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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Differenza tra omissioni contributive e evasione contributiva sanzioni INPS





Gentile Avvocato, la nostra esigenza è capire le richieste che ci fa INPS se del tutto debite oppure no.
Abbiamo ricevuto il 21/02/24 una comunicazione di debito per contributi inps non versati anno 2017 (Unico 2018), quadro RR compilato regolarmente, assieme al LM forfettari e agli altri quadri previsti.
Effettivamente è stato tutto dichiarato ma non è stato versato.
Ora l'INPS parla di evasione, ma secondo noi non è così perché appunto tutto dichiarato e abbiamo chiesto l'annullamento in autotutela ma ci è stato confermato la comunicazione di debito.

RISPOSTA

Ricordo che la richiesta di annullamento in autotutela, non sospende il decorso dei termini per l'eventuale impugnativa all'Autorità Giudiziaria competente.



La differenza, in effetti non è da poco conto, perché si va da un massimo di interesse del 40% a praticamente al 70% che abbiamo ricevuto.
Il 2 luglio abbiamo avuto appuntamento con la funzionaria del recupero crediti dell'Inps di Venezia che ci ha stampato una circolare INPS, la n. 110 del 23 maggio 2001, nella quale secondo quanto da lei personalmente evidenziato (letteralmente, in giallo) nel nostro caso si applica quanto previsto per il regime generale ordinario di cui al punto 1.1 di detta circolare nello specifico di quanto previsto dalla lettera b) casi di evasione contributiva rilevata d'ufficio o consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge. Cioè secondo quanto riferito da detta funzionaria per il solo fatto di non aver pagato o richiesto la rateazione entro i 12 mesi dalla naturale scadenza dell'obbligo di pagamento siamo in evasione.

RISPOSTA

No.
Nella presente fattispecie, dobbiamo fare riferimento al paragrafo relativo al regime ordinario, ma nell'ipotesi di cui all'articolo 116 comma 8 lettera a) della legge n. 388 del 23 dicembre 2000: si tratta di un'omissione contributiva rilevabile dalle denunce regolarmente effettuate.
Non è inerente la fattispecie astratta di cui all'articolo 116 comma 8 lettera b), giacché l’inadempienza nel versamento dei contributi non è connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero; in questo caso particolare, il datore di lavoro non ha occultato rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi.
Non essendoci la mala fede del datore di lavoro, non si rientra nella fattispecie punita con maggiore severità, come spiegato dalla Circolare INPS n. 110 del 23 maggio 2001.



Risulta anche a voi oppure come crediamo noi non ricadiamo nella casistica di lui alla lettera b) bensì nella casistica della lettera a) cioè casi di omissioni contributive rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Siamo nelle omissioni o nelle evasioni?

RISPOSTA

Con tutta evidenza, si rientra nelle omissioni di cui all'articolo 116 comma 8 lettera a).



Oltretutto il comma 8 dell'art. 116 della Legge 388/2000 è stato piu volte emendato anche quest'anno. Dunque si può considerare ancora valida la circolare del 2001 per quanto ora di interesse?

RISPOSTA

La circolare è valida ed efficace, ma è stata interpretata male dal funzionario responsabile del procedimento.



Altra domanda: qualora -come crediamo- ricadessimo nei casi di omissione (e non di evasione) la comunicazione di debito si può considerare comunque efficace quale termine interruttivo per il contributo oppure si puo contestare la nullità dell'atto e dunque prescritto il credito per aver passato il quinquennio, dal 2 luglio 2018 piu 311 giorni covid che dunque arriva all'8 maggio di quest'anno?

RISPOSTA

La comunicazione ha comunque interrotto il termine prescrizionale, sebbene abbia citato referenti normativi errati.



Terza e ultima domanda: nonostante nel 2018 sia stata fatta la dichiarazione relativa al periodo 2017 con le compilazioni del quadro RR ( integrativa entro i termini), dal 2019 (periodo 2018) al 2023 (periodo 2022) tutte le successive dichiarazioni non abbiamo per errore compilato il quadro RR ma solo quello LM dei forfettari e gli altri previsti (RS, RX).
Nonostante numerose sentenze degli ultimi dieci anni dicano che non si può parificare automaticamente l'evasione a chi comunque dichiara il reddito all'Agenzia Entrate e semplicemente non riporta i valori nel quadro RR, al fine di evitare problemi essendo ormai complicato integrare le dichiarazioni fuori termine, abbiamo fatto una pec di formalità alla Direzione provinciale Inps di Venezia a fine giugno nel quale informavamo i redditi imponibili e allegavamo le dichiarazioni protocollate in questi anni.

RISPOSTA

Si tratta di un ulteriore tassello per rafforzare la buona fede del datore di lavoro, idonea ad escludere i presupposti dell'evasione contributiva.



La domanda è dunque: anche alla luce di questa formalità pec (l'Inps ovviamente aveva già sul tavolo tutte le nostre comunicazioni reddituali), si può continuare a ritenere il mancato pagamento come evasione?

RISPOSTA

Assolutamente no.
Non potremmo correttamente parlare di evasione contributiva, anche se questa pec non fosse stata inviata …



La differenza ricordiamo nel totale va dal 40% in più al 70% in più al tributo originario ed inoltre non sono contributi di dipendenti o collaboratori, semplicemente l'Inps non riconoscerà alcun versamento ai fini pensionistici per gli anni non versati.

RISPOSTA

La differenza tra le fattispecie di omissioni contributive e evasione contributiva, è piuttosto semplice da comprendere: nella ipotesi più grave ci sono denunce omesse oppure infedeli o fraudolente.
Non si tratta della tua fattispecie!

Fonti:

  • LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
  • Circolare INPS, la n. 110 del 23 maggio 2001
 

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