Indennità del militare impegnato in missioni europee di polizia internazionale va decurtata di una somma pari agli emolumenti allowance versati dall’Unione Europea





Egr. avvocato sono un militare che ha partecipato in vari periodi alle missioni europee di polizia internazionale (in Kosovo, denominata EULEX).
Le chiedo una consulenza avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l’intera indennità di missione, non decurtata di una somma pari agli emolumenti allowance versati giornalmente direttamente dall’Unione Europea.
Secondo il mio avvocato, l’indennità di missione ha una natura diversa da quella giornaliera corrisposta dall’Unione Europea sotto la denominazione daily allowance per le spese vive, di alloggio e di vitto e che tale distinta funzione fa si che entrambe possono concorrere in costanza di una missione.

RISPOSTA

La presente consulenza riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di missione e dell'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera, in favore del militare impegnato in missioni europee di polizia internazionale.

Il militare ha diritto alla corresponsione dell’indennità di missione per il periodo di servizio effettivamente prestato nell’ambito della missione, senza decurtazione delle somme percepite a titolo di daily allowance dall’Unione Europea.

Secondo l'Amministrazione Difesa e secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la risposta è negativa, in quanto nel corso della permanenza in missione estera, i militari italiani si avvalgono di vitto e alloggio gratuiti, per cui non si comprende quali costi dovrebbe compensare la "daily allowance" (per diem) la cui corresponsione è prevista principalmente per affrontare le spese vive di vitto e alloggio.
Quali sono i referenti normativi della risposta negativa dell'Amministrazione Difesa?
L'articolo 3, 1° comma della legge 3 agosto 2009, n. 108 secondo il quale: "con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali".
L'articolo 39 del d.l. n° 273 del 2005, secondo cui "l'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario".
Per questo motivo gli emolumenti a tal uopo erogati dall'Amministrazione Difesa, in ogni caso, non possono essere cumulati con quelli eventualmente corrisposti "allo stesso titolo" ovvero per la medesima finalità dall'organismo internazionale (Unione Europea).

Anche il Consiglio di Stato si colloca sulla stessa lunghezza d'onda: secondo i principi già espressi dal Consiglio di Stato IV sentenza n° 934 del 6 febbraio 2020, l'indennità di missione di cui al Regio Decreto n° 941 del 1926 ascrive chiaramente all'indennità in parola un carattere omnicomprensivo:
non diversa esegesi, invero, può conseguire all'unitaria considerazione di una serie di difficoltà, di disagi e oneri ivi enucleata ("compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario"), che la percezione del trattamento indennitario è volta a compensare per equivalente monetario (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 30 luglio 2019, n. 5368; Sez. IV, 28 novembre 2018, n. 6734; Sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6387).
Siffatto carattere ex lege omnicomprensivo osta alla contestuale percezione di un'altra voce indennitaria, da cui deriverebbe una sostanziale locupletazione dell'interessato, che verrebbe ad essere indennizzato due volte per la medesima tipologia di disagi (quelli che si incontrano nella prestazione dell'attività lavorativa all'estero).
Non è pertanto condivisibile il ragionamento per cui le due indennità avrebbero presupposti diversi:
- il "per diem" riconosciuto dall'Unione Europea, avrebbe natura di ristoro e/ o rimborso forfettario di peculiari spese vive di natura personale per la permanenza nel teatro operativo (vitto e alloggio) forfettizzate;
- l'indennità di missione (nazionale) avrebbe invece valenza indennitaria del disagio sopportato per lo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede ordinaria di servizio.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, il riconoscimento di un'unica indennità in favore del militare, non comporta violazione del diritto europeo o violazione del principio di uguaglianza, perché l'indennità di missione non può essere inferiore alla "daily allowance" riconosciuta in ambito europeo, ove ne sussistano i presupposti.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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