Azienda conferma la data di efficacia delle dimissioni del dipendente, nonostante la malattia durante il periodo di preavviso





Buongiorno, sono G.B.
Sono dipendente di azienda con ccnl commercio livello 1 e dopo 25 anni ho dato dimissioni in data 20 ottobre con preavviso 90 giorni, con ultimo giorno lavorativo 29 gennaio 2025.
Durante il preavviso ho avuto due eventi di malattia:
• A novembre di 14 giorni.
• A gennaio (attualmente in corso dal 2 gennaio e prorogato per ora al 31 gennaio).
• Prima del secondo evento di malattia l’azienda mi ha inoltrato una lettera (a fine dicembre) confermandomi il termine del 29 gennaio nonostante primo evento di malattia. Mi veniva chiesto di controfirmarla ed era indicato che alla scadenza del 29 gennaio nulla mi era dovuto e che nulla io dovevo.
• Documento che io NON ho firmato rispondendo che è mia intenzione rispettare l’intero periodo di preavviso a cui ho diritto a partire della data di rientro all’attività lavorativa.
• L’azienda venerdì 17 gennaio mi ha risposto via mail che conferma la cessazione del contratto al 29 gennaio in quanto non interessati al proseguo della mia attività lavorativa pertanto il mio preavviso verrà considerato ritualmente esperito alla data del 29 gennaio.

RISPOSTA

Vorrà dire che l'azienda ti corrisponderà l'indennità di mancato preavviso in riferimento al periodo residuo.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2118 del codice civile, in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 del contratto collettivo nazionale di lavoro, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
In caso di malattia intercorsa durante il periodo di preavviso di dimissioni, il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate, perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà di recedere dal rapporto di lavoro. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di malattia del dipendente.



Domande:
1. Essendo in malattia alla data del 29 gennaio il mio contratto comunque terminerebbe oppure rimane in essere?

RISPOSTA

Il rapporto di lavoro terminerà il data 29 gennaio, anche se sarai ancora in malattia.



2. Avendo espressamente chiesto di fare tutto il periodo di preavviso l’azienda può unilateralmente decidere di non farmelo fare e chiudere il contratto o deve retribuirmi il mancato preavviso?

RISPOSTA

L'azienda potrebbe anche decidere di chiudere il rapporto di lavoro la prossima settimana …
corrispondendo ovviamente al dipendente l'indennità di mancato preavviso prevista e quantificata dalla contrattazione collettiva.



3. Inoltre ad oggi, computando i due periodi di malattia, se l’azienda mi avesse fatto fare il preavviso come da me richiesto, il mio nuovo termine sarebbe 12 marzo ( salvo ulteriori proroghe del certificato di malattia ).

RISPOSTA

La data del 12 marzo sarà rilevante ai fini della quantificazione dell'indennità di mancato preavviso.



Da CIA è previsto, solo per il personale in forza alla data del 28 febbraio, il pagamento del premio maturato sull’anno precedente: avendo l’azienda deciso di chiudere il contratto senza farmi rispettare il preavviso ( molto probabilmente anche per questo) è corretto che il premio non mi venga retribuito? (importo attorno ai 7.000€).
A disposizione per ulteriori informazioni in merito.
Cordiali saluti

RISPOSTA

Sì, è corretto e questo spiega il motivo per cui all'azienda conviene corrisponderti l'indennità di mancato preavviso, in proporzione al numero dei giorni lavorativi che non ti sono stati concessi, al fine di completare il periodo di preavviso (dal 30 gennaio al 12 marzo), piuttosto che liquidarti un premio di produttività molto più elevato.
Alla data del 28 febbraio non farai più parte della dotazione organica di questa azienda.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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