- Dettagli
- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Recupero compensi indebitamente percepiti dal pubblico dipendente annullamento progressioni orizzontali irrilevanza della buona fede del lavoratore
Egr. avvocato, il mio quesito riguarda l'erogazione al pubblico dipendente di somme indebite e la rilevanza della buona fede del percettore di queste somme di denaro.
Sono un dipendente comunale, in passato, con la contrattazione decentrata integrativa, si liquidavano in favore dei dipendenti, alcune indennità non previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, come l'indennità da videoterminalista; oppure si sono fatte progressioni orizzontali secondo criteri non legittimati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le Funzioni Locali, come la mera anzianità di servizio.
Infine le progressioni orizzontali sono state concesse ad una quota dei dipendenti aventi diritto, superiore al 50% degli stessi, fino al 70% degli aventi diritto.
Orbene c'è stata un'ispezione in comune da parte della Funzione Pubblica e, per evitare un giudizio per responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei Conti, il Comune ha deciso di annullare le progressioni orizzontali chiedendo ai dipendenti coinvolti di restituire le somme percepite irregolarmente; risultano annullate molte delle progressioni orizzontali concesse ai dipendenti negli ultimi anni.
La mia domanda è la seguente: ho partecipato alla selezione per le progressioni orizzontali in buona fede, così come in assoluta buona fede ho percepito questi differenziali stipendiali.
Sono ugualmente obbligato alla loro restituzione?
Mi conviene fare ricorso al tribunale del lavoro contro questa richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite?
RISPOSTA
In base a quello che mi scrivi, non Ci sono i presupposti per un ricorso al tribunale del lavoro, poiché per giurisprudenza consolidata, nel pubblico impiego, la buona fede del percipiente, è priva di qualsiasi rilevanza, in caso di pagamento di compensi non dovuti. Così come è priva di rilevanza la circostanza per cui la corresponsione da parte del datore di lavoro pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 14672/2022), a differenza del settore privato.
Questi principi sono ribaditi dall'ordinanza n. 10468/2025 della Corte di Cassazione, sezione Lavoro: se le clausole presenti nella contrattazione decentrata difformi dalle prescrizioni della contrattazione nazionale, sono nulle (articolo 40 del d.lgs. 165/2001), il recupero da parte della pubblica amministrazione delle somme erogate a favore dei dipendenti (compensi accessori e progressioni economiche orizzontali non spettanti) è sempre doveroso!
Questa recente ordinanza si pone in linea con la precedente sentenza della Cassazione n. 25018/2017 e con il principio per cui nonostante la privatizzazione del pubblico impiego, senza esercitare poteri autoritativi, la Pubblica Amministrazione non può dare esecuzione ad atti nulli, né assumere in via conciliativa obbligazioni che contrastino con la normativa del rapporto di lavoro prevista dalla legge o dalla contrattazione.
La Pubblica Amministrazione datrice di lavoro, nel momento in cui si rende conto che sono stati erogati differenziali stipendiali in ragione di progressioni orizzontali nulle per violazione dei criteri del contratto collettivo nazionale di lavoro, deve recuperare l'indebito, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.
Il dipendente pubblico non ha diritto di continuare a percepire un compenso che non gli spetta, a prescindere dalla sua buona fede oppure da altre valutazioni sulla circostanza per cui si tratterebbe di un errore riconoscibile non imputabile allo stesso datore di lavoro (Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 14765/2024).
L'Ente Comunale inoltre non deve fornire alcuna motivazione in relazione all’interesse pubblico del recupero delle somme corrisposte “sine titulo”, stante la nullità della contrattazione decentrata integrativa (le clausole relative ai criteri delle progressioni orizzontali).
Nel pubblico impiego, al contrario del lavoro privato, sussiste la sanzione della nullità delle clausole stabilite nei contratti decentrati difformi dalle indicazioni previste dal CCNL.
Se il teorema è questo, il corollario è l'obbligo di ripetizione delle somme indebitamente percepite dai dipendente che hanno fatto le progressioni orizzontali poi annullate o dichiarate nulle.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2033 del codice civile
- Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 14672/2022
- Ordinanza n. 10468/2025 della Corte di Cassazione, sezione Lavoro
- Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 14765/2024
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.