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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Locazioni brevi, affittacamere e B&B attività compatibili per il personale militare





Buongiorno, acquisterò un immobile come seconda casa, tra le opzioni d'uso, quali sono incompatibili con il mio status, militare delle FFAA per l'Esercito Italiano (locazione breve, affittacamere o B&B).
Secondo le info a me pervenute, non dovrei avere problemi all’utilizzo come locazione breve come persona fisica (fino a 30gg, anche mediante utilizzo di OTA, property manager con gli oneri del caso, comunicazione alla questura ecc).

Potete darmi delucidazioni e in quadro chiaro dell uso consentito e vietato degli immobili acquistati come persona fisica dal personale militare?

Inoltre, è possibile in qualche modo per gli stessi essere, a qualsiasi titolo, all'interno o aprire una società immobiliare?
(Srl SS o altre tipologie)

RISPOSTA

Secondo la circolare del 16 giugno 2014 della Direzione Generale per il Personale Militare, sono consentite le attività extraprofessionali retribuite, al di fuori dell’adempimento degli obblighi di servizio inerenti al rapporto d’impiego, esclusivamente a condizione che le attività in oggetto siano:

a. compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio, nel rispetto dei contenuti della legge 11 luglio 1978, n° 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) e del D.P.R. 18 Luglio 1986, n° 545 (Regolamento di Disciplina Militare);
b. svolte al di fuori dell’orario di servizio;
c. effettuate senza carattere di continuità ed assiduità nonché senza eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa ed il rendimento in servizio del militare;
d. meramente isolate e saltuarie ovvero purché consistano in prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo.

Escludiamo pertanto tutte le opzioni che prevedono l'apertura della partita Iva, poiché avere la partita Iva significa svolgere un'attività professionale continuativa che pregiudicherebbe il rendimento del militare che, per inciso, non può certamente chiedere un part time non superiore al 50%, non facendo parte del pubblico impiego contrattualizzato.

Ad ogni modo, la stessa circolare ti consentirebbe di diventare socio di una società con finalità di lucro, a condizione di essere un mero socio finanziatore; non a caso, nella società in accomandita semplice, potresti essere socio accomandante, ma mai socio accomandatario.
Ecco cosa prevede il paragrafo 7 lettera d) della suddetta circolare del Ministero della Difesa: “La semplice qualità di socio in una società costituita a fine di lucro (Società semplice, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata, come disciplinate dal libro V, titolo V del Codice Civile) senza svolgimento di alcuna attività a favore o per conto della società stessa, non è incompatibile ed esime il militare dalla richiesta di autorizzazione”.

Tanto premesso, entriamo nello specifico della tua domanda: è perfettamente legittimo stipulare contratti di locazione breve, non trattandosi di una vera e propria attività extra-istituzionale. In caso di contratti di locazione breve non è necessario nemmeno presentare la preventiva richiesta di autorizzazione né tanto meno inviare una mera comunicazione al proprio Comandante di Corpo.

Puoi svolgere anche l'attività di affittacamere, a condizione che si tratti di un'attività senza partita Iva, previa richiesta di autorizzazione preventiva.
Al contrario delle locazioni brevi infatti, l'affittacamere è una vera e propria attività, anche se esercitata occasionalmente, in quanto comporta l'obbligo di assicurare almeno i servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell’alloggio, come la pulizia, la fornitura di biancheria, di energia elettrica ed acqua.

Stesse conclusioni anche per il B&B occasionale: senza apertura della partita Iva, il militare dovrà essere preventivamente autorizzato dalla direzione generale del personale militare, per il tramite del suo comando di appartenenza.
Attenzione però, perché il B&B occasionale consiste in un servizio di alloggio e prima colazione offerto nella propria abitazione, con carattere saltuario o stagionale, e senza l'utilizzo di mezzi organizzati. Fermo restando la normativa regionale, il B&B occasionale non potrà avere più di tre camere e sei posti letto; il soggiorno del singolo cliente non supererà i 30 giorni consecutivi.
Ad ogni modo, non penso che sia tua intenzione ospitare avventori a casa tua …

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1986, n. 545 Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
  • LEGGE 11 luglio 1978, n. 382 Norme di principio sulla disciplina militare.
 

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