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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Equipollenza dei titoli di studio per la partecipazione al concorso da docente della scuola dell'infanzia o primaria
Egr. avvocato, vorrei porle una domanda in materia di accesso ai concorsi pubblici con profili dell'insegnamento.
Sono in possesso del diploma magistrale ottenuto nell'anno scolastico 2000/2001 e vorrei partecipare ad un concorso da docente della scuola dell'infanzia, anche se non sono laureata; è possibile?
Come interpretare il concetto di equipollenza dei titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la recente giurisprudenza amministrativa?
Resto in attesa della sua consulenza e la ringrazio in anticipo.
RISPOSTA
Secondo il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 luglio 2025, n. 6245, ai fini dell'accesso ai profili dell’insegnamento, il diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002 rimane titolo idoneo all'accesso ai concorsi di docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, per i quali attualmente è richiesta un titolo di studio universitario.
Secondo il Consiglio di Stato “pure in un contesto ordinamentale che, con la concreta attivazione dei corsi di laurea in scienza della formazione, ormai prevede come requisito necessario il possesso della laurea, il diploma magistrale, se conseguito entro l’a.s. 2001/2002, rimane titolo di studio idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni di abilitazione all’insegnamento o ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento”.
Il Consiglio di Stato ha quindi ribadito l'orientamento consolidato dell’Adunanza Plenaria (sentenze nn. 11/2017 e 4/2019), in materia di requisiti per l'accesso ai concorsi da docente.
Questa sentenza del Consiglio di Stato ci suggerisce una riflessione sulla corretta interpretazione dell'equipollenza dei titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi che deve essere necessariamente sviluppata a maglie molto strette.
Secondo il TAR Puglia-Lecce, sezione II, sentenza 16 luglio 2025, n. 1220, l’equipollenza fra i titoli di studio, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ha natura eccezionale e non può essere oggetto di mera interpretazione analogica.
Tanto premesso, se il bando di concorso prevede un titolo di studio come requisito espressamente richiesto e necessario, un titolo nominalmente differente anche se appartenente al “vecchio ordinamento” non è sufficiente a sopperire a tale mancanza.
La valutazione complessiva del percorso formativo seguito dal candidato, da parte della Commissione esaminatrice del concorso, non può sopperire all'assenza del titolo di studio richiesto espressamente dal bando.
Ripercorriamo l'esempio di cui alla sentenza del TAR Puglia-Lecce: il bando di concorso prevede il seguente titolo di studio,
-diploma di “perito informatico” o equipollente oppure di “informatica e telecomunicazioni” o equipollente, oltre ad altri titoli di livello superiore ovvero lauree afferenti al settore tecnico-informatico.
Può partecipare al concorso il candidato in possesso del diploma di perito tecnico industriale con indirizzo “Elettronica e Telecomunicazioni”?
Secondo la giurisprudenza amministrativa, la risposta alla suddetta domanda è negativa.
Si tratta di un titolo di studio richiesto espressamente dalla lex specialis che non ammette interpretazioni estensive.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.