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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
È necessaria la diffida scritta del datore di lavoro per licenziare il pubblico dipendente che svolge attività extra-lavorativa incompatibile?
Egr. avvocato, vorrei sottoporle alcune domande sul dovere di esclusività del pubblico dipendente. Un pubblico dipendente può avere una partita Iva aperta, senza svolgere alcuna attività?
Il pubblico dipendente a tempo pieno rischia il licenziamento per il semplice fatto di avere una partita Iva aperta?
Il dipendente pubblico che ha violato il dovere di esclusività a seguito del configurarsi delle incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, può essere licenziato se prima non ha ricevuto una diffida da parte del datore di lavoro ad interrompere l'attività extra-lavorativa incompatibile?
Cosa prevede la più recente giurisprudenza?
Grazie Avvocato!!!
RISPOSTA
Per licenziare per giusta causa, un pubblico dipendente che svolge un'attività extra-lavorativa incompatibile con il pubblico impiego, è necessaria una preventiva diffida che intimi al lavoratore di cessare la sua attività ad esempio di natura imprenditoriale?
È necessario un cartellino giallo prima del cartellino rosso, oppure il dipendente pubblico è licenziabile anche a prescindere ed in assenza della diffida del suo datore di lavoro?
La Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza del 6 aprile 2025, n. 9058 innanzitutto ribadisce che configura violazione del dovere di esclusività per il dipendente pubblico, anche soltanto avere una partita Iva aperta, senza svolgere nessuna attività professionale o imprenditoriale.
Scrive la Corte di Cassazione che non deve essere attribuito alcun rilievo non attribuendo al fatto che il dipendente non abbia svolto, in concreto, alcuna attività per detta impresa, essendo sufficienti ai fini del licenziamento i controlli mediante i rilievi camerali, effettuati dall’amministrazione di appartenenza.
In riferimento alla necessità di una preventiva diffida da parte del datore di lavoro che intimi al pubblico dipendente di cessare l'attività incompatibile, la Corte di Cassazione sviluppa un ragionamento molto interessante.
In riferimento all'incompatibilità assoluta del pubblico dipendente, secondo la Suprema Corte si evidenziano due diversi aspetti:
-la cessazione automatica del rapporto di lavoro che, per volontà del legislatore, si verifica nel caso in cui l’incompatibilità non venga rimossa entro il termine assegnato al dipendente pubblico dal datore di lavoro (il suo dirigente) con la diffida;
-la responsabilità disciplinare per la violazione del dovere di esclusività che risulta riscontrabile anche nel caso in cui l’impiegato pubblico abbia ottemperato alla diffida e presuppone in ogni caso un giudizio di proporzionalità fra fatto contestato e sanzione disciplinare (nei casi più gravi del licenziamento per giusta causa).
In concreto, in caso di diffida scritta a cessare l'attività extra-istituzionale non autorizzata, se il dipendente non provvede entro il termine indicato dal suo datore di lavoro, scatta in automatico il suo licenziamento per giusta causa.
Anche se il dipendente provvede entro il termine a rimuovere la situazione di incompatibilità con lo status di pubblico dipendente, si aprirà un procedimento disciplinare per violazione del dovere di esclusività che potrebbe condurre ugualmente alla sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, previa valutazione discrezionale in merito alla proporzionalità della sanzione disciplinare con la gravità della condotta posta in essere dal lavoratore.
A disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.
Cordiali saluti.