Riserva di posti nei concorsi pubblici equiparazione dei VFA ai VFB e VFP1 congedati senza demerito





Egr. avvocato, la mia domanda riguarda gli orientamenti giurisprudenziali in materia di riserve di concorsi pubblici per i militari volontari congedati senza demerito al termine della ferma.
Qual è la posizione dei volontari in ferma annuale (VFA)?
Hanno diritto alla riserva come i VFB e i VFP1?

RISPOSTA

La posizione dei volontari in ferma annuale, ossia i così detti VFA, in riferimento alla riserva di posti prevista dall'articolo 1014 del codice dell'ordinamento militare, non è stata ancora stabilita con certezza dalla giurisprudenza amministrativa.
Si rende opportuno, in riferimento a questo argomento, un arresto da parte del Consiglio di Stato, ossia il supremo giudice amministrativo.
Dove nasce la questione controversa?
Rileggiamo insieme l'articolo 1014 del codice dell'ordinamento militare:

1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato: a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale; c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.

La norma non cita anche i VFA, quali beneficiari della riserva, ma ragioni di eguaglianza sostanziale vorrebbero una loro equiparazione ai VFB e VFP1.
AL momento prevale la linea interpretativa sfavorevole ai VFA, i quali non avrebbero diritto alla riserva di posti.
Possiamo a tal proposito fare riferimento alla recente sentenza del TAR Calabria-Catanzaro, sezione II, del 15 settembre 2025, n. 1457.
Secondo il TAR Calabria, dell’applicazione della riserva ai militari nei concorsi pubblici, ai sensi dell'articolo 1014 del d.lgs. 66/2010, non ne possono beneficiari i volontari in ferma annuale (VFA), in quanto non equiparabili alle categorie aventi diritto ovvero i volontari in ferma breve e ferma prefissata, congedati senza demerito (VFB e VFP1).
Si tratta dello stesso orientamento dell'Amministrazione Difesa, così come emerge dalla nota del 2 febbraio 2023 resa dal Comando Militare Esercito “Calabria”, all'amministrazione che stava procedendo al concorso pubblico.

Esistono tuttavia sentenze di segno contrario che interpretano l'art. 1014 del d.lgs. 66/2010 come esteso in via interpretativa anche ai VFA; si tratta della sentenza TAR Sicilia-Catania, sezione II, sentenza 6 aprile 2022, n.1006.

Tanto premesso, a maggior ragione in caso di concorso pubblico bandito da Pubbliche Amministrazioni siciliane, consiglio ai VFA di ricorrere alle vie legali, tramite ricorso al TAR, nella denegata ipotesi in cui l'amministrazione procedente non estenda anche in loro favore, con un'interpretazione analogica, il diritto alla riserva di posti spettante espressamente per i VFB e VFP1.
A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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