Compatibilità dell’attività di Prop Trader con quella di Ufficiale in servizio permanente di una Forza Armata
Buongiorno,
Sono un ufficiale dell'Esercito Italiano e avrei un quesito circa la compatibilità dell’attività di Prop Trader con quella appunto di Ufficiale in servizio permanente di una Forza Armata.
Riporto di seguito le definizioni per rendere più agevole individuazione dell’attività specifica. Prop House (Prop Firm): è una società di investimento che si rivolge a risparmiatori per investire per loro conto i loro capitali. Il rapporto di investimento è quindi diretto con il risparmiatore che decide di investire i propri capitali attraverso l’ausilio di questa società. Per operare in Italia queste società devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per rivolgersi ai risparmiatori. Le Prop House investono i propri capitali, affidandoli a traders selezionati, in modo che possano generare profitti.
Prop Trader: È un professionista, solitamente un trader finanziario, di cui le Prop House possono avvalersi, attraverso un contratto di collaborazione professionale, per la gestione dei capitali ricevuti in gestione dai risparmiatori. Il suo rapporto professionale è con la società di investimento, pertanto non ha rapporto diretto con i risparmiatori. Per questo motivo, non appare iscrivile all’OCF.
Il trader coinvolto non risponde delle perdite, ma trattiene i profitti che riesce ad ottenere, spartendoli in parte con la Prop House.
Il rapporto di lavoro di lavoro tra la Prop House e il Prop Trader viene regolato da un contratto tra le parti in cui viene definito il compenso che di massima è percentuale sui profitti, più un eventuale compenso fisso. Prima della stipula del contratto vi è una fase di prova in cui il trader deve dimostrare di riuscire ad avere determinati risultati rispettando parametri di rischio imposti dalla Prop House. Al momento sono in questa fase del rapporto.
I miei quesiti sono dunque i seguenti:
- Questa tipologia di attività rientra in quelle compatibili?
RISPOSTA
Sì, ma previa autorizzazione.
Avresti già dovuto comunicare al tuo Comando questa fase di prova, tranne che si tratti di una prova assolutamente informale.
Se si tratta di una prova svolta nel contesto di uno stage, avresti dovuto effettuare una mera comunicazione preventiva, anche per svolgere questo stage.
Per questi motivi, ti consiglio di non fare alcun cenno al periodo di prova che stai svolgendo, in assenza di preventiva comunicazione. Ecco la normativa e la prassi amministrativa di riferimento:
Normativa di riferimento in materia di attività extraprofessionali Ti invito in particolare a leggere la circolare del 31 luglio 2008.
Posso richiedere autorizzazione allo svolgimento di questa attività?
RISPOSTA
Certamente sì.
Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i volontari di truppa possono svolgere, dietro specifica autorizzazione dell'Amministrazione Difesa (fatta esclusione per le attività espressamente consentite ed elencate dal citato art. 53 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001), attività extraprofessionali retribuite al di fuori dell’adempimento degli obblighi di servizio inerenti al rapporto d’impiego, esclusivamente a condizione che le attività in oggetto siano:
a. compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio, nel rispetto dei contenuti della legge 11 luglio 1978, n° 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) e del D.P.R. 18 Luglio 1986, n° 545 (Regolamento di Disciplina Militare);
b. svolte al di fuori dell’orario di servizio;
c. effettuate senza carattere di continuità ed assiduità nonché senza eccessivo impegno temporale, in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa ed il rendimento in servizio del militare; d. meramente isolate e saltuarie ovvero purché consistano in prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo.
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Comandante del tuo Comando di appartenenza e sarà rilasciata dalla Direzione generale del personale presso il Ministero della Difesa.
- Potrò essere titolare di Partita Iva, anche se appartenente alle Forze Armate?
RISPOSTA
Assolutamente no, ai sensi dell'articolo 16 della legge 113/1954, il quale dispone che “Con la professione di Ufficiale è incompatibile l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. E’ altresì incompatibile l’esercizio di una industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altro consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro”.
- Potrò essere seguito da un vostro professionista nelle fasi di istituzione della domanda?
Resto in attesa di un vostro riscontro e di un preventivo per la consulenza richiesta e rimango a disposizione per eventuali chiarimenti o richiesta di maggiori informazioni.
Saluti
RISPOSTA
Certamente sì.
Come previsto dalla circolare del 31 luglio 2008, le istanze di autorizzazione indirizzate alla Direzione generale del personale militare, dovranno pervenire per la via gerarchica, corredate dei seguenti documenti:
− pareri motivati dei superiori gerarchici (vedi fac-simile negli allegati B e C), ovvero del Comandante di corpo e delle Autorità gerarchicamente sovraordinate, in linea d’impiego, fino al livello di Autorità Militare di Vertice o di Direttore Generale o di Titolare di Alto Comando o livello gerarchico paritetico, al fine di conseguire uniformità di giudizi nell’area di competenza;
− dichiarazione probatoria, rilasciata dal soggetto individuale o collettivo (società, associazione, ente etc.) in favore del quale il militare intende prestare la propria attività.
Dall’istanza e dalla documentazione probatoria devono risultare:
• la natura, le caratteristiche e le modalità di esercizio dell’attività extraprofessionale;
• i limiti temporali della prestazione (data d’inizio e di fine dell’attività);
• la natura isolata e meramente occasionale della retribuzione con l’indicazione del compenso lordo previsto o presunto.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 10 aprile 1954, n. 113 Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1986, n. 545 Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
- LEGGE 11 luglio 1978, n. 382 Norme di principio sulla disciplina militare.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
