Commissione di un concorso pubblico può utilizzare l'intelligenza artificiale per l'attribuzione dei punteggi
Spett.le avvocato, quando la commissione esaminatrice di un concorso pubblico può utilizzare l'intelligenza artificiale per l'attribuzione dei punteggi ai titoli oppure per la correzione degli elaborati?
Vorrei partecipare ad un concorso pubblico presso un ente locale. Il bando prevede che i titoli di studio saranno valutati con un punteggio numerico che sarà attribuito con l'utilizzo di una piattaforma informatica utilizzata dal Comune per la gestione dei concorsi pubblici.
È legittimo?
Abbiamo sentenze del giudice amministrativo a riguardo?
RISPOSTA
La previsione del bando di concorso pubblico (“i titoli di studio saranno valutati con un punteggio numerico attribuito con l'utilizzo di una piattaforma informatica utilizzata dal Comune per la gestione dei concorsi pubblici”) è legittima nella misura in cui l'utilizzo dell’intelligenza artificiale rappresenti soltanto un supporto della commissione esaminatrice, come previsto dal TAR Abruzzo-Pescara, sezione I, nella sentenza 23 giugno 2025, n. 240.
Se la commissione esaminatrice ha preventivamente stabilito i criteri per la valutazione dei titoli (ad es. diploma scuola media superiore punti 3; laurea triennale punti 5; laurea magistrale punti 7), in ossequio all'articolo 12 del DPR n. 487 del 1994, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'attribuzione del punteggio al candidato è pienamente legittima.
L'articolo 12 del regolamento nazionale sui concorsi pubblici prevede che i criteri di valutazione ed i relativi “pesi” devono essere necessariamente predeterminati in un momento antecedente rispetto alla valutazione della commissiona esaminatrice.
Se invece la commissione esaminatrice, senza alcuna preventiva predeterminazione dei criteri e dei pesi, rimette all'intelligenza artificiale (algoritmo IA) l'attribuzione del punteggio per i titoli di studio, questa decisione vizierebbe l'intero concorso e quindi anche la graduatoria finale.
L'introduzione di componenti di Intelligenza Artificiale e di strumenti informatici di ultima generazione nelle procedure concorsuali, può costituire soltanto un ausilio per l’amministrazione potenziandone l’efficienza, ma non può sostituire del tutto l’intervento umano della commissione, a cui l’attività valutativa è imputabile sotto il profilo giuridico, che deve svolgere l’imprescindibile funzione di controllo sull’attività svolta per il tramite dei sistemi informatici.
L'intelligenza artificiale nei concorsi pubblico è legittima se si pone in funzione servente rispetto alla valutazione umana della commissione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di accesso.
In generale i pubblici poteri non possono essere mortificati e compressi, sostituendo l’attività umana con quella impersonale dell'intelligenza artificiale.
A conferma possiamo anche fare riferimento alla sentenza del TAR Lazio n. 6688/2019.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Sentenza del TAR Lazio n. 6688/2019
- TAR Abruzzo-Pescara, sezione I, nella sentenza 23 giugno 2025, n. 240
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
