Responsabilità agriturismo per un ossicino nel cotechino che rompe il dente del cliente in pausa pranzo





Buongiorno, in data 08 gennaio 2025, mi sono recato assieme ad altri 3 colleghi, in pausa pranzo, presso un agriturismo per poter consumare il pranzo, pertanto ero durante l'orario di lavoro (nella nostra azienda non effettuiamo marcatura tempo ingressi/uscite).

RISPOSTA

L'evento si colloca nel tempo della prestazione lavorativa, tuttavia non sussiste nessuna correlazione causale con l'attività svolta per conto del datore di lavoro.
Questo particolare è determinante per le risposte alle domande che mi saranno poste in seguito.



Mentre stavo mangiando una fetta di cotechino, un ossicino rimasto impastato con il resto della carne, mi procura un dolore lancinante ad un dente molare, che constato fin da subito essersi quindi rotto.
Faccio immediatamente presente l'accaduto al personale di sala, ed al momento di pagare il conto anche al titolare dell’agriturismo, che scusandosi (nemmeno più di tanto) di quanto avvenuto, ma non ritenendosi responsabile dell'eventuale danno fisico in quanto il prodotto servito non è di loro produzione. Pago il conto (15€) e me ne vado.
Prendo immediatamente appuntamento con il mio dentista per valutare danni ed eventuali rimedi, cosa che sono riuscito a pianificare per questa mattina 10 gennaio 2025, nel frattempo, trovandomi in trasferta per lavoro (io abito in provincia di Vicenza, ma la sede della mia azienda è a Mantova) son dovuto convivere con dolori importanti dovendomi adattare a mangiare quel che potevo.
Stamane, il dentista ha rilevato che il dente in origine completamente sano, si era fratturato in più punti, rendendo pertanto necessaria l'asportazione del molare danneggiato in quanto non recuperabile. L'operazione per l'asportazione, trattandosi di un dente perfettamente sano e tenacemente ancorato, è durata quasi 120 minuti.
La cura ed il ripristino della masticazione passerà pertanto attraverso l'impianto di un nuovo dente, con tutto quel concerne in termini di costi e soprattutto di tempo che dovrò dedicare a tali cure.

RISPOSTA

Si prova dolore anche soltanto a leggere quello che hai scritto …



A questo punto i quesiti che vi pongo sono:
- essendo in orario di lavoro, avrei diritto ad essere coperto da INAIL o INPS per le cure necessarie?

RISPOSTA

No, perché non ci sono i presupposti dell'infortunio sul lavoro.
Secondo l’ordinanza 8 novembre 2021, n. 32473 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, il presupposto operativo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è il seguente: non è sufficiente che l’evento si sia verificato nel luogo e nel tempo della prestazione lavorativa, essendo necessario accertare l’esistenza di un nesso eziologico specifico tra attività lavorativa e rischio assicurato. In questo caso, con tutta evidenza, il nesso etiologico tra il rischio e l'attività lavorativa è insussistente.
È operante invece la copertura assicurativa dell'INAIL, secondo la sentenza n. 57 dell’8 gennaio 2020 emessa dal Tribunale di Roma, in caso di infortunio in itinere durante la pausa pranzo oppure la pausa caffè. Secondo il tribunale di Roma, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio “in itinere” è indennizzabile anche in caso di utilizzo del mezzo privato in pausa caffè, purché necessitato (non era possibile prendere mezzi pubblici).
In ogni caso, la denuncia di infortunio deve essere effettuata entro due giorni dall'avvenuto incidente.



- l'agriturismo potrebbe avere qualche responsabilità in tutto ciò e quindi risarcire o compartecipare alle spese di cura e ripristino del mio molare?
Vi ringrazio fin da subito per un'eventuale risposta al mio quesito,
Cordiali saluti

RISPOSTA

Certamente sì.
Non esiste nessuna norma di legge che limita la responsabilità dell'agriturismo soltanto agli alimenti propri, escludendola di diritto per quelli acquistati dai fornitori.
Se così fosse nessun ristorante risponderebbe mai per il dente rotto di un cliente, a causa di oggetti duri all'interno della pietanza.
Invece la giurisprudenza ci propone diverse sentenze in materia di “dente rotto del cliente al ristorante”, come la sentenza del Giudice di Pace di Vicenza n. 554/16.
Il ristoratore è generalmente tenuto al risarcimento danni in favore del suo cliente, salvo prova contraria (l'onere della prova è a carico del ristoratore).
Il prodotto servito era un prodotto acquistato dall'agriturismo, pertanto il cuoco avrebbe dovuto controllare la pietanza prima di servirla a tavola.
Il ristorante sarebbe esente da ogni colpa, soltanto se provasse che si è trattato di un evento non imputabile al ristoratore, ossia un caso fortuito concretamente non prevedibile e non prevenibile.
Fermo restando che il ristorante, laddove fosse condannato ad un risarcimento danni in favore del cliente, potrebbe agire in rivalsa nei confronti del suo fornitore.
Trattandosi di responsabilità contrattuale del ristoratore, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni è pari a dieci anni ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.
Ti consiglio di rivolgerti ad un avvocato civilista della tua zona, per procedere con ricorso al giudice di pace (immagino che il valore della causa sia inferiore a 10.000 euro).
Conserva tutti i referti medici e le fatture relative alle spese mediche che si sono rese necessarie. A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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