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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Incompatibilità specifiche del titolare dell'assegno di ricerca iscritto nelle GPS Graduatorie Provinciali per le Supplenze





Gentilissimi, sono titolare di un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari e risulto iscritta nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) di Bari, dalle quali si attinge per le nomine annuali di supplenza nelle scuole.

RISPOSTA

Essendo titolare di un assegno di ricerca presso l'Università degli Studi di Bari, hai sottoscritto un contratto di prestazione d'opera autonoma per svolgere appunto attività di ricerca.
Dobbiamo distinguere tra le incompatibilità specifiche del titolare dell'assegno di ricerca (frequenza di corsi di laurea, dottorato con borsa, master) e le incompatibilità generali previste per i pubblici dipendenti (insegnante della scuola pubblica) dall'articolo 53 del testo unico pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001).
Iniziamo con le incompatibilità specifiche del titolare di assegno di ricerca.
Sono considerate attività compatibili:
-partecipazione a bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento e di collaborazione alla didattica
-partecipazione a commissioni d’esame di profitto, in qualità di cultore della materia;
-attività di lavoro occasionale, compatibilmente con l’attività di ricerca in essere e previa presa d’atto del Rettore.
Sono considerate attività incompatibili:
- essere in servizio presso Amministrazioni Pubbliche o private, a meno che non sia stata resa attestazione di collocamento in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di durata dell’assegno ed eventuali rinnovi;
- partecipazione a corsi di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale, Master, Dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica;
- borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle previste per le integrazioni dei soggiorni all'estero;
- titolarità di un altro contratto di collaborazione ad attività di ricerca.
Non puoi lavorare nel pubblico impiego oppure devi chiedere l'aspettativa non retribuita, in riferimento all'arco temporale dell'attività di ricerca universitaria.



Con la presente desidero cortesemente chiedere se sia possibile accettare un incarico di supplenza annuale senza incorrere in incompatibilità con l’assegno di ricerca attualmente in corso.

RISPOSTA

La richiesta di aspettativa può essere presentata solo dopo aver sottoscritto il contratto e iniziato il servizio.
In concreto, non è possibile accettare l'incarico di supplenza senza incorrere in incompatibilità, poiché almeno per un giorno, dovrai prendere effettivamente servizio nella scuola e non fosse altro che per quel singolo giorno, ci sarà l'incompatibilità.



Inoltre, qualora l’accettazione fosse consentita,

RISPOSTA

Per chiedere l'aspettativa a scuola, devi quanto meno prendere servizio almeno per un giorno … è questo il vero problema!
Per quel primo giorno di scuola, sarai incompatibile e non c'è verso di risolvere il problema!
Potesti accettare la supplenza annuale, soltanto se la scuola ti concedesse l'aspettativa ancora prima di avere preso servizio a scuola; ma questa soluzione non è fattibile.



Gradirei sapere se sia ammesso lo svolgimento contemporaneo di entrambe le attività – insegnamento e ricerca in qualità di assegnista – oppure se sia necessario collocarmi in aspettativa nei confronti della scuola.

RISPOSTA

È necessario collocarsi in aspettativa.



Chiederei, infine, un chiarimento anche in merito alle supplenze brevi (supplenze di istituto): in tali casi, si applica la medesima disciplina o sono previste regole differenti?
Grazie.

RISPOSTA

I docenti chiamati alle supplenze brevi per saltuari periodi, non hanno diritto all'aspettativa, quindi le supplenze brevi non sono compatibili con la tua attività universitaria.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
 

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