Retribuzione del lavoratore dipendente durante il congedo parentale





Egr. avvocato, sono una dipendente civile dell'Aeronautica Militare, assunto dal Ministero della Difesa, a tempo pieno ed indeterminato da oltre dieci anni.
Sono mamma da circa un anno e vorrei avere chiarimenti in merito al congedo parentale ed alla retribuzione dei periodi di congedo parentale per l'anno 2024.
Le mie domande.
1) Come è disciplinata la retribuzione del lavoratore dipendente durante il congedo parentale?
2) Una volta superati i limiti del congedo parentale, a cosa si ha diritto?
3) Quale retribuzione del congedo parentale in caso di unico genitore (ad esempio se l'altro genitore è deceduto oppure in caso di affidamento esclusivo del figlio minore?
4)Quali differenze in caso di coppia di dipendenti pubblici e di coppia di genitori mista, lavoratore pubblico e lavoratore privato?
Resto in attesa di una sua consulenza.
Grazie

RISPOSTA

La legge di bilancio per l'anno 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha modificato l’art. 34, comma 1, del d.lgs. 151/2001, testo unico a tutela della maternità e della paternità, apportando alcune importanti modifiche al congedo parentale.
È rimasto immutato il limite individuale e complessivo del congedo parentale:
− la madre ha diritto ad un periodo individuale che non può superare i 6 mesi complessivi;
− il padre ha diritto ad un periodo individuale che non può superare i 7 mesi complessivi;
− nell'ipotesi di congedo fruito da entrambi i genitori, il limite complessivo della coppia genitoriale è di 11 mesi; di questi 11 mesi, 9 mesi sono retribuiti, mentre il decimo e l’undicesimo mese sono retribuiti soltanto se il reddito del richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione
È cambiato il trattamento economico di due mesi di congedo parentale, tra i tre non trasferibili di ciascun genitore, in quanto il secondo e il terzo mese di congedo parentale sono indennizzati all’80%.

Facciamo due esempi

A)Genitori entrambi dipendenti pubblici - congedo obbligatorio (congedo di maternità o alternativamente di paternità) concluso dopo il 31 dicembre 2024

− 1 mese al 100% usufruibile in via alternativa entro i 12 anni di vita del figlio;
− 1 mese all’80% usufruibile in via alternativa entro i 6 anni di vita del figlio;
− 1 mese all’80% usufruibile in via alternativa entro i 6 anni di vita del figlio.

La disciplina dei primi trenta giorni di congedo è prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Ai sensi dell'art. 28, comma 3, CCNL Comparto Ministeri 2019/2021, i primi trenta giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori, fino ai 12 anni di vita del bambino, sono riconosciuti a retribuzione intera.

Superati i limiti del congedo parentale, rimarranno i congedi non retribuiti, con un'unica eccezione, con tutta evidenza non applicabile ai pubblici dipendenti, in ragione del loro trattamento stipendiale: il reddito individuale del lavoratore è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Soltanto in questo caso eccezionale i giorni ancora spettanti saranno retribuiti al 30%.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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