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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Militare fermato per guida in stato di ebbrezza deve effettuare la comunicazione obbligatoria al proprio comando





Egr. avvocato sono un militare, un maresciallo in servizio permanente effettivo dell'Esercito Italiano.
Ho 27 anni e sabato scorso, all'uscita di una discoteca, sono stato fermato dalla Polizia Statale per il controllo del tasso alcolemico.
Il risultato dell'etilometro era il seguente: tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Si tratta del reato contravvenzionale di cui all'articolo 186 comma 1 lettera c) del codice della strada – decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285.
Le mie domande sono le seguenti: si tratta di un evento suscettibili di avere riflessi sul servizio, in particolare una causa impeditiva all'avanzamento di carriera nelle Forze Armate?
Si tratta di un evento in ragione del quale il militare è tenuto a dare sollecita comunicazione al proprio comando, ai sensi dell'articolo 748 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90?
Quali sono gli eventi che un militare è obbligato a comunicare tempestivamente al proprio Comando, per le consequenziali valutazioni disciplinari e di carriera?

RISPOSTA

Essere sottoposto ad indagini preliminari oppure essere imputato per un reato contravvenzionale, sono eventi che il militare è obbligato a comunicare con sollecitudine al proprio Comando, al fine di evitare conseguenze disciplinari per la mancata comunicazione.
Il militare è obbligato a comunicare tempestivamente al proprio Comando di essere indagato/imputato per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza.
Trattandosi appunto di un reato contravvenzionale, la guida in stato di ebbrezza non costituisce immediata causa impeditive all’avanzamento, tuttavia potrebbero assumere rilevanza in fase di vaglio disciplinare, all’atto dell’eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare di stato con l’apertura di un’inchiesta formale.

Ai sensi dell’articolo 748 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, il militare è tenuto a dare sollecita comunicazione al proprio Comando degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
Quali sono questi eventi a titolo esemplificativo?

  1. i gravi incidenti,

  2. i gravi sinistri stradali,

  3. le denunce,

  4. i procedimenti penali,

  5. le malattie,

  6. i fatti menomanti l’idoneità psico-fisica,

  7. tutti gli eventi che hanno in qualche modo riflessi significativi sullo stato giuridico, sull’impiego, sull’avanzamento, sul transito all’impiego civile, sui concorsi o, comunque, sul rapporto di impiego/servizio temporaneo.

Non ottemperare all'obbligo di comunicazione, oltre a costituire un illecito disciplinare, può essere fonte di danno erariale, in caso di avanzamento di carriera al quale il militare non avrebbe avuto diritto (quindi si rischia l'annullamento dell'avanzamento di carriera).

Il militare in servizio è obbligato a dare tempestiva notizia al Comando di appartenenza dell’esistenza di un procedimento penale a proprio carico, per delitto non colposo/colposo o reato contravvenzionale, al fine di consentire al Comandante di Corpo di effettuare gli accertamenti preliminari prodromici per le successive determinazioni dell’Autorità competente ai sensi dell’art. 1378 del Codice Ordinamento Militare, in ordine all’avvio o al rinvio dell’esame disciplinare. Con particolare riferimento alla progressione di carriera, l’articolo 1051 del d.lgs. del 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’Ordinamento Militare (decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010), di recente novellato con Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. Riforma Nordio), prevede che costituisce impedimento all’avanzamento la circostanza di essere:

  • a. destinatario, per delitto non colposo, di una sentenza di condanna in primo grado ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta oppure di decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;

  • b. sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;

  • c. sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado;

  • d. in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

  • e. condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell’amministrazione e dell’onore militare.

Ripeto: quelle indicate dalle lettere dalla a) alla e) sono condizioni ostative all’avanzamento di carriera. I reati contravvenzionali come la guida in stato di ebbrezza non impediscono automaticamente al militare di avanzare di carriera, fatte salva le valutazioni di natura disciplinare, con tutte le conseguenze negative connesse.

Occorre comunicare qualsiasi sentenza di condanna, indipendentemente dal grado di giudizio, così come si deve comunicare una sentenza di assoluzione intervenuto in grado di appello oppure in Cassazione.
Il Comandante del Corpo, avuta conoscenza di fatti di rilievo penale o di sentenze di condanna nei confronti di militari posti alle proprie dipendenze, oltre a eseguire gli accertamenti disciplinari, dovrà informare senza ritardo la linea gerarchica per le successive comunicazioni agli organi centrali (Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare).
A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

 

Fonti:

  • LEGGE 9 agosto 2024, n. 114 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.
  • DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare.
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
 

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