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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Condanna per lesioni personali gravi e requisito incensuratezza





Egr. avvocato, la mia richiesta di consulenza riguarda i requisiti per la partecipazione al concorso bandito dal Ministero della Difesa che pubblicato il bando per il reclutamento di 3.382 Volontari in Ferma prefissata Triennale (VFT) 2026 nell'Esercito, Marina Militare e Aeronautica.
Circa due anni fa sono stato condannato dal tribunale penale (pena sospesa) per lesioni personali stradali gravi, alla pena di sei mesi di reclusione; purtroppo ho causato un brutto incidente in autostrada. Non ho commesso altri reati, ma la condanna è ormai definitiva.
Posso partecipare a questo concorso?
Il bando di concorso per VFT prevede che il candidato non debba essere stato condannato per delitti non colposi ed il sottoscritto è stato sì condannato dal tribunale penale, ma per un delitto colposo previsto dall'articolo 590 bis del codice penale.
Devo dichiarare questa condanna per delitto non colposo nella domanda di concorso?

RISPOSTA

Purtroppo non puoi partecipare al concorso per VFT 2026 nell'Esercito, Marina Militare e Aeronautica, essendo stato condannato in via definitiva dal tribunale penale e quindi non possedendo il requisito dell'incensuratezza, previsto dal bando di concorso (articolo 2 comma 1 lettera k), in ragione dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

Peraltro né il reato commesso né la condanna risultano estinte ed ovviamente, non puoi avere ottenuto al riabilitazione penale dopo soli due anni dalla sentenza del tribunale penale. Se è vero che il bando di concorso fa riferimento soltanto alle condanne per delitti non colposi, è anche vero che il candidato deve avere tenuto “condotta incensurabile, desumibile dalle consuete informative”. La condotta incensurabile fa riferimento a comportamenti penalmente rilevanti o moralmente disdicevoli. Una condanna penale in via definitiva esclude il requisito dell'incensuratezza, salvo che sia intervenuta nel frattempo la riabilitazione penale (art. 178 del codice penale).

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 178, 590 bis del codice penale
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
  • Bando per il reclutamento di 3.382 Volontari in Ferma prefissata Triennale (VFT) 2026 nell'Esercito, Marina Militare e Aeronautica
 

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