Dichiarazione di condanne per reati abrogati o depenalizzati nei concorsi pubblici
Egr. avvocato, le chiedo una consulenza su di un argomento di grande attualità, l'abolizione del reato di abuso d'ufficio e la dichiarazione di un precedente penale per reati abrogati nella domanda di partecipazione ad un concorso pubblico. Tutti coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per il reato di abuso d'ufficio, se partecipano ad un concorso, devono dichiarare nella domanda di concorso questa sentenza di condanna? Se i candidati non la dichiarano nella loro domanda, commettono il reato di falsa autocertificazione? (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in combinato con l'articolo 483 codice penale).
Nel mio caso, sono stato condannato nel 2008 con beneficio della sospensione condizionale della pena e successiva estinzione del reato, per il reato di atti contrari alla pubblica decenza, a causa di un turpiloquio avvenuto pubblicamente in occasione di un matrimonio di un conoscente. Il reato di cui all'articolo 726 del codice penale, è stato depenalizzato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
Devo indicare una condanna per un reato abrogato o depenalizzato, ogniqualvolta compilo la domanda di concorso pubblico?
RISPOSTA
Secondo la più recente giurisprudenza, è illegittima l’esclusione del candidato ad un concorso pubblico, se il reato è stato nel frattempo abrogato, per mancata dichiarazione di precedente penale nella domanda di concorso.
Se il reato è stato abrogato, anche se la condanna non è stata indicata nella domanda di concorso, non può seguire la decadenza dal beneficio di cui all’art. 75 del d.p.r. 445/2000 ovvero l’esclusione dalla graduatoria o, comunque, dalla procedura selettiva. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la “non veridicità del contenuto” comporta la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera', opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio” (Corte di Cassazione, sezione lavoro,19 ottobre 2020, n. 22673).
In altre parole, come spiegato dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza del 27 giugno 2018, n. 3940, ai fini dell'esclusione dalla procedura selettiva oppure ai fini della decadenza dalla graduatoria, occorre riscontrare una “valenza obiettivamente determinante della falsa rappresentazione” contenuta nella domanda di concorso.
In concreto se il reato è stato abrogato, il candidato ha i requisiti per partecipare al concorso, quindi la mancata indicazione nella domanda di partecipazione al concorso di una condanna per un reato abrogato successivamente, non ha nessun effetto sostanziale ai fini dell'esito della procedura concorsuale. Queste argomentazioni sono sviluppate nella recente sentenza del TAR Lazio- Roma, sezione I-bis, 3 settembre 2025, n. 16015. Nella fattispecie di cui alla suddetta sentenza, il candidato non aveva indicato nella domanda di partecipazione al concorso, un precedente penale per abuso d’ufficio.
Secondo il TAR Lazio, l’abolitio criminis del reato ascritto priva il reato stesso del disvalore penale posseduto, alla luce dell’art. 2, comma 2, del codice penale secondo cui “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali”.
Anche se la dichiarazione non è veritiera, essendo venuto meno nel frattempo il disvalore penale del reato abrogato di abuso d'ufficio, la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria oppure dal concorso pubblico non ha più alcuna ragion d'essere.
E' importante che l'abrogazione del reato sia antecedente rispetto alla compilazione della domanda di concorso ad alla sottoscrizione dell'autocertificazione relativa ai precedenti penali contenuta nella stessa. Lo stesso ragionamento si potrebbe applicare anche in caso di reato non abrogato, ma semplicemente depenalizzato a sanzione amministrativa, come nel tuo caso concreto.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2, 483, 726 del codice penale
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Sentenza del TAR Lazio- Roma, sezione I-bis, 3 settembre 2025, n. 16015
- Sentenza Consiglio di Stato, sezione V, sentenza del 27 giugno 2018, n. 3940
- Sentenza Corte di Cassazione, sezione lavoro,19 ottobre 2020, n. 22673
