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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Equipollenza tra il diploma ISEF e la laurea vecchio ordinamento





Egr. avvocato, le pongo un quesito in materia di valutazione dei titoli di studio nei concorsi pubblici.
Sono in possesso del diploma di educazione fisica conseguito nel 1989, al termine della frequenza di un corso triennale, ai sensi della legge 88/1958.
All’ISEF si accedeva col diploma di scuola secondaria superiore e mediante concorso per esami per un numero di posti annualmente determinato dal Ministero, ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge 88/1958.
Ai fini di un concorso pubblico anziché di una progressione verticale (sono già un dipendente comunale con la qualifica di istruttore amministrativo ormai prossimo alla pensione), il mio diploma di educazione fisica conseguito al termine della frequenza di un corso triennale nel 1989, può essere equiparato al diploma di laurea del vecchio ordinamento?
Posso fregiarmi del titolo di dottore negli atti dell'Ente Pubblico per il quale lavoro?
Grazie.

RISPOSTA

Secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali non è possibile sostenere l’equipollenza del diploma ISEF a quella della laurea (vecchio ordinamento) per i seguenti motivi:

a)la laurea prevista dal vecchio ordinamento fino al 1990, aveva in linea di massima una durata almeno quadriennale, mentre il suddetto diploma di educazione fisica è stato conseguito al termine di un corso triennale (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 5830/2020 e n. 5562/2022).

b)Il decreto legislativo n. 178/1998 ha operato la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica in facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.
L’equiparazione tra il diploma ISEF vecchio ordinamento e la (sola) laurea triennale in scienze motorie, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali, è disciplinata dalla legge 136/2002.
Siccome il riconoscimento di equivalenza contenuto nell'articolo 1 della legge n.136/2002 non ha alcun effetto retroattivo per il pregresso, né si tratta di una norma ricognitiva della situazione antecedente all'introduzione della stessa, il TAR Campania-Salerno, sezione III, con la sentenza 24 luglio 2025, n. 1378 ha escluso che il diploma di educazione fisica conseguito ai sensi della legge 88/1958, possa equipararsi al diploma di laurea del vecchio ordinamento.
Escludo inoltre che tu possa fregiarti del titolo di dottore all'interno del contesto lavorativo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 5562/2022
  • Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 5830/2020
  • TAR Campania-Salerno, sezione III, con la sentenza 24 luglio 2025, n. 1378
  • LEGGE 18 giugno 2002, n. 136 Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive.
  • DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1998, n. 178 Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  • LEGGE 7 febbraio 1958, n. 88 Provvedimenti per l'educazione fisica.
 

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