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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Licenziamento lavoratore in congedo parentale facoltativo durante il periodo di prova 60 giorni di lavoro effettivo CCNL Commercio





Buongiorno, durante il periodo di prova di 60 gg di lavoro effettivo CCNL Commercio, il datore di lavoro può interrompere il rapporto se il lavoratore è in congedo parentale facoltativo al di là del fatto che detto periodo allunga il periodo di prova?
Grazie mille.

RISPOSTA

Ragioniamo insieme in punta di diritto: nel corso del periodo di prova, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso, ai sensi dell'articolo 2096 III comma del codice civile (“durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine”). Nel corso del periodo di prova, è consentito il così detto recesso "ad nutum", sia in capo al lavoratore che al datore di lavoro.
Nel momento in cui il lavoratore chiede ed usufruisce del congedo parentale facoltativo, il periodo di prova è sospeso, con tutto quello che ne consegue, innanzitutto la sospensione della possibilità di procedere con il recesso “ad nutum” da parte del datore di lavoro.
Se il periodo di prova è sospeso, la domanda alla quale dobbiamo rispondere è probabilmente la seguente: è consentito licenziare un dipendente durante il congedo parentale facoltativo?
Sì, ma soltanto per sviamento della finalità del congedo parentale e abuso del diritto, lesivo della buona fede nei confronti del datore di lavoro e dell'ente previdenziale erogatore dell'indennità (ordinanza della Corte di Cassazione n. 24922/2025).
Spero di essere stato chiaro nel mio ragionamento: se il periodo di prova è sospeso, il dipendente in congedo parentale è un dipendente in congedo parentale come tutti gli altri ... quindi può essere licenziato soltanto per le fattispecie di licenziamento applicabili a tutti i dipendenti in congedo parentale.
Al momento del licenziamento è un dipendente in congedo parentale come qualsiasi dipendente in congedo parentale, essendo irrilevante un periodo di prova che risulta appunto sospeso (in quel momento del licenziamento).
Facciamo un esempio: un dipendente in prova, durante la malattia, può essere licenziato?
Assolutamente no!
Per quale motivo?
Perché il periodo di prova è sospeso e c'è una norma di legge che vieta il licenziamento del dipendente durante il periodo di malattia.
Si applica lo stesso ragionamento logico giuridico anche al dipendente in prova, durante il congedo parentale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 2096 del codice civile
  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24922/2025
 

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