Docente di scuola pubblico con l'incarico di giudice di pace presso il tribunale
Sono una docente a tempo indeterminato, pubblico dipendente; fino al 31.08.2025 con part time al 50% e a far data dal 01.09.2025 con part time superiore al 50% (sono passata da 9 ore a 14). La modifica del contratto part time è stata richiesta a maggio 2025 e il contratto è stato firmato al mese di luglio con decorrenza ovviamente dal 01.09.2025.
In data 13.07.2025 sono stata nominata con decreto del Ministro di Giustizia, Giudice di pace presso il tribunale di xxxxxxxx e sono stata immessa nel possesso delle funzioni in data 28.07.2025. Essendo dipendente part time al 50%, non ho richiesto alcuna autorizzazione alla mia dirigente. Mi chiedo se ora posso farmi autorizzare l'incarico dalla dirigente senza cadere nelle decadenze previste dall'art. 53 D. Lgs. 165/2001 o se, invece, il mio comportamento non sia stato lecito sin dall'origine?
Attendo un Vostro cortese riscontro.
Grazie
RISPOSTA
Il suo comportamento non è stato legittimo sin dall'inizio, ossia sin dal momento in cui è stata nominata con decreto del Ministro di Giustizia, Giudice di pace presso il tribunale di xxxxxxxxx.
Ha violato l'articolo 5 della direttiva n. 653 del 2 settembre 2015, poiché l'incarico di Giudice di Pace doveva essere preventivamente comunicato all'istituto scolastico.
Parliamo di una semplice comunicazione e non di una richiesta di autorizzazione, poiché come deciso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 18 luglio 2022, n. 22497, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con part time non superiore al 50 per cento non devono richiedere alcuna autorizzazione preventiva all’amministrazione di appartenenza per poter instaurare rapporti di lavoro con altri enti. Il comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che “i commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno”.
Ci sono i presupposti di un procedimento disciplinare nei suoi confronti da parte della scuola.
Nel momento in cui il suo rapporto di lavoro si è trasformato in part time superiore al 50%, si rendeva inoltre necessaria l'autorizzazione della scuola e non più la mera comunicazione preventiva, finalizzata all'accertamento dell'assenza di conflitti d'interessi.
La richiesta di autorizzazione doveva essere presentata prima del 1 settembre, ossia prima della trasformazione del suo rapporto di lavoro da 9 a 11 ore settimanali.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
