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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Diritto al trasferimento del caregiver e differenze tra mobilità interna, interaziendale e interregionale
Buongiorno, mi chiamo xxxxxxxxx e sono dipendente pubblico a tempo indeterminato presso l’Ospedale xxxxxxxxxxxxxx, con il profilo di Coadiutore Amministrativo.
Attualmente usufruisco dei benefici previsti dalla Legge 104/92, sia dei tre giorni mensili di permesso retribuito, sia del congedo straordinario, per assistere un familiare con disabilità grave residente a Modena, ove ho il mio domicilio familiare (sono il caregiver).
Da oltre un anno sto tentando di avvicinarmi a tale sede, presentando domanda di mobilità volontaria presso l’Azienda USL di Modena.
RISPOSTA
Non devi chiedere la mobilità volontaria, ma un comando/distacco di tre anni che si trasformerebbe in trasferimento definitivo, in caso di successiva procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 (avresti priorità rispetto agli altri candidati, essendo già stata trasferita temporaneamente per comando/distacco).
Tuttavia, la mia richiesta è stata rigettata, con la motivazione che la precedenza prevista dalla Legge 104 si applicherebbe unicamente nell’ambito della mobilità interna, ovvero per trasferimenti all’interno della medesima Amministrazione, e non per la mobilità interaziendale o interregionale.
RISPOSTA
In base a quello che leggo, ti è stata rigettata nel 2023 da parte della USL di Modena.
Immagino che tu abbia ricevuto il nulla osta al trasferimento da parte della ASST presso la quale presti servizio, tuttavia la USL di Modena non ha accettare la domanda di trasferimento.
In questo caso, si tratta di una mobilità interaziendale, trattandosi di due aziende diverse, rientranti in due sistemi socio sanitari diversi.
Per mobilità interna, si intende un trasferimento all'interno della stessa Amministrazione o dello stesso sistema regionale socio sanitario.
Per mobilità interregionale, si intende un trasferimento, ad esempio, dall'agenzia delle entrate di Modena all'agenzia delle entrate di Milano, essendo l'agenzia delle entrate, un’amministrazione presente in tutte le regioni d'Italia (nel tuo caso, la mobilità interregionale, non potrebbe esistere).
Per mobilità interaziendale, si intende un trasferimento da un'azienda pubblica all'altra, come nel tuo caso.
Non hai diritto di essere trasferita per mobilità, da un'azienda pubblica ad un'altra, al di fuori di un bando di mobilità ex art. 30 testo unico pubblico impiego.
Il mio consiglio è il seguente: chiedere un nulla osta al trasferimento alla ASST datore di lavoro.
Chiedere alla USL di Modena un trasferimento temporaneo di massimo tre anni, per assistere la tua parente invalida; la USL di Modena non è obbligata a concederti questo trasferimento temporaneo, ma è ragionevole che te lo conceda.
Una volta trasferita temporaneamente a Modena, aspettare un bando di mobilità, avendo priorità alla stabilizzazione del trasferimento rispetto agli altri candidati.
Desidero precisare che la Circolare della Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992, richiamata nella risposta ricevuta, riguarda esclusivamente il comma 6 dell’art. 33 della Legge 104/92, relativo al diritto del lavoratore disabile di scegliere la sede più vicina.
Diversamente, il comma 5 dello stesso articolo tutela il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave, riconoscendo il diritto al trasferimento vicino al domicilio dell’assistito.
RISPOSTA
D'accordo, ma questo diritto non ti consente di cambiare Azienda pubblica, senza un bando di mobilità volontaria ex art. 30 del testo unico pubblico impiego.
Se tu lavorassi all'agenzia delle entrate di Milano, avresti diritto al trasferimento all'agenzia delle entrate di Modena, perché l'agenzia entrate è sempre quella in tutta Italia …
Ciascuna azienda sanitaria è un'amministrazione autonoma e funzionale ad un sistema socio-sanitario regionale a sé stante.
Non hai diritto di trasferirti da un'azienda all'altra, da un sistema socio-sanitario regionale ad un altro, in assenza di un bando di mobilità volontaria.
Inoltre, desidero richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 6150/2019, che conferma quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Milano (sent. n. 292/2014), secondo cui:
RISPOSTA
Questa sentenza n. 9322/2024 riguarda Poste Italiane, ossia una società a partecipazione pubblica presente in tutta Italia ed articolata in uffici nazionali, regionali e locali.
Anche l'ordinanza 40293 del 27/09/2024 del tribunale di Foggia, si riferisce ad un dirigente scolastico, ossia un dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito che è struttura amministrativa con sedi in tutta Italia.
“Le procedure di mobilità volontaria non possono pregiudicare l’esercizio di un diritto quale quello attribuito dalla L. n. 104/92, previsto essenzialmente a tutela della persona disabile.”
È rilevante aggiungere che non è necessaria la pubblicazione di un bando di mobilità volontaria per esercitare tale diritto.
RISPOSTA
Certo, ma se tu lavorassi all'agenzia delle entrate di Milano e chiedessi un trasferimento all'agenzia delle entrate di Modena, perché l'agenzia entrate è sempre quella in tutta Italia … è sempre l'unico datore di lavoro articolato in sedi regionali e provinciali.
Recentemente ho rinnovato la mia richiesta, anche in considerazione del concorso attualmente in corso presso l’AUSL di Modena per il mio stesso profilo professionale, pubblicato senza bando di mobilità, come accade ormai da anni.
RISPOSTA
L'anno 2025 è fortunatamente l'ultimo anno in cui è possibile fare un concorso pubblico senza preventiva mobilità volontaria.
Questa normativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025; è l'ultimo anno in cui risulta facoltativo e non obbligatorio il previo espletamento delle procedure di mobilità “volontaria” prima di bandire nuovi concorsi pubblici. Tra sei mesi tornerà tutto come prima.
Ritengo pertanto illegittimo un ulteriore rifiuto da parte dell’Amministrazione.
RISPOSTA
Sono due Amministrazioni diverse, è questo il nocciolo fondamentale della questione …
Se fosse un'unica Amministrazione come il Ministero dell'Interno oppure l'INPS avresti ragione da vendere …
anche in considerazione del fatto che:
- esistono posti vacanti per il mio profilo presso l’AUSL di Modena;
- è in corso una selezione pubblica per coprire tali posti;
- io sono portatrice di un diritto riconosciuto dalla Legge 104/92 ;
- la recente Sentenza n. 9322/2024 ha confermato che, anche nei trasferimenti su base volontaria, la Pubblica Amministrazione non può rifiutare la richiesta senza esplicitare motivazioni organizzative chiare, circostanziate e verificabili , soprattutto in presenza di situazioni tutelate dalla legge;
RISPOSTA
Questa sentenza n. 9322/2024 riguarda i vigili del fuoco, ossia un'amministrazione presente in tutta Italia ed articolata in uffici regionali e locali.
- l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 prevede la possibilità di trasferimento tra enti dello stesso comparto;
RISPOSTA
Sì, ma previo bando di mobilità volontaria!
È scritto che le Amministrazioni “pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”.
- la giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale, sentenze n. 232/2018 e n. 338/2023) ha ribadito la necessità di valutare con attenzione e motivazione le istanze di dipendenti tutelati dalla Legge 104/92, trattandosi di diritti fondamentali legati alla dignità della persona.
Alla luce di quanto sopra, chiedo cortesemente un parere urgente sulla legittimità del rifiuto opposto dall’Azienda, e se vi siano le condizioni per intraprendere un percorso legale a tutela dei miei diritti.
RISPOSTA
Il rifiuto è legittimo.
Si tratta di una mobilità interaziendale.
Chiedo altresì, ove possibile, l’attivazione di una tutela sindacale immediata, in quanto l’AUSL di Modena sta procedendo con la selezione tramite il Centro per l’Impiego e a breve verranno pubblicate le graduatorie.
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione e resto in attesa di un cortese e sollecito riscontro.
Cordiali saluti,
RISPOSTA
Il mio consiglio è il seguente: chiedere un nulla osta al trasferimento alla ASST datore di lavoro. Chiedere alla USL di Modena un trasferimento temporaneo di massimo tre anni, per assistere la zia; la USL di Modena non è obbligata a concederti questo trasferimento temporaneo, ma è ragionevole che te lo conceda.
Una volta trasferita temporaneamente a Modena, aspettare un bando di mobilità, avendo priorità alla stabilizzazione del trasferimento rispetto agli altri candidati.
Non è possibile impugnare questa selezione, né in via sindacale né giudiziale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.