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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

1 - Utilizzazione economica opera ingegno del dipendente pubblico differenza con prestazione autonoma occasionale





Egr. Avvocato, buongiorno.
Vorrei chiederle una consulenza, in materia di sfruttamento delle opere dell'ingegno da parte del dipendente pubblico, nel caso specifico al mio caso. Sono risultato vincitore di un concorso presso un comune e da qui a qualche settimana prenderò servizio, a tempo indeterminato ed a tempo pieno. Al momento svolto attività di consulenza informatica (regime forfettario) prevalentemente per un'azienda con la quale collaboro e per la quale ho realizzato e gestisco un sito di commercio elettronico. Il sito web è registrato comunque a mio nome da sempre, e con il passare degli anni ho instaurato con loro una collaborazione consulenziale su base mensile dove andavo a fatturare le prestazioni di marketing e gestione dello stesso, contemplando in esse (senza peraltro specificarlo) la parte dell'Opera di ingegno a loro ceduta nell'utilizzo. Ora, dovendo chiudere necessariamente la partita iva,

RISPOSTA

Attenzione perché potresti anche chiedere al datore di lavoro pubblico, l'autorizzazione a tenere aperta la partita Iva per qualche mese, al solo fine di fatturare i proventi per le prestazioni professionali fornite prima di essere assunto dall'Ente comunale.



Mi chiedevo se non mi fosse possibile nei confronti di tale azienda prospettare un accordo di tipo "sfruttamento dell'opera dell'ingegno" - con emissione annuale di prestazione occasione

RISPOSTA

In concreto vorresti emettere un'unica ricevuta a fine anno, con ritenuta d'acconto, avente ad oggetto una prestazione occasionale annuale.
No.
Non è possibile.
Con tutta evidenza, la prestazione occasionale, se definita annuale, non è più occasionale, giacché si è protratta, grosso modo, per 365 giorni ...
Diciamo che sarebbe giuridicamente contraddittorio inserire nello stesso periodo “annuale” e “occasionale”.
Ma non è tutto ! La cessione dello sfruttamento dell'opera dell'ingegno, equivale a dire che l'autore dell'opera non deve fare più nulla, se non tutelare il suo diritto alla paternità della stessa, oltre a rivendicare le royalties dal cessionario.
Nel momento in cui l'autore dell'opera dell'ingegno effettua anche una prestazione professionale e/o occasionale di qualsiasi tipo, sorge l'incompatibilità con lo status di pubblico impiegato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001.



- Visto che lascerò la parte consulenziale di marketing e gestione, per poter avere un ritorno economico sull'opera che comunque ho realizzato e che lascerò a loro nell'utilizzo e nella produzione di reddito da esso derivante?

RISPOSTA

Se non farai nulla, non parliamo di prestazione occasionale ma di sfruttamento del diritto di autore (ad es. il dipendente pubblico che scrive un libro, cede il diritto allo sfruttamento all'editore e si limita ad incassare le royalties).
Questo sarebbe possibile nonché compatibile con il pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 53 comma 6 lett. b) del decreto legislativo n. 165/2001:
“Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi (dalle norme in materia di incompatibilità) i compensi e le prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”.



E ci sono dei limiti all'importo massimo (dovrebbe aggirarsi all'incirca tra i 15/20 k€, ma potrebbe anche salire se il reddito prodotto attraverso lo stesso dovesse aumentare)

RISPOSTA

Se si tratta di prestazione occasionale, ci sono limiti finanziari:
a) per ciascun lavoratore: massimo 5.000 euro netti, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
b) per ciascun utilizzatore: massimo 10.000 euro netti, con riferimento alla totalità dei prestatori;
Se si tratta di royalties, non ci sono limiti finanziari, a condizione che non tu fornisca nessuna prestazione di alcuna tipologia.



Ed in tal caso, dovrò comunicarlo alla PA presso la quale prenderò servizio? Spero di essere stato chiaro.
La ringrazio anticipatamente

RISPOSTA

Sì, certo, devi comunicare, al fine di consentire al Dirigente di accertare l'assenza di conflitto d'interessi,il contratto di sfruttamento dell'opera dell'ingegno e la ditta che ti versa le royalties.
Non occorre l'autorizzazione preventiva, ma soltanto una comunicazione ai fini del controllo di potenziali conflitti d'interessi da parte del responsabile dell'anticorruzione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Utilizzazione economica opera ingegno del pubblico dipendente che incassa royalties in proporzione al numero di corsi venduti





Buongiorno, lavoro come dipendente pubblico (tempo pieno) e prima di iniziare questo lavoro ero una libera professionista e vendevo anche corsi di formazione online preregistrati.
Vorrei cortesemente sapere se la vendita di questi corsi online può essere considerata come guadagno da diritti d'autore.

RISPOSTA

No.
Si tratta di un'attività commerciale a tutti gli effetti, incompatibile con il rapporto da pubblico dipendente a tempo pieno.
Sarebbe un provento da diritto d'autore invece, se tu avessi ceduto il diritto di sfruttare economicamente la tua opera dell'ingegno ad una casa editrice, in cambio di una royalties.
L'opera sarebbe venduta al pubblico dalla casa editrice, attraverso i suoi canali di vendita, mentre tu incasseresti esclusivamente le royalties in proporzione al numero di corsi venduti.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.



C'è una modalità con la quale potrei continuare la vendita (es. dovrebbero venderli altre Scuole, potrei venderli direttamente io ma con delle specifiche o inquadrandole fiscalmente in un determinato modo ecc.)?
Grazie
Cordiali saluti

RISPOSTA

Opzione A: chiedere il part time in misura non superiore al 50%, in modo da eludere le incompatibilità di cui all'articolo 53 del testo unico pubblico impiego (d.lgs 165/2001), per vendere direttamente tu, il tuo prodotto didattico. Potresti aprire una partita Iva e fatturare le vendite dei tuoi webinar. In questo caso, faresti un'attività commerciale in ragione del part time che ti sarà concesso.
Opzione B: contattare una casa editrice, affinché ti proponga un contratto di edizione del tuo webinar, ossia un contratto con il quale cedi il diritto di sfruttare economicamente l'opera, in cambio di una royalties.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
 

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