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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Fac simile richiesta di trasferimento convivente del militare trasferito d'autorità





Buon pomeriggio, sono un militare e intrattengo da oltre sei anni una relazione stabile e duratura con la mia compagna, attualmente dipendente presso un’Azienda Sanitaria Pubblica di un’altra regione. Ad oggi non conviviamo, essendo entrambi impegnati in sedi lavorative differenti.

RISPOSTA

Vediamo se ho capito bene: non siete conviventi nel senso che siete residenti anagraficamente presso città diverse e quindi non avete mai stipulato una convenzione di convivenza regolarmente registrata presso l'ufficio comunale Anagrafe - Stato Civile.



Nel periodo di giugno/luglio prossimi dovrò essere trasferito dalla mia Amministrazione presso la sede di servizio definitiva.

RISPOSTA

Parliamo di un trasferimento d'autorità del militare. L’articolo 1 della legge n. 100 del 1987, al comma 5, stabilisce quanto segue: “Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina”.
La legge 10 marzo 1987, n. 100 è abrogata e sostituita dalla legge n. 86 del 2001 che ne ripropone lo stesso contenuto. Dobbiamo attualmente fare riferimento all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che riconosce al coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio, il diritto «ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina», qualora lo stesso sia impiegato presso una delle amministrazioni pubbliche, espressamente indicate dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Sono a conoscenza dell’esistenza di una normativa che tutela il ricongiungimento familiare, in particolare dei dipendenti pubblici al coniuge o convivente militare.
A tal proposito desidero chiedere:
Se, ai fini dell’istanza che la mia compagna presenterà alla propria Azienda, sia utile e legittimo dichiarare una stabile convivenza presso la sua attuale residenza.

RISPOSTA

Dichiarare una stabile convivenza presso la sua attuale residenza, significa in concreto che tu trasferisci la tua residenza presso di lei. La legge n. 76/2016 (Legge Cirinnà) ha introdotto la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel medesimo Comune e coabitanti.
Devi dichiarare di spostare la tua residenza presso l'immobile della tua ragazza, al momento della registrazione della convenzione di convivenza.
Dovete essere una famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/1989 n. 223, quindi dovete avere la stessa residenza anagrafica.



In particolare, chiedo se, nonostante io lavori attualmente in altra regione, l’Ufficio Anagrafe del Comune potrebbe sollevare problemi al momento della registrazione della convivenza di fatto.

RISPOSTA

No, ma siccome entro 45 giorni successivi, ci saranno i controlli della polizia municipale per verificare l'effettività della tua residenza, dichiarerai che sei reperibile presso questa abitazione dal venerdì alle 18,00 alla domenica alle 19,00. Il problema potrebbe sorgere semmai al momento del controllo della residenza da parte della Polizia Municipale.



Quale procedura dovrà seguire la mia compagna, in qualità di dipendente di Azienda Sanitaria, per poter usufruire del diritto al ricongiungimento familiare ed ottenere il trasferimento in altra sede o presso altra Azienda una volta che avrò ricevuto la sede definitiva.
Eventuali ulteriori chiarimenti e consigli utili in merito.
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione e per la disponibilità.
Cordiali saluti

RISPOSTA

La richiesta di trasferimento non segue un modello predeterminato.
Ho provato a redigere l'istanza di trasferimento che la tua partner dovrà presentare al suo datore di lavoro (vedi allegato).
Alla domanda deve essere allegata la documentazione che dimostra sia il tuo trasferimento d'autorità che la vostra convivenza regolamentare registrata all'anagrafe-stato civile.

****

 

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO CONVIVENTE MILITARE – 17 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1999, n. 266

Il/la sottoscritt_ _________________________________ nat_ a ________________
il________________

dichiara

sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000,

Di essere coniuge/ convivente di ________________________________ _________________________ nat_ a _________________il__________________residente a _______________________

- Che il coniuge/convivente risulta in servizio permanente dal ___________________ presso ___________________________________________

- Che il coniuge/convivente è stato trasferito d'autorità alla sede di servizio ______________ __________________________________________ ubicata nel comune di __________________ prov.________________ a decorrere dal ___________________________________

CHIEDE

di essere trasferita presso la sede di ________________, in ossequio all'articolo 17 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1999, n. 266

Allegati:
- Dichiarazione del proprio coniuge/convivente in cui lo stesso dichiara la convivenza con la dipendente.
- provvedimento di trasferimento d'autorità

****

 

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
  • LEGGE 10 marzo 1987, n. 100 Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare.
 

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