1 - Previsione periodo di prova apprendista nel contratto di lavoro per iscritto, licenziamento senza preavviso
È possibile per un apprendista prevedere un periodo di prova?
RISPOSTA
Sì, se il CCNL di riferimento prevede questa possibilità.
A parere dello scrivente, tutti i CCNL, nella sezione relativa alla disciplina dell'apprendistato. Ad esempio, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Addetti all’Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti, all'articolo 62 prevede la possibilità di inserire nel contratto individuale di lavoro, un periodo di prova, determinandone la durata massima.
Art.62- Periodo di prova
1. È previsto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto stabilito per il lavoratore qualificato ed inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione dell'apprendista, durante il quale è reciproco il diritto tra le parti di risolvere il rapporto senza preavviso.
2. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Pertanto è possibile, se il CCNL applicabile al contratto individuale di lavoro lo prevede. Deve comunque essere inserito come clausola specifica del contratto individuale di lavoro.
Se si deve essere concordato con un contratto di lavoro?
RISPOSTA
Deve essere indicato nel contratto individuale di lavoro, citando il CCNL di riferimento (CCNL di riferimento che deve prevedere il periodo di prova per l'apprendista).
La domanda un ditta ha assunto un apprendista il 30 settembre 2024 e oggi vuole licenziarla per motivi personali è possibile licenziarla ad nutum?
Grazie
RISPOSTA
Se nel contratto individuale di lavoro non è stato indicato il periodo di prova, non è possibile procedere con un licenziamento ad nutum.
Siccome mi sembra di capire che nel contratto individuale di lavoro non si parla di periodo di prova, l'apprendista non può essere licenziato senza giusta causa né giustificato motivo.
L’art. 2096 del codice civile richiede per il patto di prova la forma scritta, a pena di nullità (Cassazione sentenza 26/5/95, n. 5811: Cass. S.U. 9/3/83 n. 1756; Cass. 20/8/87 n. 6982; Cass. 24/8/91 n. 9101; Cass. 19/11/93, n. 11427).
A disposizione per chiarimenti. Cordiali saluti.
2 - Dimissioni apprendista durante il periodo di prova, non è tenuto a rispettare il periodo di preavviso
Buonasera, vi sottopongo un quesito relativo alla mia posizione lavorativa. In data 22/08/2024 sono stata assunta da un’azienda con Contratto di Apprendistato Professionalizzante della durata di 26 mesi, ai sensi del D.Lgs. 81/2015.
Vorrei sapere:
- Posso presentare le dimissioni in qualunque momento durante la durata del contratto, rispettando il periodo di preavviso di 15 giorni?
RISPOSTA
Sì, confermo.
L'apprendista ha il diritto di interrompere il rapporto anche prima della fine del contratto.
Il dipendente può presentare le proprie dimissioni entro i giorni di preavviso stabiliti, che variano a seconda del CCNL di riferimento.
Inoltre, l'apprendista non è tenuto a fornire motivazioni per le dimissioni.
Se non rispetta il preavviso, però, il datore potrà trattenere la parte di retribuzione spettante dalla busta paga.
ATTENZIONE: qualora sia ancora in periodo di prova, l'apprendista non è tenuto a rispettare alcun preavviso, nemmeno di 15 giorni.
Immagino che il periodo di prova sia di tre mesi, quindi non devi nemmeno rispettare il preavviso di 15 giorni.
- In caso di risposta affermativa, con quali modalità?
RISPOSTA
In caso di dimissioni durante il periodo di prova, l’apprendista non dovrà formalizzare con il modello telematico del Ministero del Lavoro le proprie dimissioni, ma sarà sufficiente inviare una comunicazione scritta al datore di lavoro, tramite pec oppure raccomandata a/r.
In caso di dimissioni durante il periodo formativo, una volta superato il periodo di prova, le dimissioni dovranno essere formalizzate compilando l’apposito modello telematico reso disponibile dal Ministero del Lavoro, oltre alla comunicazione scritta da inviare all'azienda.
- In ogni caso, volendo lasciare l’attuale lavoro, vado incontro solo ad una eventuale trattenuta economica o potrebbero esserci altre conseguenze?
RISPOSTA
Nella peggiore delle ipotesi, soltanto un'eventuale trattenuta economica pari alle giornate di mancato preavviso.
A tal proposito, poiché non posso allegare copia dei documenti originali, riporto uno stralcio dei punti salienti contenuti nella lettera di assunzione (contratto individuale) e nei relativi allegati. Il contratto individuale recita testualmente:
“Il rapporto di lavoro sarà regolato, oltre che dalla presente lettera di assunzione, dal CCNL per i lavoratori addetti all’Industria Metalmeccanica Privata tempo per tempo vigente. In particolare si conviene quanto segue:
1. Categoria e inquadramento: Impiegato, con livello di inquadramento B1.
2. Decorrenza e durata: il contratto avrà inizio il 22/08/2024, con termine del periodo formativo individuale previsto per il 22/10/2026.
3. … La finalità del contratto è il raggiungimento del profilo formativo di “Addetto ai sistemi informatici e telematici” prevista dal vigente CCNL. …
…
18. Contratto collettivo: per quanto non disciplinato dal presente contratto individuale, sono applicabili le disposizioni del CCNL per i lavoratori addetti all’Industria Metalmeccanica Privata tempo per tempo vigente.”
L’ informativa ex art. 1, D.Lgs. 152/1997 (c.d. Informativa Decreto Trasparenza recita testualmente:
…
“RECESSO E TERMINI DI PREAVVISO
In caso di recesso dal rapporto di lavoro, varranno le seguenti regole:
- ove Lei sia stato assunto con contratto di lavoro di apprendistato: al termine del periodo formativo, le parti potranno recedere liberamente dal contratto dando il preavviso previsto dal CCNL, attualmente di 15 giorni, decorrente dal termine del periodo formativo medesimo. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con attribuzione della qualifica che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
Successivamente al termine del periodo di prova e/o del periodo formativo in caso di apprendistato e salvo il disposto dell’art. 2119 del cod.civ., le parti dovranno rispettare i termini di preavviso di licenziamento e dimissioni, come previsti dal CCNL. La parte che recede senza rispettare il periodo di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso salvo il disposto dell’art. 2119 del cod.civ. o diverso accordo tra le parti”.
Fonti:
- Art. 2096, 2119 del codice civile
- art. 62 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Addetti all’Industria Metalmeccanica
- DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.