Obbligo di dichiarare condanne non ostative nei concorsi pubblici: rilevanza dell’idoneità morale





Egr. avvocato sono stato condannato in via definitiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa e per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza.
Vorrei partecipare ad un concorso pubblico bandito dalla mia Regione che prevede il seguente requisito di ammissione al pubblico concorso:

l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che possano influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad espletare l’attività di pubblico impiegato”
ma anche la dichiarazione di “non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione da pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza
”.

Sappiamo benissimo che sia il reato di diffamazione che il reato di guida in stato di ebbrezza non sono reati ostativi a prendere servizio come lavoratore dipendente presso una pubblica amministrazione, tuttavia il bando di concorso parla anche di idoneità morale ed attitudine ad espletare l’attività di pubblico impiegato, quindi un elemento altamente discrezionale da parte della commissione esaminatrice.
La mia domanda è la seguente: devo indicare nella domanda di concorso le due condanne ricevute negli anni passati?

RISPOSTA

Certamente sì, in presenza di un bando contenente un espresso riferimento all'idoneità morale nonché all'attitudine ad espletare l’attività di pubblico impiegato, non possiamo interpretare la contemporanea previsione della dichiarazione del candidato di non avere ricevuto la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, con un carattere di specialità e tassatività rispetto al requisito di ammissione alla procedura selettiva.
A confermare questa posizione logico-giuridica ci pensa il TAR Sicilia-Catania, sezione II, con la sentenza 10 febbraio 2026, n. 388: le clausole del bando di concorso devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 del codice civile) e secondo i canoni di buona fede e correttezza di cui all'articolo 1366 del codice civile.
La verifica dell'idoneità morale ed attitudinale è rimessa all’amministrazione in ragione di un giudizio discrezionale che non può essere limitato a priori alle sole condanne con pena accessoria interdittiva.
Secondo il giudice amministrativo il candidato deve indicare anche queste condanne non ostative (oltre ai carichi pendenti) nella domanda di partecipazione al concorso, in ragione del dovere di leale collaborazione, che si traduce in un obbligo informativo esteso a tutte le circostanze rilevanti per consentire all’amministrazione una corretta valutazione dei requisiti di ammissione.
Sempre secondo il Tar Sicilia-Catania il candidato che ha omesso di indicare queste condanne, nel caso in cui il bando preveda il requisito dell’idoneità morale e attitudinale per la figura messa a concorso, può essere escluso dalla selezione sulla base di una valutazione discrezionale della commissione, che tenga conto proprio della violazione del dovere di leale collaborazione del concorrente.
La decisione discrezionale della commissione è comunque impugnabile al TAR ad esempio in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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