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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Sanzione amministrativa del Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti e concorsi nella polizia municipale
Circa 25 anni fa mi hanno contestato art. 75 dpr 309 del 90, fatto colloquio, minima sanzione.
RISPOSTA
Si tratta di una sanzione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 75 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, la polizia ha riferito la contestazione al Prefetto.
Ai sensi del comma 4, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione da parte degli organi di polizia, il prefetto, "se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando dinanzi a sé oppure a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito a sottoporsi ad un programma educativo e informativo personalizzato".
Il Prefetto ha quindi adottato l'ordinanza con la quale comminava la sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale, ritenendo fondato l'accertamento.
Circa nel 2013 ho provveduto alla cancellazione.
RISPOSTA
Chiedo scusa, ma a quale procedimento di cancellazione fai riferimento?
Non si tratta di una condanna penale, quindi non si applicano le norme in materia di estinzione del reato e successiva riabilitazione.
Però vorrei essere sicuro che non compare da nessuna parte visto che potrei andare a lavorare in polizia locale.
Gradirei sapere se mi potete aiutare a verificare, nel più breve tempo possibile.
Attendo vostre.
Grazie.
RISPOSTA
La sanzione amministrativa compare nelle Banche Dati delle Forze dell’Ordine nonché in Prefettura per essere presa in considerazione ai fini di una richiesta di porto d'armi, della patente di guida/rinnovo patente anziché ai fini della valutazione della condotta incensurabile richiesta in alcuni concorsi pubblici. La legge non prevede un termine decorso il quale questa informazione deve essere cancellata, tuttavia il trascorrere del tempo senza che il soggetto sanzionato commetta altri illeciti della stessa natura, avrà indubbiamente il suo peso.
Preciso che non risulta nulla al casellario giudiziale, non trattandosi di un procedimento di natura penale.
Tanto premesso, risponderò concretamente alla tua domanda.
Questa sanzione amministrativa sarà assolutamente irrilevante ai fini della partecipazione ai concorsi nella polizia municipale, così come ai concorsi del pubblico impiego “contrattualizzato” (Enti Locali, Regioni, Ministeri, Agenzie Fiscali etc etc).
Potrebbe essere considerata negativamente soltanto ai fini dell'ammissione ai concorsi nelle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) oppure in riferimento al concorso per l'accesso alla carriera prefettizia, essendo richiesto dal bando il requisito della condotta incensurabile.
L'Ente Locale nel caso in cui dovessi risultare vincitore del concorso per agente di polizia municipale, non otterrà questa informazione relativa alla sanzione amministrativa ex art. 75 DPR 309/1990.
Questa informazione sarà di dominio esclusivo delle Forze dell'Ordine, della Prefettura e della Motorizzazione Civile; la legge non prevede una “scadenza” a tal proposito, tuttavia il trascorrere del tempo ha già depotenziato gli aspetti negativi di questo episodio del passato.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.