Diritto del militare all'indennità di trasferimento che al termine del servizio all’estero viene assegnato ad una sede in Patria diversa da quella di provenienza
Egr. avvocato, essendo lei esperto di diritto militare, torno a sottoporre alla sua autorevole competenza, una richiesta di consulenza relativa alle istanze nonché ai contenziosi promossi in materia di indennità di trasferimento ai sensi dell'art. 1 Legge 29 marzo 2001, n. 86, con specifico riguardo al personale militare di rientro in Patria dopo una missione estera.
La mia domanda è la seguente: è riconoscibile l’indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86/2001, al personale militare di rientro dall’estero e assegnato d’autorità in una sede diversa da quella primigenia ricoperta in Patria, nonostante l’avvenuta abrogazione del comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 86/2001, disposta dall’art. 1 comma 363, legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)?
Sono un militare dell'Esercito Italiano di rientro da una missione estera; vorrei capire se mi spetta l’indennità di trasferimento, essendo rientrato presso una sede differente rispetto a quella precedentemente ricoperta in Patria distante oltre 300 km dalla precedente.
RISPOSTA
Sì, confermo il tuo diritto di percepire l'indennità di trasferimento.
Secondo l'orientamento consolidato dell'Avvocatura Generale dello Stato, “sulla base dell’analisi normativa, sistematica, teleologica, costituzionale e della giurisprudenza consolidatasi in materia, l’indennità di trasferimento deve essere riconosciuta al militare che, al termine del servizio all’estero, viene assegnato ad una sede in Patria diversa da quella di provenienza.
L’abrogazione del comma 4 ha rimosso una norma speciale che esprimeva espressamente il beneficio per i rientri dall’estero, ma non contiene alcuna norma espressa che escluda, in via generale, l’applicazione delle regole generali in materia di trasferimenti quando il rientro si traduca in un trasferimento d’autorità in una sede diversa”.
Tanto premesso e considerato, l’indennità di trasferimento deve essere riconosciuta al militare che, rientrando dall’estero, viene assegnato ad una sede in Patria diversa da quella precedentemente ricoperta. L’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 della L. n. 86/2001 non ha effetto ablativo del diritto, bensì solo eliminativo della norma speciale che lo prevedeva espressamente per i rientri dall’estero, restando conseguentemente applicabile la normativa generale in materia di trasferimenti d’autorità.
In sintesi, anche in considerazione delle numerose sentenze in materia, possiamo evidenziare le seguenti direttive adottate dalla Direzione Generale per il personale militare presso il Ministero della Difesa:
a)se il militare, al momento del rientro dall’estero, riprende servizio nella medesima sede assegnata in precedenza, ovvero in altra sede ubicata nello stesso Comune o ancora in diversa sede distante meno di 10 chilometri dalla precedente, per effetto dell’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 86/2001, non avrà diritto all’indennità per il rientro in Patria, né ovviamente all’indennità di trasferimento.
b)se al momento del rientro in Italia del militare, l’Amministrazione ne dispone il trasferimento d’autorità presso una diversa sede ubicata in altro Comune e distante più di 10 chilometri dalla precedente, si configurano tutti i presupposti giustificanti la corresponsione dell’indennità, nonostante la soluzione di continuità del servizio svolto sul territorio nazionale determinata dall’espletamento di missione all’estero.
A disposizione per chiarimenti ed approfondimenti.
Cordiali saluti.
