione che tu abbia svolto almeno la metà del periodo di prova (due mesi su quattro), come previsto dal comma 5 dell'articolo 40 del CCNL: “Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Azienda o Ente deve essere motivato”.



Faccio presente che la convocazione per visita medica presso nuovo ospedale è prevista il 13 gennaio con possibilità di una sola richiesta proroga, e il periodo di prova nel primo ospedale è iniziato a dicembre.

RISPOSTA

Devi fare almeno due mesi di prova, per rassegnare le dimissioni con diritto alla conservazione del posto durante il nuovo periodo di prova.
Per prendere servizio il prossimo 13 gennaio, dovresti dimetterti senza alcun diritto alla conservazione del posto di lavoro!
Dovresti dimetterti senza alcun diritto alla conservazione del posto, in caso di mancato superamento del periodo di prova presso il nuovo ospedale pubblico.



Nel ringraziare anticipatamente invio i miei più cordiali saluti e complimenti per le sempre esaustive risposte.

RISPOSTA

Ti consiglio di fare almeno due mesi di prova, in modo da rassegnare le dimissioni con diritto alla conservazione del posto di lavoro, ossia diritto, in caso di mancato superamento del periodo di prova, di essere reintegrato nell’area e nel profilo professionale in godimento nell’Azienda o ente di provenienza.
Allego il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto sanità.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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