- Dettagli
- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Permesso retribuito per gravi motivi non occorre documentazione medica che attesti ricovero del parente del dipendente pubblico
Egr. avvocato, vorrei una risposta chiara ed inequivocabile alla seguente domanda.
Il dipendente pubblico (dipendente di ente locale) che intende chiedere un permesso retribuito per gravi motivi ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 8 marzo 2000 n. 53, deve produrre necessariamente documentazione medica che attesti il ricovero del parente presso una struttura ospedaliera?
Il parente, sempre dello stesso dipendente pubblico, che intende chiedere un permesso retribuito per gravi motivi ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 8 marzo 2000 n. 53, deve essere necessariamente affetto da una delle patologie indicate nel D.M. 21 luglio 2000 n. 78?
Mi riferisco alle seguenti patologie indicate dal comma 1 dell'articolo 2 del suddetto decreto ministeriale:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
Grazie del consulto e le auguro buona giornata.
RISPOSTA
L'articolo 4 comma 1 della legge 8 marzo 2000 n. 53 prevede quanto segue: “la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa”.
L’articolo 1, comma 1, del d.m. n. 278 del 2000 prevede invece quanto segue: “La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, a di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi”.
Il comma 2 del medesimo articolo 1 precisa quanto segue: “l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. Quest’ultimi devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici”.
Secondo il parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 44993/2025, ai fini della spettanza dei permessi retribuiti per gravi motivi, non è necessario produrre un certificato che attesti il ricovero del parente.
L’utilizzo del permesso giornaliero deve riferirsi ad una ‘grave infermità’ documentata mediante idonea certificazione medica (l'indicazione normativa è pertanto molto generica); la grave infermità di cui trattasi non deve necessariamente essere individuabile tra quelle elencate dall’articolo 2 del medesimo d.m. n. 278 del 2000, in quanto tale previsione è riferita ai ‘congedi per gravi motivi’.
Soltanto quando si chiede un congedo per gravi motivi, deve trattarsi di una delle patologie elencate dall’articolo 2 del d.m. n. 278 del 2000; diversamente, in caso di richiesta di permessi retribuiti per gravi motivi, occorre un semplice certificato medico che attesti la grave infermità senza necessariamente indicare la diagnosi.
In ogni caso il datore di lavoro non può pretendere un certificato di ricovero, al fine di concedere questa tipologia di permessi al proprio dipendente.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE DECRETO 21 luglio 2000, n. 278 Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari.