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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Trasferimento infermiere rappresentante sindacale, è necessario nulla osta del sindacato di appartenenza





Buongiorno, le scrivo per una questione legata al lavoro ad un infermiere operante nel pubblico. Questo infermiere ha sede di assegnazione di lavoro a Caserta.

RISPOSTA

Vediamo se ho compreso bene: nel contratto individuale di lavoro è scritto che la sede di lavoro è l'azienda sanitaria di Caserta.



Abitualmente e su spostamento volontario, dal 2020, lavora abitualmente nella sede di Frosinone che tra l'altro è molto vicina a casa sua.

RISPOSTA

Sulla base di quale ordine di servizio c'è stato questo trasferimento?
Mi sembra di capire che si è trattato di un trasferimento “informale”, privo di un ordine di servizio del dirigente.



La sede di lavoro di Frosinone, da oltre un anno, lavora solo tre giorni a settimana e gli altri due è chiusa. Al momento, senza accordi precisi, lui lavora presso un ambulatorio nella stessa sede della dialisi nei giorni di chiusura.

RISPOSTA

Immagino che anche questo “comando” presso l'ambulatorio non sia stato previsto in nessun ordine di servizio.



Siamo a corto di personale e l'utilizzo di questa risorsa altamente specializzata sarebbe di aiuto nell'organizzazione del lavoro. Non solo come turni ma anche nei confronti della sicurezza dei pazienti.

RISPOSTA

Dove siete a corto di personale?
Ad Caserta oppure a Frosinone?
Immagino a Caserta.



Come ci si deve comportare per motivare lo spostamento presso la sede di assegnazione contrattuale di Caserta?

RISPOSTA

La motivazione è sempre la stessa, quella di cui all'articolo 2103 del codice civile: “Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
La carenza di personale presso la singola unità, è già di per sé una congrua motivazione per ordinare il trasferimento del dipendente.



Questo infermiere è un delegato sindacale.

RISPOSTA

Anche in questo caso, per il trasferimento del rappresentate sindacale è necessario il nulla osta dell’organizzazione di appartenenza. Tramite l’ordinanza n. 20827 del 30.06.2022, la Cassazione statuisce che il trasferimento del membro della rappresentanza sindacale disposto senza il previo nulla osta della OO.SS. di appartenenza configura condotta antisindacale, anche nel caso in cui sussistano situazioni atte a sorreggere il provvedimento ai sensi dell'art. 2103 del codice civile.



lo spostamento non avrebbe nessuna motivazione punitiva ma solo ed esclusivamente legata alla carenza del personale che tra l'altro è oggetto di dibattito aziendale perché non ci sono risorse umane da cui attingere per sanare la carenza.
Grazie

RISPOSTA

Anche se sussistono tutti i presupposti per il trasferimento di cui all'articolo 2103 del codice civile, occorre comunque il nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
La dirigenza di questa azienda sanitaria dovrebbe chiedere il nulla osta preventivo al trasferimento, all’organizzazione sindacale di appartenenza.
Salvo che ci sia un trasferimento a monte presso l'azienda di Frosinone …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 2103 del codice civile
 

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