Diniego rimborso spese legali dipendente pubblico assolto con formula piena se la condotta non è conforme alle regole di prudenza e di correttezza





Egr. avvocato, sono un dirigente tecnico di un ente locale e sono stato indagato, processato e assolto per il reato di turbata libertà degli incanti (turbativa d'asta), sanzionato dall'articolo 353 del codice penale.
Sono stato assolto da una sentenza definitiva di appello, con la formula "il fatto non costituisce reato"; fondamentalmente il giudice penale ha considerato la mia buona fede al momento dell'apertura dell'offerta economica di una gara di appalto (ero presidente della commissione giudicatrice).
Ha presentato all'Ente Locale datore di lavoro la richiesta di rimborso delle spese legali ai sensi del comma 3 dell’art. 24 del CCNL Area Funzioni Locali del 16.07.2024 (rimborso ex post delle spese legali sostenute dal dipendente assolto), allegando alla richiesta la sentenza di assoluzione e la fattura quietanzata del mio avvocato difensore, in ragione dei minimi tariffari, come previsto dal regolamento comunale.
Ci sono casi in cui nonostante l'assoluzione del dipendente con la formula "il fatto non costituisce reato", il rimborso alle spese legali possa essere negato legittimamente?
Con quali motivazioni?

RISPOSTA

Sì, confermo che il rimborso ex post delle spese legali potrebbe essere negato al dipendente anche in caso di sentenza definitiva di assoluzione, nel caso in cui vi sia stato comunque comportamento negligente del dirigente, sebbene non configurante un reato.
È quanto affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 16 ottobre 2025, n. 27674.

Non sussistono i presupposti per il rimborso delle spese legali del dirigente assolto in sede penale con formula piena, nelle seguenti ipotesi:

1)l’ente si è costituito parte civile in considerazione dei fatti e dei titoli di reato addebitati al dirigente, quindi sussiste una situazione di conflitto d'interessi

2)nonostante l'assoluzione, sussiste inequivocabilmente la non conformità della condotta del dirigente alle regole di prudenza e di correttezza, in quanto il suo operato non costituisce esercizio diligente della pubblica funzione.
Anche in questo ipotesi sussiste conflitto d'interessi con il datore di lavoro pubblico.
Il rimborso ex post delle spese legali è previsto appunto dal comma 3 dell’art. 24 del CCNL Area Funzioni Locali del 16.07.2024.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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