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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Domanda di partecipazione al concorso pubblico: oblazione, esito positivo messa alla prova, estinzione del reato





Spett.le Staff, mi rivolgo nuovamente a Voi poiché vorrei presentare domanda per il pubblico concorso per funzionari e assistenti giudiziari e ciò nonostante sia stato destinatario nel tempo di alcuni provvedimenti giudiziari penali.
In particolare, trattasi di un decreto penale di condanna a pena pecuniaria per reato estinto risalente al 2005; e di più 2 sentenze di estinzione del reato: una per esito positivo messa alla prova (iscrivibile sul casellario ma non visibile, a stretto rigore, all'amministrazione ex art 28, comma 7 d.p.r.. 313/2003); e l'altra per intervenuta oblazione (e che, in quanto tale, non dovrebbe - a mio avviso - neppure essere considerata pronuncia di condanna iscrivibile).
Come noto, infatti, ai sensi della recente riforma dei pubblici concorsi (dpr 6/06/23 n 82), " che coloro che hanno precedenti penali a proprio carico iscrivibili sul casellario ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 313/2003, ne danno notizia al momento della candidatura".
Prescindendo dagli altri requisiti previsti dal bando, quindi, mi domando se nella domanda debbano cmq essere dichiarati tutti e tre i suddetti provvedimenti giudiziari (come sembrerebbe richiesto dalla disposizione regolamentare ora ricordata e dal bando di concorso) ovvero se, viceversa, si possa ancora usufruire della "clausola di esenzione" prevista dall'art. 28, comma 8 dpr 313/2003.

RISPOSTA

Il referente normativo della presente consulenza è il DPR n. 82/2023, norma speciale dettata in materia di concorsi pubblici, tant'è che ha modificato il DPR n. 487/1994 che regolamenta appunto l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi.
L'articolo 28 comma 8 è una norma generale in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive che consente di non dichiarare alcune iscrizioni relativa al proprio casellario giudiziale:
"8. L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1".
La norma speciale deroga quella generale.
Si tratta di un principio dell'intero ordinamento giuridico, consacrato dall'articolo 15 del codice penale: “Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.
Il suddetto criterio di specialità è prevalente anche sul criterio cronologico ("lex posterior derogat priori"), tuttavia in questo caso la norma speciale è anche successiva a quella generale, quindi questo problema non si pone nemmeno.



Così opinando, infatti, non sarei costretto a dichiarare "precedenti" che, in un caso, l'Amministrazione non potrebbe addirittura vedere -come stabilito dal comma 7 della disposizione ora ricordata per la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova - e che, nell'altro, neppure dovrebbe essere considerato tale e dunque iscrivibile sul casellario in quanto declaratoria ex art. 129 cpp di non doversi procedere "perché il reato è estinto per intervenuta oblazione".

RISPOSTA

L'articolo 2 comma 7 ultimo periodo del DPR n. 487/1994 prevede quanto segue: “Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale”.
La norma rinvia all'articolo 3 del DPR n. 313/2002, pertanto dobbiamo fare riferimento alle fattispecie elencate da questa norma. Il legislatore avrebbe potuto rinviare sia all'articolo 3 che all'articolo 28 del DPR 313/2002 tuttavia non ha menzionato l'articolo 28 e pertanto "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit" ("dove la legge volle, disse; dove non volle, tacque").
Ricapitoliamo pertanto le fattispecie indicate dal suddetto articolo 3 del DPR n. 313/2002:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale;
i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
q) (lettera abrogata dal d.lgs. n. 169 del 2007)
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.



E restando, in definitiva, a mio carico solamente una possibile valutazione di esclusione per la presenza di un decreto penale di condanna riferito comunque a fatto occorso nel 2002 (!!).
Ringrazio.

RISPOSTA

Leggiamo con attenzione le fattispecie iscrivibili per estratto al casellario giudiziale, a norma dell'articolo 3 del DPR n. 313/2002.
A proposito di oblazione, la lettera a) prevede che debbano essere iscritti al casellario e quindi dichiarati nella domanda di concorso, i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
L'articolo 162 del codice penale si riferisce esattamente al tuo caso: “Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato”.
Hai perfettamente ragione: la fattispecie penale relativamente alla quale è intervenuta l'oblazione, non deve essere considerata pronuncia di condanna iscrivibile al casellario giudiziale, quindi non la devi indicare nella domanda di concorso.
A mio parere, la fattispecie relativa all'esito positivo della messa alla prova deve essere indicata nella domanda di concorso, in riferimento alla specifica previsione di cui alla lettera i-bis) del suddetto articolo 3: sono iscrivibili al casellario giudiziale, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
Occorre indicare nella domanda di partecipazione al concorso, sia l'ordinanza che ha disposto la messa alla prova che la sentenza relativa alla successiva estinzione del reato.
Dovrai indicare nella domanda di concorso anche il decreto penale di condanna a pena pecuniaria per reato estinto risalente al 2005.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 162 del codice penale
  • Art. 464-septies del codice di procedura penale
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 2023, n. 82 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
 

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