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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Concorso per assistenti tecnici del ministero della difesa mancato rispetto inquadramento contrattuale A2 F2 indicato nel bando





Ho vinto come circa altre mille persone il concorso per assistenti tecnici del ministero della difesa sul bando era scritto chiaro area e fascia di assunzione (nello specifico A2 F2).

RISPOSTA

È scritto all'articolo 10 comma 2 ultimo periodo.
È anche scritto al comma 1 che l'assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti imposti dalla normativa vigente (in vigore al momento dell'assunzione) nonché al regime delle assunzioni. Questo periodo è decisivo ai fini della presente consulenza, perché nel frattempo entrato in vigore il nuovo sistema di classificazione del personale, con l'approvazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni Centrali del 09 maggio 2022.



Il Ministero nel frattempo riformava le fasce e a noi neoassunti ci hanno dato la fascia più bassa con la dicitura in busta (ex A2 F1) abbiamo anche un foglio che da parte del ministero che giustifica questa cosa.

RISPOSTA

Abbiamo anche una circolare del Ministero della Difesa del 22 maggio 2024 che allego alla presente consulenza. Come indicato nella circolare del 22 maggio 2024, “il differenziale in parola non compete al personale assunto a seguito di scorrimento di graduatoria autorizzato dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (1° novembre 2022)”.
Si è creata una disparità di trattamento tra gli assunti prima e dopo il 1° novembre 2022. È probabile che la discriminazione possa essere risolta direttamente da un intervento del legislatore, magari con decreto legge.
Secondo l'articolo 52 comma 4 del CCNL Funzioni Locali, citato nel chiarimento del direttore generale del Persomil, il differenziale spetta soltanto a coloro che erano in servizio prima del 1° novembre 2022. Riporto il suddetto comma 4 per chiarezza espositiva:
“4. Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al personale in servizio alla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all’art. 44 (Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari):
a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica, come rideterminati ai sensi del comma 1 ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma 3, indicati in tabella H;
b) l’importo annuale corrispondente alla differenza, ove presente, tra i valori delle indennità di amministrazione di Ministeri, Agenzie fiscali e CNEL (in corrispondenza di ciascuna area e fascia retributiva) ed i valori delle medesime indennità di amministrazione, in corrispondenza della fascia retributiva iniziale di ciascuna area (riga 2 della tabella G – Ministeri, colonna 2 della tabella G –Agenzie fiscali, colonna 2 della tabella G - CNEL);
c) il 50% dell’importo annuale corrispondente agli importi sottratti ai valori di partenza delle indennità di amministrazione o di ente di Ministeri, Agenzie fiscali, CNEL ed Enti pubblici non economici, secondo le indicazioni della tabella G (50% degli importi di riga 3 tabella G –Ministeri; 50% degli importi di colonna 3 tabella G – Agenzie fiscali; 50% degli importi di colonna 2 tabella G – Enti pubblici non economici; 50% degli importi di colonna 3 tabella G – CNEL)
”.



Possiamo fare qualcosa per aver riconosciuto l'inquadramento del bando?
Grazie

RISPOSTA

Combattere una battaglia sindacale affinché il Parlamento intervenga con apposita norma di legge.
Non ci sono i presupposti per un ricorso al tribunale del lavoro, giacché questa “discriminazione”, da un punto di vista giuridico non è propriamente una “discriminazione” … ma la conseguenza dell'applicazione del principio generale “tempus regit actum”: l'assunzione è regolata dalla legge vigente al momento in cui si verifica la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • CIRCOLARE MINISTERO DIFESA del 22 maggio 2024
 

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