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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Incompatibilità tra pubblico impiego e professione di avvocato





La mia richiesta di consulenza riguarda l'incompatibilità tra pubblico impiego e professione forense, ossia se un pubblico dipendente a tempo pieno può risultare iscritto all'albo professionale degli avvocati, ovviamente senza esercitare la professione. Non mi riferisco alle eccezioni previste dalla legge, ossia quelle del dipendente pubblico dell'avvocatura interna dell'Ente Pubblico oppure il docente, ma al seguente caso specifico: ho poco più di trent'anni, sono iscritto all'albo degli avvocati anche se non ho avuto molta fortuna con la mia libera professione che svolgo a Catanzaro.
Per questo motivo ho fatto concorsi pubblici, vincendo un concorso da funzionario presso un ente locale della Lombardia.
Vorrei rimanere iscritto all'albo forense durante il periodo di prova di sei mesi, perché non sono convinto di continuare a fare il pubblico dipendente a vita, peraltro in una regione così lontana dalla mia residenza e dalla mia famiglia, quindi potrei decidere di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro al termine oppure durante il periodo di prova.
Oppure peggio ancora potrei non superare il periodo di prova!
Se così fosse, dopo essermi cancellato dall'albo degli avvocati, dovrei reiscrivermi, con aggravio di tempi, costi e burocrazia.
Il dipendente pubblico può rimanere iscritto all'albo degli avvocati, almeno durante il periodo di prova, senza effettivo esercizio della professione forense?
Oppure rischia una sanzione disciplinare?
Grazie avvocato per la sua consulenza.

RISPOSTA

Sì, devi chiedere la cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, prima di firmare il contratto individuale di lavoro con l'Ente Pubblico.
Secondo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 marzo 2026, n. 6219, per configurare l’incompatibilità assoluta di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 tra lavoro pubblico e professione di avvocato è sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, anche senza l’effettivo esercizio della professione forense. Secondo la Corte di Appello invece, ai fini della suddetta incompatibilità sarebbe stata necessario l’effettivo esercizio della professione forense, con onere della prova a carico del datore di lavoro pubblico. La Corte di Cassazione ha quindi ribaltato la decisione del giudice di secondo grado.
L'incompatibilità si applica anche al pubblico dipendente in part time non superiore al 50%, in quanto la legge n. 339/2003, che disciplina l’incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense, tutela interessi di rango costituzionale come l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione), ma anche l’indipendenza della professione forense, in quanto strumentale all’effettività del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 della Costituzione.
La giurisprudenza sanzione la maggiore pericolosità del connubio avvocatura-pubblico impiego, rispetto alla norma generale previste per le incompatibilità dal testo unico del 2001.
Nel tuo caso, laddove continuassi e risultare iscritto all'albo professionale forense, correresti il rischio di non superare il periodo di prova; ma in riferimento al dipendente che ha già superato il periodo di prova e che risulta iscritto all'albo degli avvocati senza esercitare? E' previsto inderogabilmente il licenziamento disciplinare?
Assolutamente no, perché non c'è nulla di automatico.
Secondo la Corte di Cassazione, al momento dell’irrogazione della sanzione disciplinare, il giudice di merito deve verificare la legittimità del licenziamento intimato proprio in relazione alla contestata incompatibilità, per vagliare la proporzionalità della sanzione irrogata in relazione al contesto della vicenda. Tanto premesso, potrebbe essere comminata anche una sanzione disciplinare meno afflittiva del licenziamento, in caso di mera iscrizione senza esercizio dell'attività professionale, se il licenziamento disciplinare fosse considerato sproporzionato rispetto a quanto posto in essere dal lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • LEGGE 25 novembre 2003, n. 339 Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
  • Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 marzo 2026, n. 6219
 

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