Ricorso esclusione dalla procedura progressioni economiche Agenzia Dogane e Monopoli
Buongiorno, sono un funzionario presso l’Agenzia Dogane e Monopoli, Ufficio di Milano 2. Il quesito riguarda la mia esclusione dalle procedure di progressioni economiche.
Premetto che sono stato assunto presso l’Agenzia Dogane e Monopoli il 1° Agosto 2022, tramite concorso, dopo avere lavorato 4 anni come funzionario del Ministero dell'Interno.
RISPOSTA
Hai rassegnato le dimissioni come funzionario del Ministero dell'Interno e sei stato assunto come funzionario dell'agenzia delle dogane. Non sei transitato in mobilità dal Ministero dell'Interno all'agenzia fiscale presso la quale presti servizio.
In marzo 2024 veniva pubblicata presso l’Agenzia una Determinazione Direttoriale con cui si avviava una procedura selettiva per le progressioni economiche all’interno dell’Agenzia. Nell’art. 1 comma 2 della suddetta determina direttoriale (di fatto il bando della procedura) si specificava che:
“Può partecipare alla procedura selettiva di cui al comma 1 esclusivamente il personale dell’Area dei Funzionari, a tempo indeterminato in organico presso ADM al 1° gennaio 2023 – con esclusione, quindi, dei comandati da altre Amministrazioni – che, alla medesima data, non abbia beneficiato da almeno 2 anni di alcuna progressione economica e/o verticale. Ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale, nonché delle progressioni economiche conseguite, nell’ambito della medesima area o area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.”
RISPOSTA
Attenzione, perché il bando delle progressioni orizzontali deve essere coerente con l'articolo 14 del CCNL Funzioni Centrali. Leggiamo il comma 2 lettera d) dell'articolo 14 del CCNL Funzioni Centrali:
d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri: 1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;
2) esperienza professionale maturata;
3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art 31 (Destinatari e processi della formazione);
Per partecipare alla progressione orizzontale, il dipendente deve essere stato valutato negli ultimi tre anni, pertanto deve aver lavorato nei due anni precedenti al 1° gennaio 2023.
È questo il senso della previsione del bando! Essere coerente con quanto previsto dal comma 2 lettera d) dell'articolo 14 del CCNL Funzioni Centrali.
Per partecipare alla procedura occorreva inserire i propri dati in una piattaforma on-line, oppure, per chi fosse impossibilitato a farlo, veniva fornito anche un modulo cartaceo da inviare via pec. Sia on-line che nel modulo cartaceo era prevista la possibilità di inserire l’eventuale esperienza presso altre amministrazioni pubbliche, con relativo punteggio. In marzo 2024 partecipo pertanto alla selezione. Con protocollo del 9 luglio 2024 mi viene quindi inviato il documento, con cui l’amministrazione mi comunica l’esclusione dalla procedura.
Da quanto ho potuto intendere, non mi è stata riconosciuta ai fini della procedura di progressione economica la precedente esperienza in altra amministrazione pubblica (nel documento di esclusione si citano in tal senso chiarimenti dell’ARAN secondo cui “in caso di novazione del rapporto di lavoro, fattispecie che si verifica nell’ipotesi di nuova assunzione, in assenza di espressa previsione contrattuale non è possibile riconoscere l’esperienza maturata presso un’altra amministrazione nel corso di un diverso rapporto di lavoro”).
RISPOSTA
Esatto, il mancato riconoscimento della precedente esperienza in altra amministrazione pubblica è legittimo in quanto ti sei dimesso dal tuo lavoro da funzionario del Ministero Interno, per firmare un altro contratto di lavoro con l'agenzia fiscale.
Non sei transitato tramite mobilità ai sensi dell'articolo 30 del testo unico pubblico impiego d.lgs. 165/2001. C'è stata appunto novazione del rapporto di lavoro!
Inoltre, il requisito previsto nell’art. 1 comma 2 del “bando”, secondo cui “Può partecipare alla procedura selettiva di cui al comma 1 esclusivamente il personale dell’Area dei Funzionari, a tempo indeterminato in organico presso ADM al 1° gennaio 2023 – con esclusione, quindi, dei comandati da altre Amministrazioni – che, alla medesima data, non abbia beneficiato da almeno 2 anni di alcuna progressione economica e/o verticale” è stato interpretato come necessità di essere in servizio in ADM, alla data del 1 gennaio 2023, da almeno 2 anni (vincolo che non era espressamente indicato nel bando; nel bando si indicava solo di non aver ricevuto progressioni economiche da 2 anni alla data del 1 gennaio 2023, non di essere in servizio in ADM da almeno 2 anni e non aver ricevuto progressioni economiche da almeno 2 anni alla data 1 gennaio 2023).
RISPOSTA
Il triennio precedente oggetto di valutazione, è previsto direttamente dall'articolo 14 del CCNL Funzioni Centrali.
Non si tratta di una libera interpretazione, poiché il bando deve essere interpretato in modo coerente con il CCNL di riferimento.
Preciso infine che la stessa identica comunicazione di esclusione è arrivata a tutti i colleghi assunti nel 2022, sia con precedente esperienza in P.A. che senza precedente esperienza in P.A.
Vorrei pertanto chiedere se, in base al bando (e ad eventuali orientamenti della letteratura giuridica), la mia esclusione dalla procedura di progressione economica sia legittima, o se ci siano gli estremi per un ricorso.
RISPOSTA
Purtroppo la tua esclusione è doverosa, ai sensi del comma 2 lettera d) dell'articolo 14 del CCNL Funzioni Centrali.
Ci sono in particolare 2 punti che vorrei approfondire:
1) Se è legittimo escludere dalla procedura i dipendenti assunti nel 2022 (senza quindi un’esperienza in ADM di almeno 2 anni alla data del 1 gennaio 2023), senza che questo vincolo sia esplicitamente indicato nel bando della procedura.
RISPOSTA
Il “vincolo” è previsto dal comma 2 lettera d) dell'articolo 14 del CCNL Funzioni Centrali.
2) Se è legittimo non aver considerato la pregressa esperienza in altra pubblica amministrazione. Su tale punto alcuni sindacati (minori) hanno sollevato obiezioni, considerandola una penalizzazione per i nuovi assunti in ADM già interni alla Pubblica Amministrazione.
RISPOSTA
Ma allora perché al momento della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro non hanno previsto espressamente che ai fini del “triennio precedente”, si deve considerare anche la precedente esperienza presso una differente pubblica amministrazione, terminata con dimissioni volontarie del lavoratore dipendente?
Tali sindacati hanno riportato che:
“Il CCNL Funzioni Centrali (il CCNL di ADM quindi) non dice nulla al riguardo, al contrario di altri contratti, come quello degli Enti Locali, che prevedono espressamente che l’esperienza pregressa non vada persa. In mancanza di disposizioni specifiche, quindi anche di divieti, non può essere l’Aran ad interpretare unilateralmente la volontà delle parti."
Tuttavia ad oggi non ho notizie di iniziative dei sindacati per opporsi a tale decisione.
RISPOSTA
Mi dispiace, ma nel tuo caso non c'è una cessione del contratto di lavoro dal Ministero dell'Interno all'agenzia delle dogane, in ragione di una mobilità volontaria, quindi non c'è una continuità del tuo rapporto nel pubblico impiego nei tre anni precedenti, oggetto di valutazione.
Sottolineo inoltre, per completezza, che nei 4 anni precedenti di attività lavorativa presso altra pubblica amministrazione, non ho beneficiato di alcuna progressione economica.
RISPOSTA
Ti sei dimesso … è questo il problema!
Quando ci si dimette, si riparte da zero.
Quando si transita in mobilità da un'amministrazione all'altra, si conservano le posizione giuridiche attive (es. diritti soggettivi) maturate fino a quel momento.
Nel caso ci siano gli estremi per un ricorso alla mia esclusione, vorrei inoltre chiedere:
A) Entro quando scadono i termini per un eventuale ricorso;
B) Quanto potrebbe costare (ovviamente in via molto approssimativa) un eventuale ricorso, considerando sia le spese vive della giustizia (bolli, tasse, etc) che quelle legali. È da sottolineare che una valutazione economica da parte mia è da fare, perché anche in caso di successo nel ricorso e di partecipazione alla procedura, potrei comunque non rientrare tra i “vincitori” della procedura.
Ringrazio ed invio cordiali saluti.
RISPOSTA
Ricorso al tribunale del lavoro, sussistendo la giurisdizione ordinaria in materia di progressioni orizzontali (come indicato dall'ordinanza 26 febbraio 2004, n. 3948 delle Sezioni Unite della Cassazione).
Non trattandosi di un processo al TAR, non si applica il termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'espunzione dalla procedura.
Il ricorso al giudice del lavoro potrebbe anche essere presentato dopo diversi mesi, tuttavia non ci sono i presupposti per impugnare la tua esclusione dal procedimento selettivo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- comma 2 lettera d) dell'articolo 14 del CCNL Funzioni Centrali
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
