Anticipo pensionistico APE sociale e convivenza con la persona non autosufficiente





Gentili, con la presente vi chiedo se l’Anticipo Pensionistico (APE sociale) come caregiver è compatibile con la frequenza di circa un paio di giorni a settimana di un Centro Diurno (struttura semiresidenziale) da parte della persona non autosufficiente che continuerebbe comunque a convivere con il caregiver; preciso che la persona che dovrebbe beneficiare dell’anticipo pensionistico non sta ancora percependo nulla: possiede già tutti i requisiti ma l’indennità verrà erogata dopo il 19 aprile quando saranno trascorsi 5 mesi dal compimento dei 63 anni come da normativa.
Grazie,
resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione

RISPOSTA

Non trattandosi di un ricovero a tempo pieno, non viene meno il requisito della convivenza con la persona non autosufficiente; per questo fondamentale motivo, l’Anticipo Pensionistico (APE sociale) come caregiver è compatibile con la frequenza di circa un paio di giorni a settimana di un Centro Diurno (struttura semiresidenziale) da parte della persona non autosufficiente.
La normativa in materia di APE sociale non prevede un'espressa incompatibilità con la frequenza di un Centro Diurno da parte della persona assistita.
Questa normativa infatti non si pronuncia sulle modalità di assistenza da parte del caregiver, fruitore della misura pensionistica.
Di conseguenza, con un'interpretazione in via analogica, dobbiamo applicare alla presente fattispecie normative simili come quella del congedo straordinario biennale, in ossequio al principio giuridico di cui al secondo comma dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile: “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 aprile 2017, n. 8718, ha previsto che il lavoratore dipendente ha diritto a usufruire del congedo straordinario per il genitore disabile, anche se quest’ultimo viene ricoverato in una struttura, essendo ancora necessaria l'assistenza.
Il congedo straordinario (art. 42 D.Lgs. 151/2001) e i permessi Legge 104/92 sono generalmente vietati in caso di ricovero a tempo pieno del disabile (tranne il caso di documentata necessità di assistenza del familiare durante il ricovero), ma non in caso di frequenza di struttura semiresidenziale.
Tanto premesso se fossi un lavoratore dipendente avresti diritto sia ai permessi mensili che al congedo straordinario, nonostante la frequenza presso il centro diurno del parente disabile; a maggior ragione hai diritto di fruire dell'APE sociale, considerato che il requisito della convivenza non è venuto meno e che la normativa non prevede alcuna incompatibilità.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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