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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Dipendente pubblico musicista per hobby, contratto con casa discografica per la cessione di album già esistenti
Buongiorno, sono un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato presso l'Università di xxxxxxx, Musicista per hobby da più di 25 anni, nel tempo ho registrato e pubblicato alcuni album in autonomia.
RISPOSTA
Sono opere dell'ingegno, ai sensi dell'articolo 53 comma 6 ultimo periodo lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001:
Sono esclusi dalle incompatibilità del pubblico dipendente i compensi e le prestazioni derivanti:
“a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”.
Sono stato recentemente contattato da una casa discografica che mi ha proposto di acquistare il mio "catalogo" con la prospettiva di ricevere delle royalties sugli streaming.
RISPOSTA
Giuridicamente si tratta di utilizzazione economica da parte dell’autore di opere dell'ingegno.
Vorrei sapere come si pone il ricevimento di royalties da diritto d'autore rispetto alla mia posizione di dipendente pubblico, e di dipendente dell'Università in particolare.
RISPOSTA
Esatto, non è necessaria l'autorizzazione, ma la semplice comunicazione al datore di lavoro, il quale dovrà controllare l'assenza di conflitti d'interesse con il pubblico impiego.
Da quanto ho capito e potuto leggere, non posso aprire partita IVA, ma la casa discografica potrebbe pagarmi con ritenuta d'acconto.
RISPOSTA
Esatto. La casa discografica è infatti un sostituto d'imposta.
Le royalties stimate sono superiori ai 10.000 € annui. Causa il periodo estivo non ho ancora avuto modo di chiedere alla nostra amministrazione.
So che in caso di incarichi extraistituzionali c'è necessità di comunicare l'attività, ma in questo caso non si tratterebbe di un rapporto lavorativo, che impiega il mio tempo o che va in conflitto con la mia attività di ricercatore, ma di sfruttamento di opere dell'ingegno.
RISPOSTA
Occorre una semplice ed informale comunicazione preventiva, anche tramite pec.
Il contratto con la casa discografica prevederebbe per ora solo la cessione di album già esistenti, senza l'esigenza o necessità di realizzare nuovi brani.
Oltre a questo, c'è eventualmente qualche aspetto particolare che dovrei considerare, anche dal punto di vista contrattuale, per la formalizzazione della ricezione delle royalites dal punto di vista fiscale da parte della casa discografica?
Grazie e cordiali saluti
RISPOSTA
Riguardo gli aspetti reddituali, sono redditi assimilabili ai redditi da lavoro autonomo.
Incassare il compenso per l’utilizzazione economica di opere dell'ingegno, configura l’esercizio abituale di arti o professioni e comporta la tassazione del compenso medesimo come se fosse un reddito di lavoro autonomo.
Per la determinazione del reddito imponibile, al compenso si deve applicare una deduzione forfettaria delle spese di produzione pari al 25% (per contribuenti con età superiore a 35 anni) ovvero al 40% (per contribuenti con età pari o inferiore a 35 anni) della misura del compenso medesimo (art. 54, comma 8, primo periodo, TUIR - Testo unico del 22/12/1986 n. 917).
Dovrai presentare, nell'anno successivo alla percezione dei compensi, la dichiarazione dei redditi con il modello Unico; ovviamente quando dovrai presentare la dichiarazione dei redditi, porterai tutte le ricevute dal CAF oppure dal commercialista.
Sotto il profilo previdenziale invece, siccome non si tratta di un'attività abituale ma esclusivamente occasionale, non sei tenuto all'iscrizione al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo, non iscritto al Fpls né ad una Cassa Professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche rispetto alla Gestione separata INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995. La regola previdenziale generale è invece la seguente: quando si superano 5.000 euro annui, ci si deve iscrivere alla Gestione Separata INPS.
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
- LEGGE 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.