Decorrenza validità graduatoria concorso pubblico integrata successivamente alla sua approvazione





Egr. avvocato, la mia richiesta di consulenza riguarda il termine di validità delle graduatorie di concorsi pubblici che sono state integrate successivamente alla loro approvazione, a seguito di ricorso al TAR di un candidato escluso.
Si tratta di una graduatoria per un concorso presso un ente locale, quindi la sua validità è triennale, ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 267/2000 comma 4: “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”.
La graduatoria è stata approvata nel mese di aprile 2025 ma è stata integrata a seguito di sentenza del TAR, nel mese di settembre 2025.
La graduatoria scadrà nel mese di aprile o nel mese di settembre 2028?
Resto in attesa della sua consulenza.
Distinti saluti.

RISPOSTA

La graduatoria scadrà nel mese di aprile 2028, anche se è stata integrata nel mese di ottobre 2025. Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, 29 settembre 2025, n. 7579 la decorrenza resta ancorata alla prima approvazione della graduatoria, anche se la stessa successivamente è stata integrata e riapprovata dall’amministrazione per l’inserimento di un candidato illegittimamente escluso, in ottemperanza ad una sentenza del giudice amministrativo.

Ecco cosa scrive il Supremo Giudice amministrativo, a proposito del mancato differimento del termine di validità di una graduatoria, integrata successivamente alla sua approvazione: “non vi è stata alcuna riformulazione sostanziale della graduatoria … – alla quale i ricorrenti chiedono di attingere – bensì una mera rettifica che non ha apportato alcuna significativa modifica alla graduatoria di merito. Infatti, come riferito dall’amministrazione, vi è stato l’inserimento in graduatoria di un candidato inizialmente escluso e poi riammesso in seguito ad un diverso giudizio, ciò che ha dato luogo allo slittamento al nono posto di altro soggetto – in precedenza posizionato all’ottavo posto – che, a sua volta, non ha patito alcun pregiudizio poiché è stato comunque mantenuto in servizio in soprannumero.
Tale limitata modifica ha quindi riguardato un solo candidato, peraltro estraneo al giudizio in trattazione, ha comportato lo slittamento di una sola posizione (dalla n. 8 alla n. 9) ininfluente sui ricorrenti (collocati al n. 12 e n. 14) e, giova sottolinearlo, tutti i candidati inseriti – ivi compresi i ricorrenti – hanno conservato invariato il punteggio e l’ordine di posizione. Deve quindi ritenersi che tale riammissione abbia rappresentato una mera integrazione della graduatoria originaria – e non una riformulazione sostanziale sicché essa si palesa inidonea a determinare un differimento della validità temporale della graduatoria conclusiva
”.

La graduatoria inizia nuovamente il suo decorso di validità triennale, soltanto in caso di annullamento in autotutela e sostituzione con altra graduatoria.
In tal caso verrebbero meno tutti i contratti di lavoro già stipulati in ragione della graduatoria annullata dall'amministrazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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