Dipendente non chiede autorizzazione preventiva al secondo lavoro, Pubblica Amministrazione recupera quanto incassato come DJ
Sono un dipendente pubblico a tempo pieno, lavoro presso un Comune e svolgo, da tre anni a questa parte, il venerdì sera ed il sabato sera, un'attività extra-istituzionale: faccio il DJ presso le più note discoteche della mia regione.
Sono pagato dalle società che gestiscono le discoteche, per questa attività extra-istituzionale, in quanto si tratta di una specie di secondo lavoro per me, e pertanto emetto una notula con ritenuta d'acconto del 20%, per poi dichiarare i proventi in dichiarazione dei redditi.
Non ho mai chiesto l'autorizzazione preventiva al mio dirigente, posso chiederla adesso?
Una richiesta di autorizzazione tardiva potrebbe sanare il mio illecito?
A parte le sanzioni disciplinari, come la multa o la sospensione dal servizio per un numero determinato di giorni, quali sarebbero le conseguenze se ammettessi di avere fatto il dj senza alcuna autorizzazione preventiva?
La mia attività di dj potrebbe essere parificata alle opere dell'ingegno, per cui non necessita l'autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 53 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001?
Fare il dj è un'attività extra-istituzionale autorizzabile preventivamente dal datore di lavoro - pubblica amministrazione.
Non si tratta di un'opera dell'ingegno, in quanto lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno è, ad esempio, la vendita di un video musicale anziché lo sfruttamento di un brano musicale composto dall'artista.
L’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del pubblico dipendente deve sempre essere richiesta ed ottenuta preventivamente e non può mai risultare legittimante e sanante se successiva all'inizio dell'attività.
Alla luce della recente ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 12 marzo 2024, n. 6525, “in tutti i casi di conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici, la pubblica amministrazione è tenuta a verificare necessariamente ex ante le situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi, al fine di assicurare il più efficace rispetto dell’obbligo di esclusività, funzionale al buon andamento, all’imparzialità e dalla trasparenza dell’azione amministrativa”.
Secondo la Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 aprile 2023, n. 9552 e sezione II, sentenza 18 giugno 2020, n. 11811, anche il dipendente con part time non superiore al 50% del monte orario, è obbligato a chiedere l'autorizzazione preventiva per l'attività extra-istituzionale, al fine di consentire all'ente pubblico – datore di lavoro di valutare l’assenza di una possibile situazione di conflitto di interessi del medesimo incarico con l’attività lavorativa.
Laddove il datore di lavoro venisse a conoscenza di questa tua attività non autorizzata preventivamente, anche se fossi tu a comunicarglielo tardivamente, la Pubblica Amministrazione avrebbe il diritto di riscuotere quanto percepito dal lavoratore dal suo secondo lavoro, rappresentando, alla fine, questo importo, la misura del valore delle energie lavorative che il dipendente, indebitamente, non ha utilizzato per adempiere agli obblighi su di lui gravanti in forza del contratto di lavoro da pubblico impiegato.
Il recupero di quanto incassato in questi anni come dj, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 (testo unico pubblico impiego), rientra nel perimetro della responsabilità contrattuale da inadempimento agli obblighi di fedeltà (art. 2105 del codice civile), avendo una funzione riparatoria ed integralmente compensativa del danno cagionato al datore di lavoro pubblico.
Non trattandosi di una sanzione amministrativa, il dipendente pubblico non potrà contestarla secondo le norme previste dalla legge n. 689/1981.
Consiglio pertanto di comunicare alla Pubblica Amministrazione, preventivamente, sempre e comunque, anche le così dette attività consentite dal comma 6 dell'articolo 53 del testo unico pubblico impiego, al fine di consentire la verifica dell'assenza di conflitto d'interessi. “Sono esclusi (dalle norme sull'incompatibilità) i compensi e le prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2105 del codice civile
- LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 12 marzo 2024, n. 6525
- Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 aprile 2023, n. 9552